Manfre.it http://www.manfre.it/ Manfre.it news it Vacanze Natalizie http://www.manfre.it/manfre_it/home.cfm/hurl/contenuto=4127/lingua=IT/manfre=News/manfre=Vacanze_Natalizie.htm

2011-12-22
L'Iva aumenta al 21% http://www.manfre.it/manfre_it/home.cfm/hurl/contenuto=4123/lingua=IT/manfre=News/manfre=L_Iva_aumenta_al_21%.htm

2011-09-16
Sciopero trasporto pubblico http://www.manfre.it/manfre_it/home.cfm/hurl/contenuto=4117/lingua=IT/manfre=News/manfre=Sciopero_trasporto_pubblico_.htm

2011-09-06
Chiusura estiva http://www.manfre.it/manfre_it/home.cfm/hurl/contenuto=4116/lingua=IT/manfre=News/manfre=Chiusura__estiva.htm

2011-08-05
Sciopero trasporto pubblico http://www.manfre.it/manfre_it/home.cfm/hurl/contenuto=4115/lingua=IT/manfre=News/manfre=Sciopero_trasporto_pubblico_.htm

2011-07-20
Sciopero trasporto pubblico http://www.manfre.it/manfre_it/home.cfm/hurl/contenuto=4114/lingua=IT/manfre=News/manfre=Sciopero_trasporto_pubblico.htm

2011-05-06
Festività Pasquali http://www.manfre.it/manfre_it/home.cfm/hurl/contenuto=4113/lingua=IT/manfre=News/manfre=Festivita_Pasquali_.htm

2011-04-20
Sciopero trasporto pubblico http://www.manfre.it/manfre_it/home.cfm/hurl/contenuto=4110/lingua=IT/manfre=News/manfre=Sciopero_trasporto_pubblico_.htm

Giovedì 31.03.11  causa sciopero trasporti pubblici lo studio effettuerà orario continuato dalle ore 08.30 alle ore 14.30 Ci scusiamo per il disagio

2011-03-29
Chiusura 04.02.2011 http://www.manfre.it/manfre_it/home.cfm/hurl/contenuto=4106/lingua=IT/manfre=News/manfre=Chiusura__04_02_2011_.htm

2011-02-03
Vacanze Natalizie http://www.manfre.it/manfre_it/home.cfm/hurl/contenuto=4100/lingua=IT/manfre=News/manfre=Vacanze_Natalizie.htm

2010-12-23
Sciopero trasporto pubblico http://www.manfre.it/manfre_it/home.cfm/hurl/contenuto=4086/lingua=IT/manfre=News/manfre=Sciopero_trasporto_pubblico.htm

2010-07-08
Sciopero trasporto pubblico http://www.manfre.it/manfre_it/home.cfm/hurl/contenuto=4081/lingua=IT/manfre=News/manfre=Sciopero_trasporto_pubblico.htm

2010-06-25
Festività del Santo Patrono http://www.manfre.it/manfre_it/home.cfm/hurl/contenuto=4076/lingua=IT/manfre=News/manfre=Festivita_del_Santo_Patrono.htm

2010-05-19
Festività Pasquali http://www.manfre.it/manfre_it/home.cfm/hurl/contenuto=4063/lingua=IT/manfre=News/manfre=Festivita_Pasquali.htm

2010-04-01
Sciopero trasporto pubblico http://www.manfre.it/manfre_it/home.cfm/hurl/contenuto=4050/lingua=IT/manfre=News/manfre=Sciopero_trasporto_pubblico.htm

Venerdì 12 marzo causa sciopero trasporti pubblici lo studio effettuerà orario continuato dalle ore 08.30 alle ore 16.30 Ci scusiamo per il disagio

2010-03-11
Redditometro 2010 http://www.manfre.it/manfre_it/home.cfm/hurl/contenuto=4037/lingua=IT/manfre=News/manfre=Redditometro_2010.htm

Il direttore dell’Agenzia delle Entrate ha annunciato un profondo restyling del “redditometro”. È prevista una revisione degli indicatori di capacità contributiva; oltre ai tradizionali indicatori di reddito, quali casa, assicurazione e auto, la banca dati ne valuterà anche altri: ristrutturazione casa, mini car per i figli, frequentazione di centri benessere, viaggi all'estero, piscina, colf.
In base all’esito del “redditometro” l’Agenzia Entrate potrà procedere a indagini finanziarie sui conti bancari degli interessati e dei loro famigliari.
La presunzione legale relativa che supporta il redditometro può essere contrastata con prove, come ad esempio mancato possesso dei beni indice o mancato sostenimento delle spese, ma non può esserne contestato il percorso di calcolo o le risultanze.

2010-02-19
Sciopero trasporto pubblico http://www.manfre.it/manfre_it/home.cfm/hurl/contenuto=4034/lingua=IT/manfre=News/manfre=Sciopero_trasporto_pubblico.htm

Venerdì 19 febbraio causa sciopero trasporti pubblici lo studio effettuerà orario continuato dalle ore 08.30 alle ore 16.30. Ci scusiamo per il disagio.

2010-02-19
Studi di settore strumenti contro l’evasione http://www.manfre.it/manfre_it/home.cfm/hurl/contenuto=4030/lingua=IT/manfre=News/manfre=Studi_di_settore_strumenti_contro_l’evasione.htm

Il direttore dell’Agenzia delle Entrate Attilio Befera ha illustrato ieri alle associazioni di categoria come gli studi di settore siano uno strumento volto alla lotta contro l’evasione piuttosto che all’accertamento vero e proprio. Gli studi di settore devono intendersi rivolti esclusivamente all’azione di contrasto contro l’evasione e non come strumenti vessatori nei confronti dei contribuenti.
Per l’anno 2010 l’azione del fisco si concentrerà sui 325mila contribuenti che non si sono adeguati agli studi per l’anno 2008.
E’ comunque indispensabile continuare a revisionare gli studi anche attraverso nuovi correttivi. Per il 2010 si attende il nuovo correttivo allo studio sull’accesso al credito.

2010-02-12
Soglia di deducibilità degli interessi passivi rid http://www.manfre.it/manfre_it/home.cfm/hurl/contenuto=4027/lingua=IT/manfre=News/manfre=Soglia_di_deducibilita_degli_interessi_passivi_rid.htm

Per le dichiarazioni dei redditi relative al 2009 la soglia di deduzione degli interessi passivi scende da 10mila a 5mila euro.
Si tratta dell’importo nel limite del quale gli interessi passivi sono deducibili anche in presenza di un risultato operativo lordo negativo.
L’eccedenza degli interessi passivi rispetto alla soglia del 30% del Rol aumentato di 5mila euro, può essere riportata a nuovo senza limiti e divenire deducibile in caso di futuri esuberi di segno contrario.

2010-02-12
Festività natalizie http://www.manfre.it/manfre_it/home.cfm/hurl/contenuto=4003/lingua=IT/manfre=News/manfre=Festivita_natalizie.htm

Lo studio rimarrà chiuso per festività natalizie giovedi 24 dicembre 2009 e
giovedì 31 dicembre 2009 .
L'occasione ci è gradita per augurare Buon Natale e Felice Anno Nuovo

2009-12-23
Chiusura ponte dell' 8 dicembre 09 http://www.manfre.it/manfre_it/home.cfm/hurl/contenuto=3977/lingua=IT/manfre=News/manfre=Chiusura_ponte_dell__8_dicembre_09.htm

Lo studio rimarrà chiuso il giorno 07 dicembre 2009. L'attività riprenderà regolarmente mercoledì 09.12.09

2009-12-02
Disciplina fiscale auto http://www.manfre.it/manfre_it/home.cfm/hurl/contenuto=3949/lingua=IT/manfre=News/manfre=Disciplina_fiscale_auto.htm

DISCIPLINA FISCALE DELLE AUTO
Si specifica di seguito il trattamento fiscale previsto per le auto.
Ai fini IVA :
Per i soggetti tassati sulla base del titolo II capo I articoli 72 e seguenti del TUIR l’Iva pagata per l’acquisto delle autovetture è detraibile in misura percentuale forfetizzata pari al 40% ed esonera i contribuenti dall’analisi sull’inerenza dell’utilizzo del mezzo rispetto all’attività. La stessa percentuale di detraibilità è anche applicata all’acquisto di carburanti e lubrificanti, prestazione di custodia, manutenzione, riparazione, transito stradale.
La detraibilità è invece totale nel caso in cui i beni formino oggetto dell’attività propria dell’impresa o sono destinati ad essere utilizzati come strumentali nell’attività propria dell’impresa
Ai fini imposte dirette:
Veicoli non strumentali: le spese e gli altri componenti negativi relativi alle auto sono deducibili nella misura del 40% con un limite massimo di costo di acquisto pari a 18.075,99 Euro
Leasing: deducibilità dei costi nella misura del 40% fino all’ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondenti ai limiti stabiliti per l’acquisto delle autovetture.
Noleggio: deducibilità del 40% e fino al limite di 3.615,20 Euro per autovettura.
Veicoli ad uso promiscuo dati in uso ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta: deducibilità pari al 90% senza limiti di costo (in capo al dipendente il relativo benefit è quantificato forfetariamente in misura pari al 30% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale del veicolo pari a 15.000 Km annui calcolati sulla base del costo chilometrico indicato dalle tariffe ACI) .
Veicoli concessi in uso promiscuo agli amministratori: in capo alla società il costo deducibile è costituito dal benefit tassato in capo all’amministratore (fino a concorrenza delle spese sostenute dalla società stessa); dal 40% delle spese eccedenti nei limiti massimi di costo di acquisto di Euro 18.075,99. In capo all’amministratore l’assegnazione dell’autovettura costituirà un compenso in natura tassabile in base al relativo valore normale determinato attraverso l’applicazione dei criteri previsti dall’art. 9, comma 3, del Tuir, ovvero dalle tariffe ordinariamente applicate per il noleggio dei veicoli della stessa specie.
Veicoli strumentali all’attività di impresa: deducibilità integrale di tutti i costi (100%)


2009-10-19
Chiusura estiva http://www.manfre.it/manfre_it/home.cfm/hurl/contenuto=3851/lingua=IT/manfre=News/manfre=Chiusura_estiva.htm

2009-07-22
Festività del 02 giugno http://www.manfre.it/manfre_it/home.cfm/hurl/contenuto=3774/lingua=IT/manfre=News/manfre=Festivita_del_02_giugno.htm

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2009-05-29
Comunicazione RLS all'Inail http://www.manfre.it/manfre_it/home.cfm/hurl/contenuto=3727/lingua=IT/manfre=News/manfre=Comunicazione_RLS_all_Inail.htm

A seguito della pubblicazione della circolare Inail n. 11 del 12 marzo 2009, sono state definite le modalita’ per la comunicazione del nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza all’Istituto. L’operazione dovra’ essere realizzata via web, utilizzando il nuovo modello “Dichiarazione RLS”.
Resta di responsabilita’ del datore di lavoro comunicare all’Inail entro il 31 marzo di ogni anno il nominativo dell’incaricato in carica al 31 dicembre dell’anno precedente. Tuttavia, in sede di prima applicazione la scadenza della comunicazione per il 2009 (che esprime la situazione in essere al 31 dicembre 2008) e’ fissata al 16 maggio 2009.
Come gia’ detto, per assolvere a quest’obbligo di legge bisogna compilare il modulo via internet. Gli interessati, dunque, dovranno comunicare al nostro Studio entro e non oltre il 30 aprile 2009 il nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, in maniera di metterci nella condizione di assolvere a questo adempimento telematico.
I dati richiesti, permetteranno così, di individuare l’unita’ produttiva interessata, il nome del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e la data a partire dalla quale e’ operativo l’incarico.
In caso di inadempimento e’ prevista, secondo quanto stabilito dall’art. 55 del Testo Unico, una sanzione di 500 euro per ogni singola violazione.
Si ricorda che in caso di mancata elezione o designazione del RLS aziendale, le funzioni saranno esercitate dai RLS Territoriali o di comparto produttivo che saranno comunicati all’azienda e ai lavoratori interessati dall’organismo paritetico o, in mancanza, il Fondo, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro piu’ rappresentative (c.8 art.47). Inoltre tutte le aziende nel cui ambito non e’ stato eletto o designato il RLS partecipano al Fondo costituito dall’Inail in misura pari a due ore lavorative annue per ogni lavoratore occupato presso l’azienda ovvero l’unita’ produttiva.
Si ricorda inoltre che una volta eletto o designato il RLS, ha diritto a una formazione particolare in materia di salute e sicurezza, della durata minima di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici aziendali, con verifica di apprendimento e organizzato in collaborazione con gli organismi paritetici, oltre ad un aggiornamento annuale di 4 ore per le imprese che occupano da 15 a 50 dipendenti e di 8 ore per le imprese che occupano piu’ di 50 lavoratori.
Si ricorda che lo Studio declina, sin d’ora, ogni responsabilita’ derivante dalla mancata comunicazione del RLS all’Inail nei termini di legge.
Certi di aver fatto cosa gradita, rimaniamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e porgiamo distinti saluti.

2009-04-20
Festività Pasquali http://www.manfre.it/manfre_it/home.cfm/hurl/contenuto=3704/lingua=IT/manfre=News/manfre=Festivita_Pasquali.htm

In occasione delle prossime festività Pasquali lo Studio venerdì 10 aprile 2009 effettuerà orario ridotto 08.30-12.30. L’occasione ci è gradita per augurarVi Buona Pasqua.

2009-04-09
Sciopero trasporto pubblico http://www.manfre.it/manfre_it/home.cfm/hurl/contenuto=3696/lingua=IT/manfre=News/manfre=Sciopero_trasporto_pubblico.htm

Venerdì 03 aprile causa sciopero trasporti pubblici lo studio effettuerà orario continuato dalle ore 08.30 alle ore 16.30 Ci scusiamo per il disagio

2009-04-02
Iva sulle ristrutturazioni edilizie http://www.manfre.it/manfre_it/home.cfm/hurl/contenuto=3690/lingua=IT/manfre=News/manfre=Iva_sulle_ristrutturazioni_edilizie.htm

Il ministro dell’economia e delle finanze, al termine della riunione ECOFIN tenutasi il 10.03.08 a Bruxelles, ha confermato che l’aliquota IVA ridotta sulle ristrutturazioni edilizie resterà permanentemente al 10%. La misura agevolativi era stata introdotta in via provvisoria ed era in scadenza nel 2010, ai sensi della legge n. 203/2008. Difatti, ai Paesi membri era concessa la possibilità di introdurre permanentemente aliquote agevolate tra il 5% ed il 15% solamente con riferimento ad alcune attività ricompresse in una lista ristretta e rimasta stabile da tempo. Nella riunione ECOFIN, su proposta francese, i ministri europei hanno rivisto la lista delle attività ammesse alle agevolazioni, ricomprendendovi, tra le altre, i servizi di ristorazione ed anche le ristrutturazioni edilizie. La facoltà di mantenere l’aliquota IVA ridotta si inserisce in un più ampio accordo che ha individuato e regolamentato il variegato panorama dei servizi ad aliquota ridotta. Con particolare riferimento alla possibilità godere dell’IVA al 10%, si ricorda che le pere realizzate devono essere quelle di cui all’art. 31, lettera a),b),c), e d), della legge n. 457/1978, eseguite su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata e sulle relative pertinenze. L’agevolazione si applica soltanto alle prestazioni di servizi e non anche alle forniture di beni.

2009-03-12
L'abolizione del libro soci http://www.manfre.it/manfre_it/home.cfm/hurl/contenuto=3689/lingua=IT/manfre=News/manfre=L_abolizione_del_libro_soci.htm

Il D.L. n.185/08, tra le altre novità, nel testo convertito in legge contiene importanti novità per le Srl. Con decorrenza 30 marzo 2009, infatti, viene soppresso l’obbligo di tenuta del libro soci, le cui funzioni vengono trasferite al Registro delle Imprese, soggetto già preposto a svolgere i compiti di pubblicità del ruolo di socio verso i terzi.
L’abolizione dell’obbligo, atteso che sarà comunque possibile tenere il libro come in passato (ancorché privo di valore legale), produce alcuni effetti importanti:
1) entro il 30 marzo gli amministratori dovranno procedere al deposito, senza alcun pagamento di imposte di bollo e diritti, di una apposita dichiarazione (si tratta della c.d. “procedura di allineamento”), con il fine di integrare le informazioni già in possesso del Registro delle Imprese con quelle non note (riportate invece a libro soci); in particolare dovranno essere comunicati:
- il domicilio di ciascun socio;
- il valore dei versamenti del capitale sociale relativamente alla quota di ciascun socio.
È importante sottolineare l’importanza di verificare con cura la corrispondenza tra libro soci e Registro delle Imprese. Inoltre, si evidenzia che il deposito della dichiarazione in questione, fatto dopo la data del 30 marzo, comporta sia il pagamento delle imposte e dei diritti relativi alla pratica, sia l’applicazione della sanzione amministrativa da €206 a €2.065;
2) per effetto delle nuove attribuzioni al Registro delle Imprese e della scomparsa del libro soci, è stato anche abolito l’obbligo di deposito, unitamente al bilancio di esercizio, dell’elenco dei soci e degli altri titolari di diritti sulle partecipazioni;
3) in mancanza di diversa indicazione nell’atto costitutivo, il codice civile prevedeva che l’assemblea dovesse essere convocata tramite lettera raccomandata da inviare almeno otto giorni prima al domicilio del socio, risultante dal libro soci; ora è previsto che il domicilio cui far riferimento è quello indicato nel Registro delle Imprese: di qui la necessità di comunicarlo, come indicato al precedente punto 1). Gli amministratori, in futuro, dovranno quindi far riferimento a quest’ultimo indirizzo, per la corretta gestione degli adempimenti societari in materia di convocazione delle assemblee;
4) nell’ambito della circolazione delle partecipazioni di una Srl, una cessione di quote sociali produce effetti nei confronti della società, in capo all’acquirente, dalla data di deposito dell’atto al Registro delle Imprese, e non più dall’iscrizione del medesimo atto nel libro soci (nulla cambia relativamente agli effetti verso i terzi, già in precedenza legati all’iscrizione dell’atto nel Registro).

2009-03-12
Proroga al 28/02/2009 http://www.manfre.it/manfre_it/home.cfm/hurl/contenuto=3641/lingua=IT/manfre=News/manfre=Proroga_al_28/02/2009.htm


PROROGA AL 28/02/2009 “BONUS FAMIGLIA” - ADEMPIMENTI DEL DIPENDENTE E DEL DATORE DI LAVORO


Il D.L. n.185/08 (Decreto anti-crisi) all’art.1 ha previsto l’erogazione, da parte del sostituto d’imposta, di un bonus al dipendente in particolare situazione reddituale e/o familiare.
L’importo del predetto bonus varia da un minimo di 200,00 euro ad un massimo di 1.000,00 euro, tenendo a riferimento due parametri:
a) il reddito complessivo del nucleo familiare;
b) il numero dei familiari a carico

Numero Componenti Reddito Complessivo Importo Bonus
Titolari di reddito di pensione e unici componenti del nucleo familiare Non superiore a 15.000,00 euro 200,00 euro
2 Non superiore a 17.000,00 euro 300,00 euro
3 Non superiore a 17.000,00 euro 450,00 euro
4 Non superiore a 20.000,00 euro 500,00 euro
5 Non superiore a 20.000,00 euro 600,00 euro
Più di 5 Non superiore a 22.000,00 euro 1.000,00 euro
Presenza di figli portatori di handicap Non superiore a 35.000,00 euro 1.000,00 euro

Il predetto bonus dovrà essere richiesto dai dipendenti tramite i moduli pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Entrate da presentare al datore di lavoro (o direttamente all’Agenzia delle Entrate) entro il 28 febbraio 2009 (se saranno prese a riferimento le condizioni presenti nell’anno 2007) ovvero entro il 31 marzo 2009 (se saranno prese a riferimento le condizioni presenti nell’anno 2008).
Il dipendente nei moduli di richiesta dovrà certificare i seguenti dati:
• il coniuge, anche se non a carico fiscalmente, indicando il codice fiscale;
• i figli e gli altri familiari a carico, indicando i codici fiscali nonché la relazione di parentela;
• il reddito complessivo familiare.
Avranno diritto al bonus i residenti in Italia con il reddito complessivo del nucleo familiare composto esclusivamente da redditi di:
- lavoro dipendente;
- pensione;
- assimilati a quelli di lavoro dipendente;
- diversi, limitatamente a quelli derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, qualora percepiti dai soggetti a carico del richiedente, ovvero dal coniuge non a carico;
- fondiari, esclusivamente in coacervo con i redditi indicati ai punti precedenti, per un ammontare non superiore a 2.500,00 euro.
Il bonus sarà erogato dal datore di lavoro entro 31 marzo 2009.
Il datore di lavoro è tenuto a erogare il bonus nei limiti del monte ritenute e contributi disponibili nel mese di corresponsione e secondo l’ordine di presentazione delle richieste.
I datori di lavoro, inoltre, dovranno trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati delle richieste entro il 30 aprile 2009 ovvero il 30 giugno 2009, a seconda dell’anno preso a riferimento (2007 o 2008).
Le richieste dei dipendenti dovranno essere conservate per tre anni.

2009-02-06
Festività natalizie http://www.manfre.it/manfre_it/home.cfm/hurl/contenuto=3594/lingua=IT/manfre=News/manfre=Festivita_natalizie.htm

Lo studio chiude per festività natalizie dal giorno 31 dicembre 2008 al 06 gennaio 2009. Augura a tutti buone feste

2008-12-29
Prelievo Irap anche con un solo collaboratore http://www.manfre.it/manfre_it/home.cfm/hurl/contenuto=3588/lingua=IT/manfre=News/manfre=Prelievo_Irap_anche_con_un_solo_collaboratore.htm

Con sentenza n 29146 del 11.12.2008 la Corte di Cassazione torna alla tesi più rigorista riguardo al requisito dell’autonoma organizzazione per il prelievo Irap per i consulenti e i piccoli professionisti.
Nella sentenza in rassegna, la Suprema Corte ha affermato che è sufficiente la presenza di un solo collaboratore per giustificare il prelievo Irap

2008-12-16
Riduzione del costo del ravvedimento operoso http://www.manfre.it/manfre_it/home.cfm/hurl/contenuto=3587/lingua=IT/manfre=News/manfre=Riduzione_del_costo_del_ravvedimento_operoso.htm

L’ art. 16 del D.L. n. 185 del 29.11.2008 ( Decreto anti-crisi) prevede una variazione delle percentuali nei casi di ravvedimento operoso.
- da 1/8 (pari a 3.75%) ad 1/12 (pari a 2,5%) del minimo, la misura della sanzione comminabile in caso di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
- da 1/5 (pari a 6%) ad 1/10 (pari a 3%) del minimo, la sanzione comminabile nel caso in cui la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
- da 1/8 (pari a 3.75%) ad 1/12 (pari a 2,5%) del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni, oppure per la tardiva presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni

2008-12-16
La Pec ( posta elettronica certifica) è d’obbligo http://www.manfre.it/manfre_it/home.cfm/hurl/contenuto=3573/lingua=IT/manfre=News/manfre=La_Pec_(_posta_elettronica_certifica)_e_d’obbligo.htm

L’ art. 16 , comma 6, D.L. n. 185 del 29.11.2008 ( Decreto anti-crisi) dispone che le nuove imprese costituite in forma societaria hanno l’obbligo di indicare, nella domanda di iscrizione al registro delle imprese, il proprio indirizzo di posa elettronica certificata. Quelle già esistenti hanno, invece, l’obbligo di farlo entro tre anni dall’entrata in vigore del decreto.
Il comma 7 si rivolge a tutti i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge statale. Per loro, l’obbligo di comunicare ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro un anno dall’entrata in vigore del decreto

2008-12-15
Riduzioni acconti Ires Irap http://www.manfre.it/manfre_it/home.cfm/hurl/contenuto=3572/lingua=IT/manfre=News/manfre=Riduzioni_acconti_Ires_Irap.htm

L’art. 10, comma 1, del D.L. n. 185 del 29.11.2008 ( Decreto anti-crisi) prevede la riduzione di tre punti percentuali dell’acconto Ires ed Irap, dovuto per il periodo di imposta in corso al 29.11.2008
Al comma 2, è previsto poi, che ai contribuenti che alla data di entrata in vigore del suddetto decreto hanno già provveduto per intero al pagamento dell’acconto compete un credito di imposta in misura corrispondente alla riduzione prevista dal comma 1, da utilizzare in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n 241. del 09.07.1997

2008-12-15
Gli obblighi previsti dal T.U. sulla Sicurezza: le http://www.manfre.it/manfre_it/home.cfm/hurl/contenuto=3466/lingua=IT/manfre=News/manfre=Gli_obblighi_previsti_dal_T_U__sulla_Sicurezza:_le.htm

Gli obblighi previsti dal T.U. sulla Sicurezza: le prossime scadenze

2008-11-11
Chiusura estiva http://www.manfre.it/manfre_it/home.cfm/hurl/contenuto=3248/lingua=IT/manfre=News/manfre=Chiusura_estiva.htm

Lo Studio resterà chiuso per vacanze estive dal giorno 04/08/2008 al 23/08/2008

2008-07-21
Dimissioni "on line": http://www.manfre.it/manfre_it/home.cfm/hurl/contenuto=3147/lingua=IT/manfre=News/manfre=Dimissioni_"on_line":.htm

Con il Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008 e’ abolito l’obbligo, per i lavoratori, di utilizzare la nuova procedura telematica per le dimissioni volontarie.
A partire dal 25 giugno, quindi, per presentare le dimissioni volontarie, non sara’ piu’ necessario adempiere a tale procedura.
Per le dimissioni volontarie deve pertanto pervenire, allo Studio, la solita comunicazione cartacea.

2008-06-30
Utilizzo residuo ferie 2006 entro il 30/06/2008 http://www.manfre.it/manfre_it/home.cfm/hurl/contenuto=3140/lingua=IT/manfre=News/manfre=Utilizzo_residuo_ferie_2006_entro_il_30/06/2008.htm

Utilizzo residuo ferie 2006 entro il 30 giugno 2008

2008-06-18
Nuovo Testo Unico in materia di sicurezza sul lavo http://www.manfre.it/manfre_it/home.cfm/hurl/contenuto=3139/lingua=IT/manfre=News/manfre=Nuovo_Testo_Unico_in_materia_di_sicurezza_sul_lavo.htm

Approvato il nuovo T.U. in materia di sicurezza sul lavoro

2008-06-18
Anriciclaggio http://www.manfre.it/manfre_it/home.cfm/hurl/contenuto=3136/lingua=IT/manfre=News/manfre=Anriciclaggio.htm

A partire dal 30 APRILE 2008 entrano in vigore le nuove disposizioni in materia di antiriciclaggio che interessano, tra gli altri, anche l’utilizzo degli assegni.  

   

Assegni emessi per un importo PARI O SUPERIORE   ad € 5.000

 

Obbligatoria la clausola di NON trasferibilità: l’assegno non potrà quindi essere girato.

 

 

   

 

 

 

Assegni emessi per un importo INFERIORE  ad € 5.000

 

 

 

Sarà possibile richiedere alla banca l’emissione di assegni senza la clausola di non trasferibilità (assegni “liberi”). Va comunque ricordato che:  

§         saranno soggetti ad un’imposta di bollo pari ad € 1,50 ciascuno (quindi, richiedere un carnet da 10 assegni costerà € 15,00 per la sola imposta di bollo); 

§         dovranno essere richiesti alla banca in forma scritta; 

§         le autorità fiscali potranno chiedere l’elenco dei clienti delle   banche a cui siano stati rilasciati carnet di assegni in forma libera e di coloro che li hanno presentati all’incasso.

 

Codice fiscale

 

 

 

 

Ciascun assegno dovrà necessariamente indicare il codice fiscale del girante; in caso di mancanza del codice fiscale (ovvero sia errato) la girata sarà nulla (e quindi l’assegno non sarà pagato).

 Assegno a favore del traente  “a me medesimo” “a me stesso

 

 

 

Anche dopo il 30/04/08 sarà ammessa l’emissione di assegni a favore dello stesso traente (ossia con l’indicazione “a me stesso” o “a me medesimo”) senza limiti di importo; questi assegni di regola non possono essere girati (e quindi devono essere obbligatoriamente incassati dallo stesso traente), salvo possibilità delle singole banche di accettare comunque la girata (ma tali pagamenti saranno obbligatoriamente segnalati al ministero).

 

 

 

 

 Moduli “vecchi”

 

 

 

Sarà ancora possibile utilizzare modelli vecchi in possesso delle banche, ma comunque occorrerà rispettare la nuova normativa:

§         limite di € 5.000 per la trasferibilità;

§         obbligo di indicazione del codice fiscale del girante.

Sugli assegni liberi consegnati dalle banche alla clientela entro il 29 aprile 2008 (anche se utilizzati successivamente), non è comunque dovuta l’imposta di bollo.

 

2008-04-29
Chiusura studio ponte del I° maggio http://www.manfre.it/manfre_it/home.cfm/hurl/contenuto=3132/lingua=IT/manfre=News/manfre=Chiusura_studio_ponte_del_I°_maggio.htm

2008-04-28
Chiusura festività natalizie http://www.manfre.it/manfre_it/home.cfm/hurl/contenuto=3098/lingua=IT/manfre=News/manfre=Chiusura_festivita_natalizie.htm

Lo studio rimarrà chiuso per festività natalizie dal giorno 23 dicembre 2007 al 06 gennaio 2008. Augura a tutti buone feste.

2007-12-18
Fatture false: onere della prova. http://www.manfre.it/manfre_it/home.cfm/hurl/contenuto=3092/lingua=IT/manfre=News/manfre=Fatture_false:_onere_della_prova_.htm

Una recente sentenza della Cassazione (la n. 22555 del 26 ottobre 2007) ha stabilito che nel caso in cui l’Amministrazione finanziaria contesti ad un contribuente la detrazione iva per fatture false, la prova della legittimità e della correttezza di tale detrazione deve essere fornita dallo stesso contribuente il quale deve esibire i documenti contabili legittimanti la detrazione, che però non possono pervenire da un soggetto inesistente.

2007-11-06
Privacy cifrare il nome non basta http://www.manfre.it/manfre_it/home.cfm/hurl/contenuto=3091/lingua=IT/manfre=News/manfre=Privacy_cifrare_il_nome_non_basta.htm

Per tutelare la privacy non basta cifrare il nome, se la persona è comunque riconoscibile sulla base dei particolari diffusi che la riguardano. Con queste argomentazioni il garante della provaci ha accolto il ricorso presentato contro un quotidiano in relazione all’identità di un minore conteso tra i genitori, tra i quali era in corso una turbolenta separazione personale. Non basta quindi siglare i nomi per ritenere osservata la privacy degli interessati. Nel caso concreto, per esempio, è stato considerato prevalente il diritto del minore alla riservatezza rispetto all’esercizio del diritto di cronaca, con la conseguente preclusione al giornalista della facoltà di diffondere dati idonei a identificare, anche indirettamente, soggetti minori, comunque, coinvolti in fatti di cronaca.

2007-10-31
Chiusura festività di Tutti i Santi http://www.manfre.it/manfre_it/home.cfm/hurl/contenuto=3091/lingua=IT/manfre=News/manfre=Privacy_cifrare_il_nome_non_basta.htm

Lo studio rimarrà chiuso per la festività di Tutti i Santi giovedì 01 novembre e venerdì 02 novembre 2007

2007-10-31
Ampliate le agevolazioni prima casa http://www.manfre.it/manfre_it/home.cfm/hurl/contenuto=3089/lingua=IT/manfre=News/manfre=Ampliate_le_agevolazioni_prima_casa.htm

(Commissione tributaria Regionale del Lazio, Sentenza n. 70/9/07 del 15 giugno 2007 – Per usufruire delle agevolazioni fiscali (Iva e imposta di registro) sull’acquisto della prima casa, una delle condizioni è che l’immobile deve trovarsi nel territorio del Comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro 18 mesi dall’acquisto la propria residenza, o, se diverso, in quello in cui svolge la propria attività. La Sentenza summenzionata asserisce che questa condizione sussiste anche nei confronti di uno studente universitario che sia tenuto a frequentare con assiduità, e di fatto frequenta, il corso di laurea a cui risulta iscritto con sede nel Comune dove l’immobile è stato acquistato.

2007-10-19
Chiusura estiva http://www.manfre.it/manfre_it/home.cfm/hurl/contenuto=3067/lingua=IT/manfre=News/manfre=Chiusura_estiva.htm

2007-07-19
Chiusura 30 aprile http://www.manfre.it/manfre_it/home.cfm/hurl/contenuto=2957/lingua=IT/manfre=News/manfre=Chiusura_30_aprile.htm

Il giorno 30 aprile 2007 lo studio sarà chiuso.

2007-04-26
Finanziaria 2007 http://www.manfre.it/manfre_it/home.cfm/hurl/contenuto=2830/lingua=IT/manfre=News/manfre=Finanziaria_2007.htm

Speciale Finanziaria 2007III parte 

PROFESSIONISTI - FINANZIARIA 2007: LE NOVITÀ
PER I REDDITI DI LAVORO AUTONOMO


Dopo le numerose modifiche apportate dal D.L. n.223/06, convertito con modificazioni dalla L. n.248/06, la Finanziaria interviene nuovamente da un lato per introdurre la possibilità di dedurre - nell’ambito del reddito professionale - i costi di acquisizione (quote ammortamento e canoni leasing) degli immobili impiegati nell’esercizio dell’attività di lavoro autonomo, e dall’altro, incidendo sulle disposizioni del D.L. n.223/06, per attribuire rilevanza a plus e minusvalenze riguardanti gli immobili ed irrilevanza alle minusvalenze da assegnazione di beni. Altre modifiche riguardano i nuovi criteri di deduzione per le spese di telefonia (sia fissa che mobile) e la limitazione alla durata dei leasing relativi all’acquisizione di autovetture.
Le modifiche ora citate hanno di fatto “rivoluzionato” la formulazione dell’art.54 del Tuir, introducendo delle disposizioni che per alcuni aspetti assimilano la disciplina del professionista a quella delle imprese, pur mantenendo inalterato il diverso criterio di determinazione del reddito (principio di cassa per i professionisti e principio di competenza per le imprese).
Nuove regole per l’immobile del professionista
La modifica di maggior impatto contenuta nella Finanziaria 2007 con riferimento alla determinazione del reddito di lavoro autonomo è sicuramente quella relativa alla possibilità di dedurre - a partire dal periodo d’imposta 2007 - i costi riferiti all’immobile strumentale del professionista (tipicamente il fabbricato classificato nella categoria catastale A/10).
Con la riformulazione del secondo e del co.3 dell’art.54 del Tuir la disciplina dell’immobile del professionista viene assimilata per molti aspetti a quella delle imprese e, pertanto, ad essa si potrà fare riferimento per risolvere alcuni dubbi interpretativi in attesa dei necessari chiarimenti da parte dell’Agenzia delle entrate.
Per effetto di quanto stabilito nel co.335 della Finanziaria 2007, la nuova disciplina si applicherà inizialmente con alcune limitazioni in quanto per il triennio 2007-2009 la deducibilità viene ridotta ad un terzo.
Trova inoltre applicazione, anche per i professionisti, la disposizione contenuta nei commi 7 e 7-bis del D.L. n.223/06 convertito, con modificazioni, dalla legge 248/06, e come ulteriormente innovato dal successivo D.L. n.262/06, in forza della quale non assume rilevanza (ai fini della deduzione del costo) il valore dell’area su cui insiste il fabbricato.
Altra modifica che assimila il trattamento dei professionisti a quello delle imprese riguarda le spese relative all’ammodernamento, alla ristrutturazione e alla manutenzione degli immobili utilizzati nell’esercizio di arti e professioni. In relazione alla diversa modalità di imputazione di tali spese varia la disciplina sotto il profilo della deduzione:
Ø In caso di imputazione ad incremento del valore dell’immobile (si procede, quindi, alla loro capitalizzazione), occorre seguire la regola generale di deduzione prevista per il costo degli immobili;
Ø nel caso in cui - per le loro caratteristiche - non sono imputabili ad incremento del costo dell’immobile al quale si riferiscono, tali spese sono deducibili nel periodo d'imposta di sostenimento. Esse sono deducibili nel periodo d’imposta di sostenimento, nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili; l’eventuale eccedenza è deducibile in quote costanti nei cinque periodo d’imposta successivi.
E’ bene ricordare che nella disciplina previgente (fino al periodo d’imposta 2006 compreso) le spese di ammodernamento e ristrutturazione andavano ripartite per quote costanti in un arco temporale di 5 anni. In relazione a tale aspetto, si osserva come non sia stata prevista dalla legge finanziaria alcuna norma transitoria per disciplinare le future quote di tali spese riferite ad interventi iniziati prima del 2007; sul punto, si ritiene che le stesse debbano seguire le regole di deduzione previgenti fino al loro completo esaurimento (quindi fino al 2010 per le spese sostenute nel periodo d’imposta 2006).
Infine, la modifica apportata al co.3 dell’art.54 del Tuir equipara, con riferimento agli immobili utilizzati promiscuamente (sia quale ufficio che come abitazione) la locazione finanziaria (leasing) alla locazione semplice. Dal 2007, infatti, anche i canoni di leasing relativi all’immobile utilizzato promiscuamente potranno essere dedotti dal professionista nella misura del 50%.
La disciplina degli immobili promiscui
ANTE FINANZIARIA(FINO AL 2006) POST FINANZIARIA(DAL 2007)
Resta fermo il requisito di non possesso di altroimmobile strumentale nel medesimo comune:
Ø immobili di proprietà utilizzati promiscuamente: si concedeva la deduzione del 50% della sola rendita catastale a condizione che il contribuente non possedesse nel medesimo comune di altro immobile utilizzato esclusivamente per l’esercizio dell’arte o della professione;Ø immobili condotti in leasing utilizzati promiscuamente: si concedeva la deduzione del 50% della sola rendita catastale a condizione che il contribuente non possedesse nel medesimo comune di altro immobile utilizzato esclusivamente per l’esercizio dell’arte o della professione;Ø immobili condotti in locazione semplice utilizzati promiscuamente: era prevista la deduzione del 50% dei canoni Ø rimane ferma la deducibilità del 50% della rendita nel caso di immobile in proprietà;Ø viene accordata la deduzione del 50% dei canoni di locazione anche finanziaria, si ritiene alle medesime condizioni generali di cui al comma precedente, parificando l’ipotesi di locazione semplice e finanziaria.
Si riporta, di seguito, una tabella che riepiloga le novità introdotte dalla Finanziaria 2007 con riferimento alla disciplina dell’immobile utilizzato dal professionista.

Le novità sugli immobili
RILEVANZA FISCALE Sono rilevanti ai fini della determinazione del reddito professionale gli immobili strumentali acquistati dai professionisti.
AMMORTAMENTO Sono ammesse in deduzione quote annuali di ammortamento non superiori a quelle risultanti dall’applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti, per categorie di beni omogenei, con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze.
LEASING I leasing immobiliari formeranno componenti negativi rilevanti nella determinazione del reddito solo se la loro durata è almeno pari alla metà del periodo di ammortamento e comunque con un minimo di otto anni e un massimo di quindici se lo stesso ha per oggetto beni immobili.
SCORPORO DELL’AREA Anche per i professionisti le quote di ammortamento (e il calcolo della quota parte dei canoni di leasing deducibili) dovrà tener conto della non rilevanza del costo del terreno su cui insiste il fabbricato strumentale per natura o destinazione.
IMMOBILI STRUMENTALI La qualifica di strumentalità necessaria al fine di godere del riconoscimento della deducibilità degli ammortamenti debba essere quella già propria del reddito d’impresa. Ciò significa che l’immobile del professionista potrà essere considerato strumentale sia nel caso in cui lo stesso sia tale per natura che per destinazione.
IMMOBILI PROMISCUI E’ deducibile una somma pari al 50% della rendita, del canone nell’ipotesi di immobili di cui si gode in forza di una contratto di locazione o locazione finanziaria, delle spese per i servizi relativi a tali immobili nonché di quelle relative all’ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione degli immobili utilizzati, che per le loro caratteristiche non sono imputabili ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono a patto che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio dell’arte o professione.
SPESE SUGLI IMMOBILI Se tali spese non sono capitalizzate sul valore degli immobili stesse sono deducibili, nel periodo d’imposta di sostenimento, nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili. L’eccedenza è deducibile in quote costanti nei cinque periodi d’imposta successivi.
ENTRATA IN VIGORE Gli ammortamenti e i canoni di leasing sono deducibili se gli immobili sono acquistati (o i contratti di leasing stipulati) nel periodo dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2009. Per i periodi d’imposta 2007, 2008 e 2009, gli importi deducibili sono ridotti a un terzo.

Nuova disciplina delle spese di telefonia fissa e mobile


Con una modifica apportata al co.3-bis dell’art.54 del Tuir (analoga previsione è stata introdotta per le imprese al co.9 dell’art.102) cambia per i professionisti - a partire dal periodo d’imposta 2007 - la disciplina relativa alle spese di telefonia fissa e mobile (sia con riferimento all’acquisto quanto alle spese telefoniche vere e proprie). Mentre per le spese di telefonia fissa la modifica opera in senso peggiorativo, in quanto si passa da una deduzione totale ad una deduzione parziale nella misura dell’80%, per la telefonia mobile si realizza un miglioramento in quanto la deduzione parziale dell’50% si incrementa fino all’80%. Dal 2007, quindi, si uniforma il trattamento delle spese di telefonia le quali, sia fisse che mobili, consentono entrambe la deduzione nella misura dell’80%.
Va inoltre segnalato, con riferimento alla definizione di telefonia mobile, una diversa formulazione rispetto al passato contenuta nel nuovo co.3-bis dell’art.54.
Nozione di telefonia mobile
Vecchia definizione Nuova definizione
Apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n.131 della tariffa annessa al DPR n.641 del 26 ottobre 1972. Apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lett.gg) del co.1 dell’art.1 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al D.Lgs. n.259 del 1º agosto 2003.
La nuova definizione
gg) servizio di comunicazione elettronica: i servizi, forniti di norma a pagamento, consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, ad esclusione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti; sono inoltre esclusi i servizi della società dell'informazione di cui all'art.2, co.1, lett.a), del D.Lgs. n.70 del 9 aprile 2003, non consistenti interamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica;
Al di là della non facile comprensione della nuova definizione, il mancato riferimento alla “tassa di concessione governativa” parrebbe risolvere la questione relativa ai servizi di telefonia mobile senza contratto (cosiddetti pre-pagati); per essi, appare oggi scontata l’applicazione della limitazione nella misura dell’80%.
In sintesi, quindi, si rileva, a partire dal periodo d’imposta 2007:
Ø una restrizione della quota di spese deducibili in relazione alla telefonia fissa, tanto per ciò che attiene l’acquisto del classico centralino e degli apparecchi di studio, quanto per i consumi delle bollette;
Ø un incremento della quota deducibile per l’acquisto dei cellulari e apparecchi similari e per le relative spese di consumo.
Assimilata alle imprese la durata minima per i leasing auto
Con la riscrittura del co.2 dell’art.54 del Tuir da parte della Finanziaria 2007 i professionisti vengono equiparati alle imprese sotto il profilo della durata dei leasing relativi alle autovetture. Quindi, anche nel reddito di lavoro autonomo, la deducibilità dei canoni di leasing relativi all’acquisizione dei beni di cui all’art.164, co.1, lett.b) del Tuir è condizionata da una durata contrattuale che non deve essere inferiore al periodo di ammortamento (e non più alla metà) corrispondente ai coefficienti ministeriali.
In pratica (stante la fissazione per le autovetture di un coefficiente pari al 25%) anche per i lavoratori autonomi la deducibilità parziale è ammessa solo nel caso di leasing della durata di 4 anni (e non più di soli 2 anni). In relazione a tale aspetto, va segnalata una diversa decorrenza della modifica che riguarda i professionisti rispetto a quanto in precedenza previsto per le imprese:
Ø per le imprese la limitazione alla deducibilità in conseguenza della durata minima del contratto è prevista per i contratti stipulati dal 12 agosto 2006 (data di entrata in vigore della L. n.248/06 di conversione del D.L. n.223/06);
Ø per i professionisti la limitazione alla deducibilità in conseguenza della durata minima del contratto è prevista per i contratti stipulati dal 1 gennaio 2007 (data di efficacia delle disposizioni contenute nella Finanziaria 2007).
Durata leasing pari a periodo di ammortamento
Imprese Per contratti stipulati dal 12 agosto 2006
Professionisti Per contratti stipulati dal 1 gennaio 2007
Indeducibili le minusvalenza da assegnazione
Con la modifica del co.1-bis (eliminazione della dicitura “minusvalenze”) e l’introduzione di un nuovo co.1-bis1, la disciplina delle minusvalenze da assegnazione nell’ambito del reddito professionale viene, di fatto, equiparata a quella delle imprese: in pratica, contrariamente a quanto previsto per le plusvalenze che risulteranno sempre tassabili, nel caso in cui dalla destinazione del bene a finalità estranee all’arte o professione emergano minusvalenze, le stesse non potranno essere mai portate in deduzione dal reddito professionale (né da quello d’impresa).


IMPRESE E PROFESSIONISTI - COSTI TELEFONICI DEDUCIBILI ALL’80%

La Finanziaria 2007 ha ridisegnato la deducibilità dei costi relativi ai servizi telefonici: a partire dal 1 gennaio 2007 i costi telefonici di qualsiasi genere saranno deducibili per un importo pari all’80% del costo sostenuto.
Tale nuova percentuale riguarda:
· tutti i tipi di trasmissione voce e dati (fissa e mobile, internet, fibre ottiche, ecc.);
· tutti i costi connessi i mezzi elettronici di comunicazione (costi di utilizzo, ammortamenti, canoni di leasing, costi di manutenzione, ecc.);
· sia le imprese (individuali o società) che i professionisti (individuali o in forma associata).
Tale nuova misura di detrazione, applicabile dal 1 gennaio 2007, riguarderà anche gli impianti di telefonia acquistati in precedenza dai contribuenti, fatte ovviamente salve le deduzioni già beneficiate nel passato.
Per quanto riguarda gli autotrasportatori, a favore di questi rimane invariata la possibilità di beneficiare della deduzione integrale delle spese relative ad un impianto di telefonia relativamente ad ogni veicolo
IVA
La modifica introdotta dalla Finanziaria 2007 non riguarda il trattamento Iva delle spese di telefonia; infatti, a fronte dell’uniformazione del criterio di deducibilità dei costi, il trattamento Iva è rimasto invariato:
· deduzione al 50% delle spese relative ai servizi di telefonia mobile;
· deduzione al 100% delle spese relative agli altri servizi di comunicazione telefonica ovvero via internet o via fax. 


IVA – L’INVERSIONE CONTABILE NEI SUBAPPALTI IN EDILIZIA

Per effetto della nuova disposizione introdotta dalla Legge Finanziaria 2007, a decorrere dal 01.01.2007 è operativa, a carico dei subappaltatori in edilizia, l’applicazione del meccanismo del reverse charge. Tale meccanismo comporta il pagamento dell’Iva da parte del soggetto che riceve la fattura
In base a quanto disposto, il meccanismo del reverse charge è applicabile alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili che si pongono quali appaltatori principali o, a loro volta, quali subappaltatori. Di conseguenza, il reverse charge non è applicabile alle prestazioni di servizi rese, in forza di contratti d’appalto, direttamente nei confronti di imprese di costruzione/ristrutturazione. L’Agenzia delle Entrate fornisce inoltre l’importante chiarimento in base al quale le forniture di beni con posa in opera sono escluse dall’applicazione del reverse charge. Non sono nemmeno coinvolti nel reverse charge i rapporti posti in essere all’interno dei consorzi e delle altre strutture associative analoghe in quanto non possono configurare un subappalto o un’ipotesi affine.
Le istruzioni ministeriali hanno specificato che il settore edile deve essere identificato nell’attività di costruzione, individuata sulla base della classificazione ATECOFIN 2004.
In particolare le attività di costruzione sono ricomprese nella sezione F della Tabella di classificazione delle attività economiche (codici attività 45.xx.x), che comprendono:
- i lavori generali di costruzione;
- i lavori speciali di costruzione per edifici e opere di ingegneria civile;
- i lavori di completamento di un fabbricato;
- i lavori di installazione in esso dei servizi.
Pertanto occorre verificare che il codice attività del soggetto subappaltatore sia ricompreso nella suddetta sezione.
Gli adempimenti connessi con l’applicazione del reverse charge possono essere così riepilogati:
Soggetto subappaltatore
– emette una fattura senza addebito dell’Iva, specificando che l’operazione rientra nel disposto dell’art.17, co.6, DPR n.633/72;
– annota la fattura nel registro delle fatture emesse.
Soggetto appaltatore
(soggetto Iva)
– integra la fattura ricevuta, con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta;
– annota la fattura integrata nel registro delle fatture emesse entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento;
– annota la fattura integrata anche nel registro degli acquisti. 


NUOVA IMPOSTA DI SUCCESSIONE E DONAZIONI - LE MODIFICHE DELLA LEGGE FINANZIARIA

La Legge Finanziaria per il 2007 agisce nuovamente sulla disciplina dell’imposta di successione e donazione, peraltro lasciando sostanzialmente inalterato il panorama uscito dalla conversione in legge del D.L. n.262/06 , ma intervenendo per introdurre ulteriori agevolazioni e per mettere a punto alcuni aspetti applicativi della disciplina.
La franchigia per fratelli e sorelle
Il co.77 dell’articolo unico della L. n.296/06 introduce un’agevolazione per i fratelli e le sorelle del de cuius ovvero del donante. Questa consiste nella concessione di una franchigia di € 100.000, spettante per ciascun beneficiario, erede o donatario, con la conseguenza che l’imposta sarà dovuta con l’aliquota del 6% solo sulla parte di valore dell’eredità o della donazione eccedente la franchigia.
La franchigia per portatori di handicap
Sempre il richiamato co.77 introduce un’agevolazione a favore di soggetti portatori di handicap grave - dovendosi ottenere questo riconoscimento in base alla L. n.104/92 - in forma di una franchigia di € 1.500.000. Così l’imposta sarà dovuta solo sul valore dei beni ereditati o ricevuti in donazione che eccede tale importo, scegliendo l’aliquota in funzione del grado di parentela con il soggetto dante causa.
Tenendo conto di queste novità, il prospetto riassuntivo della tassazione di successioni e donazioni può essere il seguente:
Beneficiari Aliquota Franchigia
- Coniuge- Parenti in linea retta 4% € 1.000.000€ 1.500.000*
- Fratelli e sorelle 6% € 100.000€ 1.500.000*
- Altri parenti fino al 4° grado- Affini in linea retta- Affini in linea collaterale fino al 3° grado 6% NoSì € 1.500.000*
- Altri 8% NoSì € 1.500.000*
* in caso di trasferimento a favore dei soggetti portatori di handicap grave
Per completezza si segnala che nulla cambia, in caso di trasferimento di immobili, ai fini delle imposte ipotecarie e catastali.
L’esenzione per i trasferimenti di aziende e partecipazioni
Particolarmente efficace potrà rivelarsi l’ulteriore intervento della Legge Finanziaria 2007 in materia di allargamento delle fattispecie di trasferimenti non soggetti a imposta, che avviene agendo direttamente sull’art.3 del D.Lgs. n.346/90 (T.U. delle imposte di successione e donazione), per stabilire che non sono soggetti a imposta i trasferimenti che hanno ad oggetto i seguenti beni:
- Aziende;
- Rami di aziende;
- Quote sociali;
- Azioni.
La norma subordina l’agevolazione al rispetto di determinate condizioni:
1. i trasferimenti devono avvenire esclusivamente a favore di discendenti, vale a dire figli e nipoti, nelle ipotesi più probabili;
2. per quanto riguarda le quote di partecipazione in società personali, la norma non sembra porre limitazioni mentre, se si tratta di azioni o quote di società a responsabilità limitata, è necessario che, grazie al trasferimento, il beneficiario acquisisca o integri una partecipazione di controllo nella società. Per partecipazione di controllo, in questo caso specifico, si intende quella che consente di esercitare la maggioranza dei voti nell’assemblea ordinaria. Quindi sarà agevolato sicuramente il trasferimento di una partecipazione superiore al 50%, ma anche quello di una partecipazione del 20%, se il beneficiario già possedeva una partecipazione del 40%; allo stesso modo dovrebbe essere agevolato il trasferimento di una partecipazione del 5%, se il beneficiario già possedeva il 55% perché, così facendo, il controllo è integrato, ancorché fosse già acquisito;
3. è necessario che il beneficiario, in caso di trasferimento di azienda o ramo, prosegua l’attività per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento; in caso di partecipazioni, e solo in società di capitali, è necessario che sia il controllo a essere mantenuto per il predetto periodo;
4. l’impegno a proseguire l’attività o a mantenere il controllo deve essere reso dai beneficiari contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione ovvero all’atto di donazione.
Se la condizione di cui al precedente n.4 si rivela a posteriori non rispettata, interviene il recupero dell’imposta – che comunque dovrà essere calcolata tenendo conto della franchigia di € 1.000.000, che spetta a favore dei parenti in linea retta, e quindi dei discendenti – l’irrogazione della sanzione del 30% sulla maggiore imposta dovuta, e la richiesta di interessi moratori.
In particolare, dovrà essere chiarito come andrà a configurarsi il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni ricevute in successione o donazione in applicazione della previsione in commento. Se, per la donazione, dovrebbe operare la norma generale in materia di redditi diversi, in funzione della quale tale costo, per il donatario, è il costo di acquisto sostenuto dal donante – e quindi non si dovrebbero avere modifiche rispetto al passato, anche se il nuovo contesto normativo parrebbe richiedere un approccio differente – per il caso della successione si dovrebbe avere una modifica della disciplina, che dovrebbe essere riportata al suo assetto vigente prima della soppressione dell’imposta di successione e donazione. Ciò dovrebbe implicare che, in generale, per l’erede il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione ricevuta sia il valore dichiarato ai fini dell’imposta di successione e, nel caso specifico del trasferimento a favore dei discendenti, dovendosi ipotizzare una situazione simile all’esenzione, il valore normale della partecipazione alla data di apertura della successione.
Gli altri interventi in materia di successione e donazione
Un ulteriore intervento per chiarire che, nel caso di trasferimento di aziende, azioni o quote di partecipazione, la base imponibile non comprende il valore di avviamento. Questa precisazione normativa, che risente di un dibattito che si era acceso negli anni passati e risoltosi a favore dei contribuenti, dovrebbe valere anche nel senso che, in ogni caso di valorizzazione dei predetti beni, valgono le risultanze contabili e sono quindi irrilevanti anche gli altri plusvalori latenti.
La Legge Finanziaria per il 2007 sistema anche la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione di successione. Questo, che era di dodici mesi dall’apertura della successione, per un infortunio normativo era stato involontariamente riportato alla scadenza originaria di sei mesi da tale evento. Con un’opportuna correzione si ripristina il termine di dodici mesi.
Entrata in vigore
Così come era accaduto in sede di conversione del D.L. n.262/06, anche la Legge Finanziaria per il 2007 detta una data sdoppiata per l’entrata in vigore delle nuove disposizioni.
Infatti si stabilisce che:
1. per le successioni, le nuove disposizioni si applicano già a quelle apertesi dal 3 ottobre 2006; in tal modo, nonostante il frenetico succedersi, da quella data, di disposizioni diverse, per le successioni è previsto un regime unico posteriore a quello di soppressione, in vigore fino al 2 ottobre 2006;
2. per le donazioni, diversamente, si ha che le nuove disposizioni si applicano a quelle fatte dalla data di entrata in vigore della L. n.296/06, vale a dire dal 1° gennaio 2007; questo significa che, per le donazioni, dal 3 ottobre 2006 si succedono ben tre diversi regimi.
Dal 25.10.01al 02.10.06 Dal 03.10.06al 28.10.06 Dal 29.10.06al 31.12.06 Dal 01.01.2007
Aperturasuccessione L. n.383/01 Disposizioni da Legge Finanziaria 2007 (L. n.296/06)
Effettuazione donazione L. n.383/01 Art.6,D.L. n.262/06 D.L. n.262/06 conv. inL. n.286/06 L. n.296/06


LE NOVITÀ IRPEF DELLA FINANZIARIA 2007

La Finanziaria 2007 prevede un ritorno al passato per il metodo di calcolo dell’Irpef, reintroducendo i meccanismi e sistemi di determinazione dell’imposta vigenti al 31 dicembre 2002.
In particolare le novità possono essere così sintetizzate:
- rimodulazione degli scaglioni di reddito e delle corrispondenti aliquote;
- sostituzione delle deduzioni per oneri di famiglia con le detrazioni per carichi di famiglia;
- sostituzione della deduzione per assicurare la progressività dell’imposizione con apposite detrazioni riconosciute in funzione della tipologia di reddito prodotto e dell’ammontare del reddito complessivo.
Con riferimento al primo punto è prevista nel nuovo sistema, che sarà in vigore a partire dal periodo d’imposta 2007, una suddivisione su cinque aliquote variabili dal 23% al 43%.

SCAGLIONI IRPEF
ANNO 2006 ANNO 2007
fino a € 26.000 23% fino a € 15.000 23%
oltre € 26.000 e fino a € 33.500 33% oltre € 15.000 e fino a € 28.000 27%
oltre € 33.500 e fino a € 100.000 39% oltre € 55.000 e fino a € 75.000 41%
oltre € 100.000 43% oltre € 75.000 43%

Per quanto concerne le altre due novità, invece, è previsto che dall’imposta lorda, calcolata con i citati scaglioni, vengano operate delle detrazioni d’imposta che saranno quantificate in relazione alla tipologia ed entità del reddito conseguito (detrazioni per assicurare la progressività dell’imposta) ovvero in relazione al reddito e al numero dei familiari a carico (detrazioni per carichi di famiglia).
Con riferimento alla prima tipologia (detrazioni per assicurare la progressività dell’imposta) si segnala sono state previste detrazioni anche con riferimento a nuove tipologie di reddito (ad esempio esercizio occasionale di attività di lavoro autonomo o di attività commerciale) che nel 2002 non beneficiavo di questa agevolazione.
Per quanto concerne, invece, la detrazione per familiari a carico si segnala che la quota effettivamente spettante andrà calcolata sulla base di una funzione matematica che consente di determinare importi decrescenti al crescere del reddito complessivo dell’avente diritto, fino ad annullarsi.
La principale novità rispetto agli anni precedenti, sarà costituita dalla modalità di attribuzione delle detrazioni fra i genitori. E’ stata, infatti, soppressa la possibilità di ripartire liberamente la detrazione fra i coniugi cosa che consentiva di massimizzare il beneficio corrispondente. A partire dal 2007 la detrazione dovrà essere ripartita nella misura del 50% fra i coniugi non legalmente ed effettivamente separati, ovvero, previo accordo fra gli stessi, potrà spettare al genitore che possiede il reddito complessivo di ammontare più elevato. Nel caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, è invece stabilito che la detrazione spetta per intero al genitore affidatario. Ciò penalizzerà il genitore non affidatario eventualmente tenuto al mantenimento dei figli: in tale circostanza, infatti, lo stesso non solo non potrà dedurre la parte dell’assegno di mantenimento destinato ai figli, ma non potrà nemmeno fruire delle detrazioni in parola.
Secondo i primi calcoli effettuati, tenendo conto del nuovo meccanismo di determinazione dell’imposta, è stato evidenziato come per un lavoratore dipendente il risparmio d’imposta si attesti su di un livello di reddito pari a € 40.000 oltre tale limite la situazione si inverte e la penalizzazione può arrivare ad un importo massimo di € 1.780 per coloro che hanno redditi pari o superiore a € 100.000. 

SANATORIA PER COSTI BLACK LIST

I costi derivanti da rapporti con soggetti residenti in paesi a fiscalità privilegiata (appartenenti alla cosiddetta black list che può essere verificata nelle istruzioni alla compilazione della dichiarazione dei redditi) sono soggetti ad un particolare monitoraggio da parte del fisco: è, infatti, necessario darne particolare evidenza all’interno della dichiarazione dei redditi, pena l’indeducibilità dei costi stessi.

Sanzione del 10%
La Finanziaria 2007, in luogo della precedente sanzione (costituita, come detto, dall’indeducibilità dei costi e dalla relativa sanzione variabile dal 100% al 200% della maggiore imposta dovuta) prevede oggi una specifica sanzione:
· pari al 10% dei costi per i quali è stata omessa l’indicazione in dichiarazione;
· con un minimo di € 500;
· e con un massimo di € 50.000.

Violazioni pregresse
Tale nuova norma, per esplicita previsione normativa, è applicabile anche alle violazioni già commesse (ossia alle dichiarazioni già presentate), salvo fornire dimostrazione dell’effettiva attività svolta dal soggetto estero, ovvero che vi sia un concreto interesse all’operazione e che detta operazione abbia avuto concreta esecuzione.
Occorre poi ricordare che resta comunque applicabile, in aggiunta alla nuova sanzione, quella variabile da un minimo di € 258 sino ad un massimo di € 2.065 per dichiarazione irregolare (ossia mancata o errata indicazione di componenti indispensabili per la determinazione del tributo o per il compimento dei controlli).
Attualmente pare è ancora incerta la possibilità per i contribuenti di poter utilizzare, come previsto dalla R.M. n.12/E del 17 gennaio 2006, l’istituto del ravvedimento operoso presentando oggi dichiarazioni integrative per evidenziare separatamente i costi black list, sanando l’omissione in precedenza commessa. In ogni caso, tale possibilità è comunque ammessa solo a condizione che non siano ancora iniziati accessi, ispezioni o verifiche. 


NUOVE REGOLE PER LE COMPENSAZIONI SUPERIORI A 10.000 EURO


Tra le novità contenute nella manovra Finanziaria per il 2007, si segnala quella di portata generale che interessa potenzialmente tutti i contribuenti, e in particolare quelli che si trovano a credito verso l’Erario.
La novità in questione consiste nell’obbligo di comunicare preventivamente alle Entrate la propria scelta di compensare i crediti di imposta nel modello F24, quando gli importi superano i 10.000 euro. La norma entrerà effettivamente in vigore una volta definite le modalità di attuazione da un provvedimento del Direttore dell’Agenzia.
La preventiva comunicazione, da inviare in via telematica entro il quinto giorno precedente a quello in cui si intende procedere con la presentazione dell’F24, dovrà contenere
- l’importo;
- la tipologia dei crediti oggetto della successiva compensazione.
Allorquando saranno messe a punto le procedure di controllo, L’Agenzia, una volta ricevuta la comunicazione, potrà impedire l’utilizzo del credito, comunicando ciò al contribuente.
La mancata comunicazione da parte delle Entrate, entro il terzo giorno successivo a quello di invio della manifestazione di voler compensare, vale come silenzio assenso, secondo quanto espressamente disposto dalla norma in questione. Verosimilmente, quella del silenzio-assenso sarà la situazione “normale” per la grande maggioranza dei contribuenti.
Nonostante l’”agevolazione” del silenzio-assenso, i contribuenti che vorranno compensare i loro crediti saranno però chiamati a gestire in anticipo la presentazione dell’F24, tenendo tra l’altro in considerazione che dal 1° gennaio tutti i contribuenti Iva sono obbligati alla telematica quale modalità esclusiva per l’invio dei modelli.


IL CUNEO FISCALE SI TRADUCE IN DEDUZIONI IRAP

La riduzione della “distanza” tra valore netto in busta paga del dipendente e costo effettivo della manodopera in capo al datore di lavoro è stata attuata mediante la concessione di una maggiore deducibilità del costo del lavoro dalla base imponibile Irap.
E’ stato pertanto modificato l’art.11 del D.Lgs. n.446/97 che si riporta schematizzato nella tabella che segue, nella versione vigente dal 01.01.2007
Art.11, co.1, lett.a) modificataNella determinazione della base imponibile sono ammessi in deduzione:
1) i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro
2) · Un importo pari a 5.000 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta.· Deduzione subordinata alla approvazione UE.· Da febbraio a giugno 2007 spetta al 50% (ragguagliata ad anno).· Da luglio 2007 spetta per l’intero importo (ragguagliata ad anno). Soggetti esclusi: · le amministrazioni pubbliche;· le banche;· gli altri enti finanziari;· le imprese di assicurazione;· le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti
3) Un importo fino a 10.000 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta nelle regioni:
§ Abruzzo§ Basilicata § Calabria§ Campania § Molise§ Puglia § Sardegna§ Sicilia
Condizioni per la fruizione:· alternativa alla deduzione di cui al punto 2)· nei limiti della regola de minimis· Da febbraio a giugno 2007 spetta al 50% (ragguaglio ad anno)· Da luglio 2007 spetta per l’intero importo (ragguaglio ad anno)
4) I contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato:· deduzione subordinata alla approvazione UE;· da febbraio a giugno 2007 spetta al 50%;· da luglio 2007 spetta per l’intero importo.
5) Spese relative agli apprendisti
Spese per il personale assunto con contratto di formazione lavoro
Costi per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, anche se sostenuti da consorzi tra imprese Soggetti esclusi:· le pubbliche amministrazioni
Condizioni per la fruizione:· rilascio di un’attestazione di effettività da parte di soggetti abilitati
Art.11, co.1, lett.b) immutataNon sono ammessi in deduzione
1) i costi relativi al personale classificabili nell'art.2425, co.1, lett.b), nn.9) e 14), del codice civile, salvo le deroghe sopra esposte
2) i compensi per: · attività commerciali non esercitate abitualmente · prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente
3) i costi per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa
4) i compensi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente
5) gli utili spettanti agli associati in partecipazione (art.53, co.2, lett.c) Tuir)
6) il canone relativo a contratti di locazione finanziaria limitatamente alla parte riferibile agli interessi passivi determinata secondo le modalità di calcolo forfetarie, di cui al DM 24.04.1998
Art.11, co.1-bis immutatoNorme specifiche per autotrasportatori
1) Per le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, sono ammesse in deduzione le indennità di trasferta previste contrattualmente, per la parte che non concorre a formare il reddito del dipendente (art.51, co.5, Tuir)
Art.11, co.2 immutato
1) Non si comprendono tra i costi non deducibili:· le somme erogate a terzi per l'acquisizione di beni e di servizi destinati alla generalità o a categorie dei dipendenti e dei collaboratori · le somme erogate ai dipendenti e collaboratori a titolo di rimborso analitico di spese sostenute nel compimento delle loro mansioni lavorative.
2) Gli importi spettanti a titolo di recupero di oneri di personale distaccato presso terzi non concorrono alla formazione della base imponibile. Nei confronti del soggetto che impiega il personale distaccato, tali importi si considerano:· costi relativi al personale non ammessi in deduzione· ovvero concorrenti alla formazione della base imponibile
Art.11, co.3 immutato
1) Ai fini della determinazione delle base imponibile concorrono anche: · i proventi e gli oneri classificabili fra le voci diverse da quelle indicate in detti articoli, se correlati a componenti positivi e negativi del valore della produzione di periodi d'imposta precedenti o successivi, · le plusvalenze e le minusvalenze relative a beni strumentali non derivanti da operazioni di trasferimento di azienda, · i contributi erogati a norma di legge con esclusione di quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione.
2) Non rilevano le plusvalenze realizzate in neutralità fiscale nei trasferimenti infragruppo del consolidato fiscale.
Art.11, co.4 immutato
1) Indipendentemente dalla collocazione nel conto economico, i componenti positivi e negativi sono accertati in ragione della loro corretta classificazione.
Art.11, co.4-bis immutato
1) Sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:· euro 8.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;· euro 6.000 se la base imponibile supera euro 180.759,91, ma non euro 180.839,91;· euro 4.000 se la base imponibile supera euro 180.839,91, ma non euro 180.919,91;· euro 2.000 se la base imponibile supera euro 180.919,91, ma non euro 180.999,91 Soggetti esclusi:le pubbliche amministrazioni
Art.11, co.4-bis1 modificato
1) Condizione di spettanza:Soggetti con componenti positivi che concorrono alla formazione del valore della produzione non superiori nel periodo d'imposta a euro 400.000 Soggetti esclusi:le pubbliche amministrazioni
Caratteristiche della deduzione dalla base imponibile:· euro 2.000, su base annua, per ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo d'imposta fino a un massimo di cinque; · ai fini del computo del numero di lavoratori dipendenti per i quali spetta la deduzione non si tiene conto: - degli apprendisti, - dei disabili, - del personale assunto con contratti di formazione lavoro.
Art.11, co.4-bis2 modificato
In caso di: · periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi, e · inizio e cessazione dell'attività in corso d'anno, gli importi delle deduzioni (co.4-bis) e della base imponibile (co.4-bis1) sono ragguagliati all'anno solare Deduzioni interessate:· art.11, co.4-bis· art.11, co.4-bis1
· Le deduzioni sono ragguagliate ai giorni di durata del rapporto di lavoro nel corso del periodo d'imposta· nel caso di contratti di lavoro a tempo indeterminato e parziale, ivi compreso il lavoro a tempo parziale di tipo verticale e di tipo misto, sono ridotte in misura proporzionale Deduzioni interessate:· art.11, co.1, lett.a), nn.2) e 3)· art.11, co.4-bis1
Enti privati:· le deduzioni spettano solo in relazione ai dipendenti impiegati nell'esercizio di attività commerciali · in caso di dipendenti impiegati anche nelle attività istituzionali, l'importo è ridotto in base al rapporto di cui all'art.10, co.2
Art.11, co.4-ter modificato
1) I soggetti che esercitano l’attività in più regioni, applicano le deduzioni del presente articolo sul valore della produzione netta prima della ripartizione dello stesso su base regionale
Art.11, co.4-quater non modificatoDeduzioni per l’incremento della forza lavoro
1) Soggetti esclusi: le pubbliche amministrazioni
Periodi di imposta interessati: fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008
Requisiti per l’agevolazione:· incremento, in ciascuno dei tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004, del numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d'imposta precedente Casi particolari:· l'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'art.2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. · per gli enti provati, la base occupazionale di cui al terzo periodo è individuata con riferimento al personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato impiegato nell'attività commerciale e la deduzione spetta solo con riferimento all'incremento dei lavoratori utilizzati nell'esercizio di tale attività. In caso di lavoratori impiegati anche nell'esercizio dell'attività istituzionale si considera, sia ai fini della individuazione della base occupazionale di riferimento e del suo incremento, sia ai fini della deducibilità del costo, il solo personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato riferibile all'attività commerciale individuato in base al rapporto di cui all' art.10, co.2 . Non rilevano ai fini degli incrementi occupazionali i trasferimenti di dipendenti dall'attività istituzionale all'attività commerciale.
Oggetto dell’agevolazione:deducibile il costo del predetto personale: · per un importo annuale non superiore a 20.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto, · nel limite dell'incremento complessivo del costo del personale classificabile nell'art.2425, co.1, lett.b), nn.9) e 14), c.c..
Decadenza: la suddetta deduzione decade se nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004 il numero dei lavoratori dipendenti risulta inferiore o pari rispetto al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati in tale periodo d'imposta.
Permanenza agevolazione: la deduzione spettante compete in ogni caso per ciascun periodo d'imposta a partire da quello di assunzione e fino a quello in corso al 31 dicembre 2008, sempreché permanga il medesimo rapporto di impiego.
Imprese di nuova costituzione: nell'ipotesi di imprese di nuova costituzione non rilevano gli incrementi occupazionali derivanti dallo svolgimento di attività che assorbono anche solo in parte attività di imprese giuridicamente preesistenti, ad esclusione delle attività sottoposte a limite numerico o di superficie.
Imprese di gestione di servizi pubbliciNel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, la deducibilità del costo del personale spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello dell'impresa sostituita.
Art.11, co.4-quinquies non modificato
Ulteriore beneficio fruibile nel rispetto del regolamento 2204/02
Ammontare incrementato Aree interessate
1) l'importo deducibile determinato ai sensi del co.4-quater è quintuplicato aree ammissibili alla deroga prevista dall'art.87, par.3, lett.a) del Trattato che istituisce la Comunità europea, individuate dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 e da quella che verrà approvata per il successivo periodo
2) l'importo deducibile determinato ai sensi del co.4-quater è triplicato aree ammissibili alla deroga prevista dall'art.87, par.3, lett.c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, individuate dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 e da quella che verrà approvata per il successivo periodo
Art.11, co.4-sexies di nuova istituzione
1) Soggetti ulteriormente avvantaggiatilavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui al regolamento (CE) n.2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, in materia di aiuti di Stato a favore dell'occupazione.
2) Ammontare dell’agevolazioneL’agevolazione spetta, alternativamente rispetto a quella del co.4-quinquies
l'importo deducibile è moltiplicato per sette aree ammissibili alla deroga prevista dall'art.87, par.3, lett.a) del Trattato che istituisce la Comunità europea, individuate dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 e da quella che verrà approvata per il successivo periodo
l'importo deducibile è moltiplicato per cinque aree ammissibili alla deroga prevista dall'art.87, par.3, lett.c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, individuate dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 e da quella che verrà approvata per il successivo periodo
3) Limiti alla deduzionel'intera maggiorazione spetta:· nei limiti di intensità · nonché alle condizioni previsti dal predetto regolamento sui regimi di aiuto a favore dell'assunzione di lavoratori svantaggiati.
Art.11, co.4-septies di nuova istituzione
1) Deduzioni interessate · co.1,· co.4-bis1 · co.4-quater
2) Limite massimo Per ciascun dipendente l'importo delle deduzioni non può comunque eccedere il limite massimo rappresentato: · dalla retribuzione · e dagli altri oneri e spese a carico del datore di lavoro
3) Alternatività È necessario scegliere le agevolazioni tra il primo e il secondo dei seguenti parametri
1° parametro 2° parametro
· co.1, lett.a), nn.2), 3) e 4) · co.1, lett.a), n.5) · co.4-bis1 · co.4-quater· co.4-quinquies · co.4-sexies


Regole particolari per gli acconti IRAP  Art.1, co.269, L. n.296 del 27/12/2006
1) Disposizioni per la determinazione degli acconti IRAP Periodo di impostain corso al 01.02.07 Periodo di imposta successivo a quello in corso al 01.02.07
Può assumersi, come imposta del periodo precedente, la minore imposta che si sarebbe determinata applicando in tale periodo:· le nuove deduzioni,· e le limitazioni previste Può assumersi, come imposta del periodo precedente, la minore imposta che si sarebbe determinata applicando le nuove deduzioni, senza tenere conto delle limitazioni









2007-01-16
Finanziaria 2007 http://www.manfre.it/manfre_it/home.cfm/hurl/contenuto=2829/lingua=IT/manfre=News/manfre=Finanziaria_2007.htm

Speciale Finanziaria 2007II parte


SUCCESSIONI E DONAZIONI


Co. 77 - 79 Successioni e donazioniPrevisti assestamenti alle norme in tema di successioni e donazioni; in particolare:· introdotta una franchigia individuale di € 100.000 per la devoluzione a fratelli;· introdotta una franchigia maggiorata di € 1.500.000 per la devoluzione a soggetti portatori di handicap;· previsto un particolare regime di esenzione (senza erosione della franchigia), per i trasferimenti di aziende o di partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo, se i beneficiari proseguono l’impresa o detengono il controllo per un periodo di cinque anni; il mancato rispetto del vincolo temporale comporta la decadenza dei benefici e l’applicazione delle sanzioni;· prevista l’esclusione dell’avviamento nella valutazione delle aziende trasferite;· reintrodotto il termine di 12 mesi per la presentazione della dichiarazione di successione;· previsto l’effetto retrodatato al 3 ottobre 2006 per le successioni, mentre per le donazioni le nuove misure si applicano agli atti formati dal 1 gennaio 2007.

ICI E TRIBUTI LOCALI


Co. 101 - 105 Ici. Dichiarazioni 2007A decorrere dall’anno 2008, nella dichiarazione dei redditi presentata dai contribuenti Irpef, per ciascun fabbricato è specificato:· oltre all’indirizzo, l’identificativo dell’immobile stesso costituito dal codice del Comune, dal foglio, dalla sezione, dalla particella e dal subalterno;· l’importo dell’Ici pagata nell’anno precedente.La dichiarazione dei redditi presentata dai soggetti di cui all’art. 73, co.1, lett. a) e b), del Tuir in relazione ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2007, contiene tutte le indicazioni utili ai fini del trattamento dell’Ici. In sede di controllo delle dichiarazioni effettuato ai sensi dell’art. 36-bis del DPR n.600/73 si verifica il versamento dell’Ici relativa a ciascun fabbricato, nell’anno precedente. L’esito del controllo è trasmesso ai Comuni competenti. I Comuni trasmettono annualmente all’Agenzia del Territorio, per via telematica, i dati risultanti dall’esecuzione dei controlli Ici ove discordanti da quelli catastali, secondo modalità e nei termini stabiliti da apposito D.M..
Ici - dichiarazioni 2006Nelle dichiarazioni dei redditi presentate nell’anno 2007, nel quadro relativo ai fabbricati, per ogni immobile deve essere indicato l’importo dell’Imposta Comunale sugli Immobili dovuta per l’anno precedente.
Co. 145 - 151 Imposta di scopoA decorrere dal 1 gennaio 2007, i Comuni possono deliberare l’istituzione di un’imposta di scopo destinata esclusivamente alla parziale copertura delle spese per la realizzazione di opere pubbliche individuate dai Comuni nello stesso regolamento.L’imposta è dovuta, in relazione alla stessa opera pubblica, per un periodo massimo di cinque anni ed è determinata applicando alla base imponibile dell’Imposta Comunale sugli Immobili un’aliquota nella misura massima dello 0,5 per mille. Per la disciplina dell’imposta, si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta comunale sugli immobili.
Co. 156 Ici - adozione aliquotaÈ previsto che l’aliquota Ici debba essere adottata dal Consiglio comunale.
Co. 157 Affissioni abusiveGli oneri per la rimozione dei manifesti abusivi, saranno a carico dei soggetti per conto dei quali gli stessi sono stati affissi, salvo prova contraria, a decorrere dal 1 gennaio 2007.
Co. 158 – 171 – 172 Tributi locali – gestioneRivisitata la gestione complessiva dei tributi locali, attraendo tra gli stessi anche particolari regole dell’Ici. In particolare:· la notifica degli atti di accertamento e in rettifica d’ufficio dei tributi locali e gli inviti al pagamento delle entrate extratributarie dei Comuni, potrà avvenire anche a mezzo di messi notificatori, appositamente nominati;· la rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli, dei parziali o ritardati versamenti, avviene - anche in relazione alle sanzioni - con raccomandata A/R, entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello in cui doveva essere posto in essere l’adempimento; · gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere motivati in fatto ed in diritto, applicando le medesime indicazioni dello Statuto dei diritti del contribuente;· la riscossione coattiva deve avvenire, a pena di decadenza, mediante notifica del titolo esecutivo entro il 31 dicembre del 3° anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo;· il rimborso deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento o da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione;· la misura annua degli interessi è stabilita da ciascun ente locale, nel limite di 3 punti percentuali rispetto al tasso di interesse legale;· il pagamento di tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all’euro; con apposito provvedimento, gli enti locali stabiliscono gli importi al di sotto dei quali non sono dovuti pagamenti né rimborsi;· gli enti locali disciplinano le regole per la compensazione dei tributi;· gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote entro la data di deliberazione del bilancio di previsione e comunicano al ministero delle Finanze i dati relativi al gettito di loro competenza;· le nuove norme si applicano anche ai rapporti di imposta pendenti al 1 gennaio 2007.
Co. 173 - 175 IciIntrodotte modifiche al D.Lgs. n. 504/92 tra cui:· un adattamento alle nuove disposizioni in tema di gestione dei tributi locali;· una limitazione ai poteri regolamentari dei Comuni;· una presunzione relativa in merito all’abitazione principale da raccordarsi con i registri anagrafici;· la previsione, in deroga alle nuove regole del D.L. n.223/06, dell’obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche;· una specifica regolamentazione per gli immobili del fallimento.Nuove regole per l’Ici nel fallimento· Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al Comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l’avvio della procedura; · detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell’imposta dovuta per il periodo di durata dell’intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

AUTOVEICOLI: ROTTAMAZIONE, INCENTIVI, BOLLI


Co. 224 - 241 Autoveicoli - incentivi bolli e rottamazioniPrevisti incentivi per la sostituzione di automezzi ed autocarri con altri nuovi a minore impatto ambientale (particolari incentivi per le auto a gas, metano, elettriche). Gli incentivi sono rappresentati da:· contributi sull’acquisto in misura variabile;· contributi sulle spese di rottamazione del mezzo inquinante sostituito;· esonero dal bollo per determinati periodi.Nelle disposizioni sono stabiliti i requisiti dei mezzi da rottamare e di quelli nuovi da acquistare, le regole per l’osservanza e l’accertamento della regolarità delle procedure, i tempi di durata degli incentivi entro cui deve perfezionarsi l’acquisto e l’immatricolazione del nuovo mezzo. Sono previste particolari agevolazioni anche per la sostituzione di motocicli inquinanti e per l’installazione di impianti a gas su mezzi inquinanti.
Co. 320 Imposta sulle assicurazioniPrecisazione in merito alla base premi su cui si applica l’imposta sulle assicurazioni.
Co. 321 - 323 Bollo autoPredisposta una nuova tabella per il versamento del bollo auto. Fornita un’interpretazione autentica in materia di esenzione dall’imposta provinciale di trascrizione.

IRAP: CUNEO FISCALE E MODIFICHE


Co. 266 - 270 Irap - cuneo fiscaleRiscritto l’art. 11 del decreto Irap al fine di prevedere una maggiore deducibilità del costo del lavoro dalla base imponibile del tributo regionale. Sono previste sia modifiche alle precedenti regole (con più precise indicazioni in relazione ai rapporti di lavoro parziali o iniziati o cessati in corso d’anno), sia nuove ipotesi di deduzione, talvolta subordinate ad autorizzazione comunitarie, talvolta con particolare decorrenza in corso d’anno 2007.In particolare, si rammenta la nuova previsione di deducibilità di:· un importo pari a € 5.000, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta; · un importo fino a € 10.000, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato in particolari regione svantaggiate;· dei contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato; · importi multipli del costo del lavoro di lavoratrici donne “svantaggiate” in caso di incremento della forza lavoro.Previste regole di beneficio per la determinazione degli acconti Irap per il 2007 e 2008.
Co. 390 Agricoltura – IrapL’aliquota del tributo regionale per il settore dell’agricoltura è prevista nella misura del:· 1,90% per il 2006;· 3,75% per il 2007.



REDDITI DI LAVORO AUTONOMO


Co. 318 Diritti d’autore - giovani autori Modificato l’art. 54, co. 8, del Tuir, per concedere una deduzione forfetaria del 40% (anziché del 25%) per la determinazione dell’imponibile fiscale per i compensi percepiti da giovani autori di età inferire a 35 anni.
Co. 334 - 335 Lavoro autonomoViene quasi completamente riscritto l’art. 54 del Tuir per la determinazione del reddito di lavoro autonomo, prevedendo:· l’irrilevanza delle minusvalenze da autoconsumo;· la rilevanza fiscale del costo di acquisto degli immobili strumentali, con esclusione del costo delle aree (disposizione valevole solo per gli acquisti del triennio 2007-2009 e ridotta a un terzo);· un regime di deduzione limitata per le spese di manutenzione ordinaria degli immobili;· una previsione di capitalizzazione delle spese di manutenzione straordinaria degli immobili;· la durata minima dei contratti di locazione finanziaria per l’acquisto di immobili e di automezzi.
Co. 402 - 403 Reddito di lavoro autonomo – telefoniaModificando l’art. 54 del Tuir ed eliminando la distinzione tra telefonia fissa e mobile, è previsto che le quote d’ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica a uso pubblico (linee fisse e mobili), sono deducibili nella misura dell’80%. Le disposizioni si applicano a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e nella determinazione dell’acconto ai fini delle imposte dirette e Irap per il medesimo periodo, si assume quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le suddette disposizioni.


REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE


Co. 324 Auto - fringe benefitModificando le disposizioni del D.L. n. 262/06 è previsto che l’incremento della rilevanza del parametro forfetario per la determinazione del fringe benefit per l’utilizzo promiscuo dei veicoli da parte dei dipendenti (50% anziché 30% delle tabelle Aci relative alla percorrenza di 15.000 Km annui) si applica solo a decorrere dal 2007. Rimane ferma al 2006 la decorrenza delle altre modifiche all’art. 164 del Tuir (generale irrilevanza dei costi auto tranne che per agenti e professionisti).
Co. 398 TransfrontalieriAnche per l’anno 2007, i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all’estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato, concorrono a formare il reddito complessivo per l’importo eccedente € 8.000.
Co. 399 Lavoro dipendente - contributi SSNPer l’anno 2007, il limite di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente, relativamente ai contributi di assistenza sanitaria, è fissato in € 3.615,20.


PREVIDENZA COMPLEMENTARE E TFR


Co. 749 - 753 Previdenza complementare avvio al 1 gennaio 2007Anticipato di un anno l’avvio della previdenza complementare così come prevista al D.Lgs. n. 252/05 e dal D.L. n. 279/06.Sussiste un periodo di 6 mesi (dal 1 gennaio 2001 al 30 giugno 2007) entro cui i lavoratori dipendenti titolari di un rapporto di lavoro alla data del 31 dicembre 2006 dovranno decidere la sorte del loro Tfr. In particolare, è prevista la necessità che i fondi pensione cui conferire il Tfr debbano adeguare, se necessario, il proprio statuto e ricevere l’autorizzazione Covip, anche tramite il silenzio assenso. In mancanza di autorizzazione Covip entro il 30 giugno 2007, decade il vincolo di partecipazione minima biennale al fondo pensione da parte degli aderenti, che potranno in tal modo dirottare la propria posizione verso altri fondi pensione. Le forme pensionistiche complementari già istituite in virtù della L. n. 421/92 possono continuare a esistere e a ricevere il conferimento del Tfr a condizione che si adeguino ai requisiti richiesti dal D.Lgs. n. 252/05 entro il 31 maggio 2007.
Co. 755 - 762 Fondo per erogazione Tfr presso Inps· Dal 1 gennaio 2007, è istituito il “Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile”. Le modalità di finanziamento rispondono al principio della ripartizione, e la gestione è affidata all'Inps. Il Fondo garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto per la quota corrispondente ai versamenti effettuati.· Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1 gennaio 2007 affluisce un contributo pari alla quota di cui all'art. 2120 c.c., al netto del contributo al fondo di garanzia, maturata a decorrere dalla predetta data e non destinata alle forme pensionistiche complementari. Il predetto contributo è versato mensilmente dai datori di lavoro al Fondo secondo le modalità stabilite con apposito decreto. · Non sono tenuti al versamento i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti. · La liquidazione del Tfr e delle anticipazioni al lavoratore viene effettuata, sulla base di un'unica domanda, presentata dal lavoratore al proprio datore di lavoro, secondo le modalità stabilite con apposito decreto, dal Fondo limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro.

CONTRIBUTI PENSIONISTICI


Co. 768 Inps - artigiani e commerciantiLe aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'Inps, sono stabilite in misura pari al:- 19,5% dal 1 gennaio 2007;- 20,0% dal 1 gennaio 2008
Co. 770 - 772 Inps – parasubordinati· Muta, dal 1 gennaio 2007, l'aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla gestione separata e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche:- 23% per i non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria;- 16% per gli altri iscritti.
L'incremento contributivo non può in ogni caso determinare una riduzione del compenso netto percepito dal lavoratore superiore a un terzo dell'aumento dell'aliquota. Si assume a riferimento il compenso netto mensile già riconosciuto alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero il compenso netto mensile riconosciuto sulla base dell'ultimo contratto stipulato dal lavoratore con il medesimo committente. In ogni caso, i compensi corrisposti ai lavoratori a progetto devono essere proporzionati alla quantità e qualità del lavoro eseguito e devono tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per prestazioni di analoga professionalità, anche sulla base dei contratti collettivi nazionali di riferimento.
Co. 773 Contributi apprendistiCon effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1 gennaio 2007, la contribuzione dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani è complessivamente rideterminata nel 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Sono previste riduzioni della misura per particolari datori di lavoro che occupano non più di 9 addetti. A decorrere dal 1 gennaio 2007, ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono estese le disposizioni in materia di indennità giornaliera di malattia secondo la disciplina generale prevista per i lavoratori subordinati e la relativa contribuzione è stabilita con apposito decreto.
Co. 787 Soci di cooperativePrevisto un incremento della retribuzione giornaliera convenzionale ai fini previdenziali per i lavoratori soci di cooperative sociali, socio assistenziali, sanitarie e socio educative.


COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE


Co. 788 Prestazioni aggiuntive per lavoratori a progettoEstese ai lavoratori a progetto le tutele in materia di indennità di malattia e Congedi parentali.
Co. 791 Maternità – co.co.proPrevista l’estensione alle collaboratrici della possibilità di estendere il periodo di astensione per maternità per periodi prolungati rispetto a quelli standard.
Co. 1202 - 1210 Trasformazione incentivata dei rapporti di co.co.proIntrodotto un meccanismo di conversione dei rapporti di collaborazione in rapporti di lavoro dipendenti, al fine di sanare eventuali irregolarità degli stessi. A tal fine:· è prevista, entro e non oltre il 30 aprile 2007, la possibilità di stipulare accordi di tipo sindacale a tal fine;· i lavoratori interessati alla trasformazione sottoscrivono atti di conciliazione individuale;· i contratti di lavoro stipulati a tempo indeterminato godono dei benefici previsti dalla legislazione vigente;
· per i lavoratori che continuano ad essere titolari di rapporti di collaborazione, le parti sociali possono stabilire misure atte a contribuire al corretto utilizzo delle predette tipologie di lavoro nonché stabilire condizioni più favorevoli per i collaboratori;· il solo datore di lavoro deve versare, alla gestione separata, a titolo di contributo straordinario integrativo finalizzato al miglioramento del trattamento previdenziale, una somma pari alla metà della quota di contribuzione a carico dei committenti per i periodi di vigenza dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto, per ciascun lavoratore interessato alla trasformazione del rapporto di lavoro.

COMPETITIVITA’ E SVILUPPO


Co. 841 - 920 Interventi per la competitività e lo sviluppoIstituiti i seguenti fondi e varate le seguenti misure per l’incremento del settore industriale italiano:· Fondo competitività e sviluppo;· Fondo per la finanza di impresa;· Istituiti i diritti sui brevetti per invenzione industriale e per i modelli di utilità e sulla registrazione di disegni e modelli nonché i diritti di opposizione alla registrazione dei marchi d'impresa, con previsione di alcuni casi di esonero; · Istituita apposita struttura per il contrasto al declino dell’apparato produttivo nazionale;· Fondo rotativo a sostegno delle imprese;· Fondo per l’innovazione tecnologica;· Fondo investimenti per la ricerca scientifica e tecnologica.Incentivato il fondo per la revisione del settore dell’autotrasporto.

AGRICOLTURA

Co. 841 - 920 Interventi per la competitività e lo sviluppoIstituiti i seguenti fondi e varate le seguenti misure per l’incremento del settore industriale italiano:· Fondo competitività e sviluppo;· Fondo per la finanza di impresa;· Istituiti i diritti sui brevetti per invenzione industriale e per i modelli di utilità e sulla registrazione di disegni e modelli nonché i diritti di opposizione alla registrazione dei marchi d'impresa, con previsione di alcuni casi di esonero; · Istituita apposita struttura per il contrasto al declino dell’apparato produttivo nazionale;· Fondo rotativo a sostegno delle imprese;· Fondo per l’innovazione tecnologica;· Fondo investimenti per la ricerca scientifica e tecnologica.Incentivato il fondo per la revisione del settore dell’autotrasporto.


Co. 369 Produzione di energia da fonti rinnovabiliLa produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse e sono produttive di reddito agrario. Restano ferme le norme in tema di accise.
Co. 1063 - 1096 Modernizzazione del sistema agricolo· Al fine di favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo delle imprese giovanili nel settore agricolo e agroalimentare, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura. Per favorire la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole colpite da gravi crisi di mercato e di limitarne le conseguenze economiche e sociali nei settori e nelle aree geografiche colpiti, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per le crisi di mercato. · Dalla base imponibile del reddito di impresa è escluso il 25% del valore degli investimenti in attività di promozione pubblicitaria realizzati da imprese agricole e agroalimentari, anche in forma cooperativa in mercati esteri nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e nei due periodi di imposta successivi, in eccedenza rispetto alla media degli analoghi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti. La misura dell'esclusione è elevata al 35% del valore degli investimenti di promozione pubblicitaria realizzati sui mercati esteri da consorzi o raggruppamenti di imprese agroalimentari, operanti in uno o più settori merceologici, e al 50% del valore degli investimenti di promozione pubblicitaria all'estero riguardanti prodotti a indicazione geografica, o comunque prodotti agroalimentari oggetto di intese di filiera o contratti quadro. Il beneficio fiscale, si applica anche alle imprese in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se con un'attività di impresa o di lavoro autonomo inferiore a tre anni. Per tali imprese la media degli investimenti da considerare è quella risultante dagli investimenti effettuati nei periodi di imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge o a quello successivo. Gli imprenditori agricoli di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 228 del 18 maggio 2001, in alternativa all’esclusione dalla base imponibile ai fini Ires o Ire, possono beneficiare di un credito di imposta di importo pari a un terzo del beneficio di cui ai sopra e per le medesime finalità. L'attestazione di effettività delle spese sostenute è rilasciata dal presidente del Collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto all'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o a quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'art. 13, co. 2, del D.L. n. 79 del 28 marzo 1997, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 140 del 28 maggio 1997, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.· Le società di persone, le società a responsabilità limitata e le società cooperative, che rivestono la qualifica di società agricola ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 99 del 29 marzo 2004, possono optare per l'imposizione dei redditi ai sensi dell'art. 32 del Tuir. Si considerano imprenditori agricoli le società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci. In tale ipotesi, il reddito è determinato applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 25%.


LAVORO E PREVIDENZA


Co. 1156 - 1167 OccupazioneRifinanziato il fondo per l’occupazione. E’ stata prevista l’ ipotesi di concessione di Cig straordinaria e la possibilità di prevedere attività socialmente utili d’intesa con i Comuni. Incentivi, poi, alle assunzioni in esubero di imprese in crisi. Istituito l’accordo di solidarietà tra generazioni, per la trasformazione di contratti di lavoro di lavoratori che abbiano superato una certa età in tempo parziale, a favore dell’assorbimento di lavoratori giovani a tempo parziale.
Co. 1175 - 1176 DurcA decorrere dal 1 luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi.Con apposito decreto, sono definite le modalità di rilascio, i contenuti analitici del documento unico di regolarità contributiva nonché le tipologie di pregresse irregolarità di natura previdenziale e in materia di tutela delle condizioni di lavoro da non considerare ostative al rilascio del documento medesimo. In attesa del decreto, sono fatte salve le vigenti disposizioni speciali in materia di certificazione di regolarità contributiva nei settori dell'edilizia e dell'agricoltura.
Co. 1177 - 1179 Sanzioni in materia di lavoro· Gli importi delle sanzioni amministrative previste per la violazione di norme in materia di lavoro, legislazione sociale, previdenza e tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro entrate in vigore prima del 1 gennaio 1999, sono quintuplicati, a eccezione delle ipotesi sotto riportate. · L'omessa istituzione e l'omessa esibizione dei libri di matricola e di paga sono punite con la sanzione amministrativa da € 4.000 a € 12.000. Nei confronti delle violazioni non è ammessa la procedura di diffida.
Co. 1180 Rapporto di lavoro - trasparenza dell’avvioIn caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo, i datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni, sono tenuti a darne comunicazione al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione.
Co. 1192 - 1201 Regolarizzazione del lavoro neroI datori di lavoro possono presentare, nelle sedi dell'Inps territorialmente competenti, entro il 30 settembre 2007, apposita istanza di regolarizzazione dei lavoratori irregolari. L'istanza può essere presentata esclusivamente previa stipula di un accordo sindacale. La regolarizzazione copre periodi comunque non anteriori ai cinque anni precedenti alla data di presentazione dell'istanza medesima. L'accordo sindacale promuove anche effetti conciliatori con i dipendenti regolarizzati. Nell’ipotesi di esistenza di procedimenti in corso, gli effetti sono comunque sospesi fino al completo assolvimento degli obblighi. All'adempimento degli obblighi contributivi e assicurativi a carico del datore di lavoro relativi ai rapporti di lavoro oggetto della procedura di regolarizzazione, si provvede mediante il versamento di una somma pari a due terzi di quanto dovuto tempo per tempo alle diverse gestioni assicurative relative ai lavoratori dipendenti secondo le seguenti modalità: a) versamento all'atto dell'istanza di una somma pari a un quinto del totale dovuto; b) per la parte restante, pagamento in sessanta rate mensili di pari importo senza interessi. I lavoratori sono comunque esclusi dal pagamento della parte di contribuzione a proprio carico. La misura del trattamento previdenziale relativa ai periodi oggetto di regolarizzazione è determinata in proporzione alle quote contributive effettivamente versate. Il versamento della somma comporta l'estinzione dei reati nonché delle obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio. Nei confronti dei datori di lavoro che hanno presentato l'istanza di regolarizzazione, per la durata di un anno a decorrere dalla data di presentazione, sono sospese le eventuali ispezioni e verifiche da parte degli organi di controllo e vigilanza. Entro un anno a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza, i datori di lavoro devono completare, ove necessario, gli adeguamenti organizzativi e strutturali previsti dalla vigente legislazione. L'efficacia estintiva resta condizionata al completo adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, verificato alla scadenza del predetto anno dai competenti organi ispettivi. 


IMPRESE - SOCIETÀ DI COMODO: LE MODIFICHE
DELLA LEGGE FINANZIARIA



La Legge Finanziaria per il 2007 (L. n.296/06) interviene sulla disciplina delle società di comodo in tre direzioni principali, e cioè:
1. allo scopo di precisare e, in determinate circostanze, attenuare le condizioni in base alle quali la società può essere considerata non operativa, e ciò agendo sulla costruzione di due dei tre gruppi di beni rilevanti ai fini della disciplina, vale a dire i titoli e gli immobili;
2. per determinare esplicitamente la base imponibile Irap delle società di comodo;
3. per concedere una via di uscita dal regime delle società di comodo, e ciò agevolando le operazioni di liquidazione e trasformazione in società semplici delle società non operative.
Le modifiche al comparto dei titoli
Un primo intervento riguarda l’individuazione dei beni che devono essere ascritti alla categoria dei titoli, che generano ricavi lordi presunti in misura pari al 2%, e redditività netta presunta in misura pari all’1,5% del loro valore. La norma interviene, intanto, per far sì che in tale comparto, oltre alle partecipazioni vere e proprie, si considerino anche gli strumenti finanziari e le obbligazioni, e ciò indipendentemente dal fatto che tali beni siano iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie ovvero nell’attivo circolante. Ancora, la norma interviene sulla rilevanza delle partecipazioni detenute in società di persone. Prima della modifica, queste partecipazioni rilevavano solo se iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie, e non essendo comprese nella categoria dei titoli di cui si è appena detto, rientravano nella categoria delle altre immobilizzazioni, con la conseguenza che da esse si presumeva una redditività lorda del 15 e netta del 12%. L’intervento normativo fa sì che dette partecipazioni rilevino indipendentemente dalla loro classificazione, ma comunque generando una redditività lorda del 2 e netta dell’1,5%. In pratica, per le partecipazioni in società personali:
Ante modifica
Iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie Rilevano al 15% - 12%
Iscritte nell’attivo circolante Non rilevano
Dopo modifica
Iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie Rilevano al 2% - 1,5%
Iscritte nell’attivo circolante Rilevano al 2% - 1,5%
Non è detto che tale modifica normativa sia necessariamente più favorevole ai contribuenti, ed è per questo che la norma che ne regola la decorrenza stabilisce, in generale, il suo effetto dal periodo d’imposta 2007 che, tuttavia, e ammesso possa essere anche il 2006, qualora dalla sua applicazione per tale periodo d’imposta il contribuente possa conseguire un effetto più favorevole.
Le modifiche al comparto degli immobili
Il Legislatore prende atto del fatto che le percentuali di redditività, soprattutto lorda, sono particolarmente elevate rispetto ai dati effettivi riscontrabili sul mercato immobiliare, ed è probabilmente per questo che interviene sul comparto immobili per stabilire che:
1. per gli immobili classificati in categoria A 10 (uffici), la percentuale di redditività lorda scende dal 6 al 5%, essendo questa una riduzione a regime, e non andandosi a toccare la percentuale di redditività netta, che resta quella del 4,75%;
2. per gli immobili a uso abitativo, si prevede una riduzione della percentuale di redditività lorda dal 6 al 4% e di quella netta dal 4,75 al 3%; a differenza di quanto visto al precedente n. 1), questa agevolazione compete solo per gli immobili a uso abitativo acquistati o rivalutati nell’esercizio e nei due precedenti;
Quanto alla decorrenza di tali disposizioni, questa è fissata già per il 2006. Quindi, in sede di conteggi relativi a tale anno, la riduzione delle percentuali per gli immobili abitativi si applicherà a quelli acquistati o rivalutati in tale anno, ovvero nel 2005 o nel 2004; per l’immobile acquistato nel 2004, dal 2007 i conteggi dovranno essere effettuati utilizzando le percentuali a regime (6 e 4,75%).
A questo punto, tenendo conto delle novità introdotte dalla Legge Finanziaria per il 2007, può essere utile costruire una griglia complessiva delle nuove percentuali per il calcolo dei ricavi e del reddito presunto, compendiata nella seguente tabella:
% ricavi presunti % reddito presunto
Titoli(1)
Azioni, partecipazioni in Srl, strumenti finanziari, obbligazioni, partecipazioni in società personali. 2 1,5
Immobili(2)
- Immobili categoria A 10 5 4,75
- Immobili abitativi(3) 4 3
- Altri immobili 6 4,75
Altre immobilizzazioni 15 12

(1) iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie o nell’attivo circolante
(2) iscritti tra le immobilizzazioni
(3) nei primi tre anni dall’acquisto o dalla effettuata rivalutazione

La base imponibile Irap


La Legge Finanziaria per il 2007 precisa che, ai fini Irap, la base imponibile di una società di comodo è data dalla sommatoria delle seguenti grandezze:
reddito minimo
retribuzioni sostenute per i dipendenti
compensi per collaborazioni coordinate e continuative
compensi per prestazioni lavoro autonomo occasionale
Valore della produzione netta per società di comodo

A oggi non risulta immediatamente chiara la decorrenza di tale disposizione, nel senso che essa potrebbe avere effetto in assoluto per il 2007, e quindi sarà un problema da affrontare nel 2008 in sede di dichiarazione dei redditi l’anno precedente, ma potrebbe anche avere effetto sulla prossima dichiarazione dei redditi. La tesi più plausibile appare comunque la prima.
Scioglimento e trasformazione agevolate
A fronte del deciso inasprimento della disciplina delle società di comodo, da più parti, lo scorso anno, si era osservato che mancava, nella normativa, un provvedimento che consentisse una fuoriuscita non particolarmente dolorosa da tale regime.
Il Legislatore è intervenuto, prevedendo delle facilitazioni che descriviamo sinteticamente.
1. destinatarie dell’agevolazione sono le società che erano di comodo nel corso del 2006 ovvero che, in tale anno, si trovavano nel primo periodo d’imposta; la loro compagine sociale deve essere formata esclusivamente da persone fisiche, iscritte a libro soci alla data del 1° gennaio 2007, ovvero che vi siano iscritte anche entro il successivo 30 gennaio, ma in forza di un atto di cessione quote stipulato entro il 1° novembre 2006;
2. per accedere alle agevolazioni, la società deve deliberare lo scioglimento - messa in liquidazione – entro il 31 maggio 2007, e chiedere la cancellazione dal Registro delle imprese entro un anno dalla predetta delibera;
3. può essere altresì deliberata la trasformazione in società semplice, sempre entro la predetta data, e sempre entro un anno da tale delibera deve essere chiesta la cancellazione dal Registro delle imprese;
4. in caso di liquidazione, il reddito che si genera dalla procedura – che andrà a formare, a consuntivo, un unico periodo d’imposta ancorché in parte ricadente nel 2007 e, in parte, nel 2008 – è assoggettato a un’imposta sostitutiva di Ire, Ires e Irap del 25%;
5. in caso di trasformazione agevolata, verificandosi il passaggio da un soggetto imprenditore a uno non imprenditore, si genera una destinazione dei beni a finalità estranee all’esercizio d’impresa; tale situazione richiede la tassazione delle plusvalenze relative ai beni, come differenza tra il loro valore normale e il loro costo fiscalmente riconosciuto; l’agevolazione consiste nell’applicazione di un’imposta sostitutiva di Ire, Ires e Irap con l’aliquota del 25%;
6. oltre al carico fiscale di cui ai due punti precedenti, ne è dovuto uno specifico per l’affrancamento delle riserve in sospensione d’imposta, sempre con aliquota del 25%, ridotta al 10% in caso di affrancamenti di riserve da saldo attivo di rivalutazione.
Sul versante dei soci che, in quanto persone fisiche, in occasione dell’assegnazione di somme o beni a seguito della liquidazione potrebbero percepire dei redditi assimilati ai dividendi, la norma introduce un criterio che rende tale assegnazione tendenzialmente neutra. La regola generale è che il reddito per il socio è dato dalla differenza tra la somma assegnata e il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione ma, nel caso specifico della liquidazione agevolata, si stabilisce che le somme assegnate ai soci, ai fini del predetto confronto, sono diminuite dell’importo assoggettato a imposizione, al netto dell’imposta sostitutiva pagata.
ESEMPIO
In cui una società possiede un immobile completamente ammortizzato, di valore normale pari a 1.000, e con una cassa di 100:§ lo stato patrimoniale prima della vendita dell’immobile è il seguente:Cassa 100 Patrimonio netto 100
Immobile 0
A seguito della vendita dell’immobile, la società incassa 1.000, ma deve versare l’imposta sostitutiva per 250 e quindi, dopo tale operazione, lo stato patrimoniale si presenterà come segue;Cassa 1.100 Debiti tributari 250
Patrimonio netto 850
L’importo assegnabile ai soci, prelevabile dalla cassa, è esattamente pari al patrimonio netto di 850 e quindi, applicando la regola vista in precedenza, si ha:Somme assegnate ai soci – (Importo imponibile – imposta sostitutiva)
850 – (1.000 – 250) = 0
Quindi, fintanto che non si rivela un’eccedenza rispetto al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione, per il socio non emerge materia imponibile, esaurendosi così la tassazione esclusivamente nel carico fiscale dovuto dalla società.
In caso di trasformazione, vale una regola analoga, nel senso che il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione è aumentato dell’importo assoggettato a imposta sostitutiva (nell’esempio precedente: 1.000).
In caso di cessione o assegnazione di beni ai soci, il valore dei beni è sempre fatto pari al loro valore normale, tranne che per gli immobili, per i quali vale il valore catastale. L’attuale versione normativa non consente di rendere applicabile tale criterio anche al caso della trasformazione agevolata.
Le agevolazioni in esame devono essere richieste nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo che precede la delibera di scioglimento o di trasformazione. Quindi, ad esempio, se lo scioglimento fosse deliberato il 30 aprile 2007, tale richiesta dovrà essere formulata nella dichiarazione relativa al periodo 1 gennaio – 30 aprile 2007. Inoltre, per tale periodo, non opera la disciplina delle società di comodo.
Seguono un insieme di altre agevolazioni valide ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, nel caso di assegnazione ai soci, con l’ulteriore precisazione che tale operazione non è considerata cessione ai fini Iva. Più in particolare si stabilisce che, in caso di cessione di immobili, la base imponibile è data dai valori automatici, oltre a prevedere che le imposte ipotecarie e catastali sono dovute nella misura fissa di € 168 ciascuna.
Disposizioni accertative e interpello disapplicativo
Non immediatamente chiara è la modifica che porta alla soppressione dell’inciso “salvo prova contraria” nel co.1 dell’art.30 della L. n.724/94, che ora recita che le società e gli enti “si considerano non operativi se l’ammontare complessivo dei ricavi … (inciso eliminato)…… è inferiore alla somma degli importi che risultano dall’applicazione delle seguenti percentuali...”. Se non dovesse essere più possibile fornire prova contraria, ci troveremmo di fronte a una situazione in cui la difesa del contribuente non sarebbe, di fatto, più esperibile in sede contenziosa, sede nella quale si potevano addurre le motivazioni che giustificano la mancata dichiarazione dei ricavi e del reddito minimo. Se così fosse, l’unica possibilità di difesa a disposizione del contribuente sarebbe quella dell’interpello disapplicativo che, si ricorda, non è strada da percorrere obbligatoriamente.
Altra modifica riguarda proprio la disciplina dell’interpello disapplicativo, che può essere proposto per far valere situazioni che giustificano il mancato conseguimento dei ricavi presunti anche se non di carattere straordinario. Infatti, nel co.4-bis del citato art.30, sono soppresse le parole “di carattere straordinario”. L’effetto è certamente quello di potenziare l’efficacia dell’istanza disapplicativa, nel senso che le circostanze che rendono, di fatto, la società non operativa, ma che possono comunque giustificare la disapplicazione della disciplina, possono ora essere ricercate anche in situazioni congiunturali, o in altre situazioni maggiormente radicate nel tempo.


ACCERTAMENTI – IMMOBILI: ANCORA NOVITÀ NELLA FINANZIARIA

Il settore immobiliare, da tempo nel “mirino” del Legislatore e dell’Agenzia, è interessato da alcune modifiche ad impatto operativo contenute nella Finanziaria per il 2007.
Nella tabella che segue si riepilogano gli interventi principali.

REGOLA DEL PREZZO VALORE Cosa è La regola del prezzo valore, contenuta nel co.497 della L. n.266/05, consente (dietro opzione del soggetto acquirente) di pagare l’imposta di registro e le ipocatastali limitatamente al valore catastale dell’immobile, nonostante nel rogito venga dichiarato un maggior corrispettivo
Quando si poteva applicare Sino al 31.12.2006 la procedura particolare poteva essere utilizzata quando:· Requisito soggettivo: il cedente e l’acquirente erano soggetti privati che non agivano nell’esercizio di arti e professioni· Requisito oggettivo: il bene compravenduto doveva essere un fabbricato a destinazione abitativa o sua pertinenza
Le novità · Dal 01.01.2007 il particolare regime di favore si potrà applicare anche se il soggetto cedente è titolare di partita Iva, ovviamente nelle sole ipotesi in cui alla cessione si applichi l’imposta di registro; restano fermi gli altri requisiti· Ciò comporta la possibilità di un risparmio di imposta in capo al privato acquirente· In capo al soggetto cedente, se imprenditore, è possibile il controllo dei ricavi qualora il corrispettivo dichiarato risulti inferiore al valore normale del bene
VALORE NORMALE Regola Con il DL n.223/06, è stato stabilito che le transazioni immobiliari possono essere accertate se il corrispettivo dichiarato risulta inferiore al valore normale (ai fini delle imposte dirette e dell’Iva) oppure al valore venale (ai fini dell’imposta di registro)
Deroga Le sole transazioni che sfuggono al criterio di cui sopra (quindi rileva il valore catastale rivalutato) sono quelle in cui è applicabile la regola del prezzo valore
Le novità Con la Finanziaria è stato stabilito che, periodicamente, verrà emanato un apposito provvedimento con cui saranno stabiliti i criteri per la fissazione del valore normale degli immobili


IMPOSTA SOSTITUTIVA Cosa è La L. n.266/05 aveva introdotto la possibilità di avvalersi (a richiesta del venditore) di un’imposta sostitutiva del 12,50% per la tassazione delle plusvalenze tassate derivanti dalla cessione:· di fabbricati· di aree non edificabili· di aree edificabililaddove ricorressero le previsioni dell’art.67 del Tuir.Tranne casi residuali, il cedente aveva sempre convenienza ad avvalersi del particolare regime, che comportava, tuttavia, l’obbligo di versare direttamente al notaio l’imposta in sede di rogito.
Le modifiche di ottobre A decorrere dalle plusvalenze realizzate dal 03.10.2006, l’imposta sostitutiva è stata elevata alla misura del 20%, fermi restando i requisiti oggettivi di accesso.
Le novità della Finanziaria A decorrere dal 01.01.2007, l’imposta sostitutiva può essere richiesta per le plusvalenze derivanti da:· cessione di fabbricati· cessione di aree non edificabili.Scompare, invece, la possibilità di tassazione agevolata per le plusvalenze derivanti dalla cessione di aree edificabili.
Aree edificabili In relazione a quanto stabilito dal DL n.223/06, ricordiamo che, ai fini tributari, un’area si considera edificabile quando è considerata tale dal piano regolatore semplicemente adottato dal comune. Non è in sostanza necessario che il suddetto piano sia:· approvato dagli organi competenti (quali la regione o la provincia)· attuato, mediante strumenti operativi particolari



ACCERTAMENTI – STUDI DI SETTORE: COMPLETATA LA RIVOLUZIONE

Nell’ambito di un ambizioso disegno di contrasto all’evasione fiscale, il Governo, per il tramite della Finanziaria 2007, riscrive gran parte delle regole applicative degli studi di settore, dopo che, con il decreto n.223/06, era già stata estesa a tutti i contribuenti la regola della accertabilità per singola annualità non congrua, indipendentemente dal regime contabile adottato.

Nella tabella che segue si riepilogano le principali modifiche.

REVISIONE E AGGIORNAMENTO DEGLI STUDI Finalità · Gli studi di settore sono tanto più significativi quanto maggiormente riescono a cogliere i cambiamenti della realtà economica cui si riferiscono; per tale motivo debbono essere costantemente aggiornati· Solitamente la revisione comporta un incremento dei ricavi o compensi congrui
Precedente regola · La revisione era programmata ogni 4 anni dalla data di entrata in vigore o dall’ultima revisione· La revisione può essere anticipata, sentito il parere della commissione di esperti· La revisione è programmata con apposito decreto da emanarsi entro il 28/02 di ogni anno
La nuova regola a regime · Gli studi di settore sono soggetti a revisione ogni 3 anni· Nella revisione si tiene conto dei valori di coerenza, risultanti da specifici indicatori, rispetto a comportamenti considerati normali per il settore economico
Il periodo transitorio che decorre dal 2006 Per l’elaborazione degli studi, sino alla applicazione della revisione a regime, si tiene conto di specifici indicatori di normalità economica, di significativa rilevanza, idonei alla individuazione dei ricavi o compensi fondatamente attribuibili al contribuente, in relazione alle:· caratteristiche· e alle condizioni di eserciziodella specifica attività svolta.Tali indicatori sono individuati senza sentire il parere della commissione di esperti.Nel periodo transitorio si applicano le disposizioni che consentono una franchigia all’accertamento in caso di congruità e coerenza (vedi oltre)
RISCRITTE LE CAUSE DI ESCLUSIONE Precedente norma Gli studi di settore non trovavano applicazione nei confronti dei contribuenti che:· dichiaravano redditi di periodi di imposta di durata diversa da 12 mesi· dichiaravano ricavi o compensi superiori a 5.164.568,99 euro· avevano iniziato o cessato l’attività nel periodo di imposta· si trovavano in un periodo di non normale svolgimento dell’attività
Nuova norma Gli studi di settore non trovano applicazione nei confronti dei contribuenti che:a) dichiarano ricavi o compensi superiori a 7.500.000 eurob) hanno iniziato o cessato l’attività nel corso del periodo di imposta, tranne nei casi in cui:- il medesimo soggetto cessa un’attività e ne comincia un’altra entro 6 mesi- l’attività costituisce prosecuzione di attività svolta da altri soggettic) si trovano in periodi di imposta di non normale svolgimento dell’attivitàL’ipotesi della lett.b) si applica già dal periodo di imposta in corso al 31.12.2006.Dal 2007, invece, valgono le nuove cause di esclusione, che non menzionano più il periodo di imposta di durata differente da 12 mesi.
ACCERTAMENTO E FRANCHIGIA Nuova forza presuntiva Gli accertamenti basati sugli studi di settore sono effettuati qualora i ricavi o compensi dichiarati siano inferiori a quelli congrui.Tale modifica, sembrerebbe assegnare alle risultanze di Ge.Ri.Co. valore di presunzioni legali relative
Franchigia da congruità e coerenza(dal 2007) Nei confronti dei contribuenti che risultino, anche per adeguamento in dichiarazione:· congrui, rispetto ai ricavi o compensi· coerenti, rispetto agli specifici indicatori di comportamenti di normalità economicanon è possibile esperire accertamenti analitico – presuntivi qualora: · le attività non dichiarate siano non superiori al 40% dei ricavi o compensi dichiarati, con un massimo di 50.000 euro· non siano irrogabili le sanzioni per infedeltà della compilazione del prospetto per la comunicazione dei dati rilevanti per l’elaborazione (vedi oltre)
Possibile comunque l’accertamento per inadeguatezza dello studio(dal 2007) L’Ufficio, ha comunque la possibilità di esperire l’accertamento nonostante la franchigia di cui sopra, a condizione che evidenzi, nella motivazione dell’atto, le ragioni per cui si ritiene che lo studio sia inadeguato a stimare correttamente il volume di ricavi o compensi ascrivibili al contribuente

CONTRIBUENTI SENZA STUDI DI SETTORE Indicatori di normalità economica Nei confronti dei contribuenti non soggetti agli studi sono applicabili degli indicatori di normalità economica, idonei a rilevare la presenza di ricavi o compensi non dichiarati
Soggetti con cause di esclusione Ai soggetti che indicano cause di esclusione derivanti da:· cessazione dell’attività· liquidazione ordinaria· non normale svolgimento dell’attivitàpuò essere richiesta la compilazione del prospetto per la comunicazione dati in Unico
INDICATORI DI CONTINUITA’ PER LE NUOVE SOCIETA’ DI CAPITALI Indicatori di vitalità Vengono stabiliti appositi indicatori di coerenza per l’individuazione di requisiti minimi di continuità della attività, in relazione alle:· modalità· condizioni di svolgimentodell’attività
Approvazione Gli indicatori, anche distinti per settori omogenei, saranno approvati entro il 20 febbraio 2007 con apposito provvedimento e si renderanno applicabili già dal 2006
Conseguenzedella incoerenza Nei confronti di soggetti che evidenziano incoerenze rispetto agli indici di normale continuazione dell’attività, saranno programmate apposite verifiche
INCREMENTO DELLE SANZIONI PER INDICAZIONI NON CORRETTE IN DICHIARAZIONE Ipotesi di violazioni · omessa o infedele indicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore· indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti
Condizione Imposte diretteIRAP maggior reddito accertato>reddito dichiarato + 10%
IVA maggiore imposta accertata o minore imposta detraibile o rimborsabile>imposta dichiarata + 10%
Effetto Incremento del 10% della sanzione per infedeltà della dichiarazione come segue:
                     imposte edittali                     incrementate
              minimo          massimo    minimo            Massimo
Dirette     100%            200%           110%                  220%
IRAP         100%           200%           110%                  220%
IVA             100%          200%            110%                  220%


    


2007-01-16
Finanziaria 2007 http://www.manfre.it/manfre_it/home.cfm/hurl/contenuto=2828/lingua=IT/manfre=News/manfre=Finanziaria_2007.htm

Speciale Finanziaria 2007 I parte


IRPEF: NUOVA STRUTTURA DELL’IMPOSTA, DEDUZIONI E DETRAZIONI

Co. 6 Abolita la no tax area e ripristinate le detrazioni di impostaVengono completamente riscritte le norme basilari in tema di Irpef, con un ritorno al passato rispetto alla precedente impostazione. In particolare si dispone:· un nuovo piano di scaglioni e di aliquote, con l’abrogazione del contributo di solidarietà che costituiva, di fatto, un’ulteriore aliquota;· l’abrogazione dei meccanismi di no tax area e della no tax family area, con la reintroduzione del meccanismo delle detrazioni di imposta per familiari a carico, redditi di lavoro dipendente e altri redditi;· una norma anitelusiva che regola l’assegnazione delle detrazioni per figli a carico nell’ipotesi di genitori separati o divorziati.
Co. 7 Sostituti di impostaViene adattato il testo del DPR n. 600/73 in modo da rispondere alle nuove impostazioni del Tuir.
Co. 9 Clausola di salvaguardia sul TFRPer la tassazione dei trattamenti di fine rapporto e simili, è possibile utilizzare la precedente normativa (scaglioni ed aliquote) se più favorevole rispetto alla nuova.
Co. 11 Assegni per il nucleo familiareModificate le regole per l’attribuzione degli assegni per il nucleo familiare; in un’apposita tabella allegata alla norma sono previste le nuove misure.
Co. 43 Il condominio diviene sostituto di imposta negli appalti· Il condominio opera, all’atto del pagamento, una ritenuta del 4% a titolo di acconto, con obbligo di rivalsa, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell’interesse di terzi, effettuate nell’esercizio di impresa;· la ritenuta è operata anche se i corrispettivi sono qualificabili come redditi diversi.
Co.142 - 144 Riscritte le norme in tema di addizionali comunali Irpef· I Comuni possono disporre la variazione dell’aliquota diversamente dal blocco precedentemente vigente; la delibera assume efficacia dalla data di pubblicazione nel sito informatico; · è possibile stabilire una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti di reddito;· l’addizionale è dovuta alla Provincia e al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1 gennaio dell’anno; · istituito l’obbligo di versamento dell’addizionale anche in acconto (misura del 30%), applicando le nuove aliquote (se approvate entro il 15 febbraio) al reddito imponibile dell’anno precedente;
· l’acconto è dovuto anche per i lavoratori dipendenti e trattenuto dal sostituto di imposta (massimo di nove rate mensili). Il saldo dell’addizionale dovuta è determinato all’atto delle operazioni di conguaglio e il relativo importo è trattenuto in un numero max di 11 rate;· a decorrere dall’anno d’imposta 2007, il versamento dell’addizionale comunale all’Irpef è effettuato direttamente ai Comuni di riferimento, attraverso apposito codice tributo assegnato a ciascun Comune.
Co.222 - 223 Contributo di solidarietà sul TfrA decorrere dal 01.01.2007 e per un periodo di tre anni, sul trattamento di fine rapporto e similari i cui importi superino complessivamente 1,5 milioni di euro (importo rivalutabile nel tempo), è dovuto sull’importo eccedente il predetto limite un contributo di solidarietà nella misura del 15%.
Co.296 - 297 Detrazioni fiscali - PC agli insegnantiPer l’anno 2007, ai docenti delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, nonché al personale docente presso le università statali ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, spetta una detrazione dall’imposta lorda e fino a capienza della stessa nella misura del 19% delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico, fino a un importo massimo delle stesse di € 1.000, per l’acquisto di un solo personal computer nuovo di fabbrica. Le modalità attuative saranno predisposte con apposito decreto.
Co. 298 Contributi PC ai Co.co.co.Istituzione di un fondo per l’assegnazione di contributi ai collaboratori coordinati che acquistano un PC nuovo di fabbrica nel corso del 2007.
Co. 299 Redditi diversi - cori, bande e filodrammaticheI compensi erogati ai direttori artistici e ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche sono stati accorpati nella lett. m) dell’art. 67 del Tuir insieme ai compensi erogati agli sportivi dilettantistici.
Co. 310 Eliminazione imposta sostitutiva sulle plusvalenze da cessione di aree edificabiliL’imposta sostitutiva sulle plusvalenze da cessione di immobili introdotta con L. n. 266/05 e modificata nella misura (dal 12,50 al 20%) con D.L. n. 262/06, si applicherà solo sulle plusvalenze da cessioni di fabbricati e non più su quelle da cessioni di aree fabbricabili.
Co.313 - 314 Tuir - oneri deducibiliSono deducibili i contributi versati alle forme pensionistiche complementari o individuali istituite negli Stati membri UE e nei Paesi aderenti agli accordi sugli spazi economici europei.
Co. 316 Ritenute su interessiNuove regole per l’applicazione della ritenuta del 12,50% sugli interessi delle obbligazioni con scadenza non inferiore a 18 mesi e delle cambiali finanziarie emessi da società ed enti diversi dalle banche, con capitale rappresentato da azioni non negoziate in mercati regolamentati UE ovvero da quote. La minore aliquota si applica a condizione che, al momento della emissione, il tasso di rendimento effettivo non sia superiore:
· al doppio del Tuir per le obbligazioni e titoli similari quotati;· al Tuir aumentato di 2/3 per gli altri titoli.
Co. 319 Detrazioni per oneri e spesePreviste nuove detrazioni del 19% per:· spese, nel massimo di € 210 annui, per iscrizione annuale o abbonamento a palestre e simili;· canoni di locazione, nel massimo di € 2.633, per studenti universitari che seguono corsi in province diverse da quelle della città di residenza e distanti da quest’ultima almeno 100 km;· spese, nel massimo di € 2.100, per spese per addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, ma solo se il reddito non supera € 40.000 l’anno.
Co. 336 Borse di studio governativeÈ prevista l’esclusione dalla base imponibile delle somme erogate dal Governo a cittadini stranieri, a titolo di borsa di studio e in forza di accordi e intese internazionali.
Co. 344 Riqualificazione energetica di edifici esistentiE’ concessa una detrazione di imposta pari al 55% degli importi per spese sostenute e documentate, effettivamente rimaste a carico del contribuente, relative a interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che rispettino determinati requisiti tecnici di risparmio. La detrazione spetta, per il solo 2007, sino a un massimo di € 100.000, da ripartire in 3 quote annuali di pari importo.
Co. 345 Coperture, pavimenti e finestreÈ concessa una detrazione di imposta pari al 55% degli importi per spese sostenute e documentate, effettivamente rimaste a carico del contribuente, relative a interventi su strutture opache verticali, orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi che rispettino determinati requisiti tecnici di trasmittenza tecnica. La detrazione spetta, per il solo 2007, sino a un massimo di € 60.000, da ripartire in 3 quote annuali di pari importo.
Co. 346 Pannelli solariÈ concessa una detrazione di imposta pari al 55% degli importi per spese sostenute e documentate, effettivamente rimaste a carico del contribuente, relative all’instal-lazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e Università. La detrazione spetta, per il solo 2007, sino ad un massimo di € 600.000, da ripartire in 3 quote annuali di pari importo.
Co. 347 Impianti di climatizzazione invernaleÈ concessa una detrazione di imposta pari al 55% degli importi per spese sostenute e documentate, effettivamente rimaste a carico del contribuente, relative a interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. La detrazione spetta, per il solo 2007, sino a un massimo di € 30.000, da ripartire in 3 quote annuali di pari importo.
Co. 348 Regolamenti tecniciSpecifici regolamenti stabiliranno i requisiti tecnici degli interventi previsti dai co. da 344 a 347.
Co. 350 Pannelli solariNel permesso a costruire nuovi edifici deve essere prevista l’installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica dotati di una capacità minima per ciascuna unità abitativa.
Co. 351, 352 Contributo per nuovi edifici ad efficienza energeticaGli edifici di nuova realizzazione di volumetria complessiva superiore a 10.000 metri cubi (inizio lavori entro il 31 dicembre 2007 e fine lavori entro 3 anni successivi) che conseguono valori limite di fabbisogno di energia primaria e per il condizionamento estivo e l’illuminazione, hanno diritto a un contributo del 55% degli extra costi sostenuti, incluse le maggiori spese di progettazione, da attingersi da uno specifico fondo.
Co. 353 Frigoriferi e congelatoriPer le spese documentate per la sostituzione, nel corso del 2007, di frigoriferi e congelatori con analoghi di classe energetica non inferiore ad A+, spetta una detrazione di imposta pari al 20%, con un massimo di detrazione di € 200 per apparecchio in unica rata.
Co. 357 Tv digitalePer le spese documentate per la sostituzione, nel corso del 2007, di apparecchi televisivi dotati anche di sintonizzatore digitale integrato, spetta una detrazione di imposta pari al 20%, sino a un massimo di € 1.000 di spesa, ai soli contribuenti in regola con il pagamento del canone RAI per l’anno 2007. L’acconto per l’anno 2008 si determina senza tenere conto della detrazione suddetta.
Co. 358 Motori ad alta efficienza elettricaPer le spese documentate per l’acquisto e l’installazione, nel corso del 2007, di motori ad alta efficienza elettrica, spetta una detrazione di imposta pari al 20%, con un massimo di detrazione di € 1.500 per motore, in unica rata.
Co. 359 InverterPer le spese documentate per l’acquisto e l’installazione, nel corso del 2007, di variatori di velocità (inverter), spetta una detrazione di imposta pari al 20%, con un massimo di detrazione di € 1.500 per intervento, in unica rata.
Co.360 - 361 Requisiti tecniciEntro il 28 febbraio 2007 saranno stabiliti i requisiti tecnici e le specifiche modalità di godimento della detrazione di cui ai co. da 357 a 359.
Co.387 - 388 Agevolazioni 36% per recupero patrimonio edilizio · Prorogate sino al 31.12.2007 le agevolazioni per il recupero del patrimonio edilizio nella misura del 36%, con un massimale di spesa di € 48.000; · prorogata la possibilità di ottenere l’applicazione dell’aliquota Iva del 10% alle prestazioni di manutenzione, con la limitazione dei beni significativi ed alla condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura.
Co. 400 Rette asili nido· Prorogate, per il periodo di imposta 2006, le detrazioni del 19% sulle spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido;· importo massimo di spesa € 632 annui per ogni figlio ospitato negli stessi.
Co.1234 - 1237 5 per milleRipristinata, per l'anno 2007, la possibilità di destinazione del 5 per mille dell'Irpef; ridisegnato l’elenco dei soggetti possibili beneficiari.
Co.1324 - 1327 Familiari a carico di soggetti non residentiPer i soggetti non residenti, le detrazioni per carichi di famiglia spettano per gli anni 2007, 2008 e 2009, a condizione che gli stessi dimostrino, con idonea documentazione, individuata con apposito decreto, che le persone alle quali tali detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, al limite di € 2.840.51, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato, e di non godere, nel paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari. La richiesta di detrazione, per gli anni successivi a quello di prima presentazione della documentazione, deve essere accompagnata da dichiarazione che confermi il perdurare della situazione certificata ovvero da una nuova documentazione qualora i dati certificati debbano essere aggiornati.


ACCERTAMENTI, CONTROLLI E SANZIONI

Co.13 - 27 Studi di settorePrevista una radicale revisione della normativa in tema di studi di settore; in particolare:· introdotti meccanismi di revisione triennali, fondati anche su indicatori normalità;· introdotti sistemi di vigilanza sugli indicatori di normalità nell’attesa della revisione di cui sopra;· ridotte le cause di esclusione dagli studi;· introdotta una franchigia di accertamento per i contribuenti che risultano congrui e coerenti agli studi;· previsti specifici indicatori di normalità economica da applicare ai contribuenti non coperti da studi;· previsti indici minimi di vitalità per le società di capitale che iniziano ex novo un’attività;· introdotta una maggiore forza presuntiva alle risultanze degli studi per l’effettuazione degli accertamenti;· introdotte maggiorazioni alla sanzione per infedele dichiarazione nell’ipotesi di omessa o non corretta indicazione dei dati nel prospetto degli studi, applicabili solo nel caso in cui il maggior reddito accertato superi del 10% quello dichiarato.
Co.28 - 29 Codice fiscale sugli scontrini della farmacia Dal 1 luglio 2007 le spese mediche valide per la deduzione o la detrazione, dovranno essere certificate con fattura o scontrino fiscale portante la descrizione del prodotto acquistato e l’indicazione del codice fiscale del destinatario del farmaco. Solo fino al 31 dicembre 2007, l’apposizione del codice fiscale può essere effettuata in un momento successivo all’acquisto se l’acquirente non è il destinatario e non ne conosce il codice o non ha con sé la tessera sanitaria di quest’ultimo.
Co.30 - 32 Compensazione autorizzata su F24La compensazione in F24 di importi superiori a € 10.000 può avvenire solo previa comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate almeno cinque giorni prima della data del versamento. Il diniego deve pervenire entro i successivi 3 giorni; il silenzio equivale ad assenso alla compensazione.
Co.36 - 37 Maggiori controlli sulle auto dei disabili· L’utilizzo dei mezzi deve avvenire in via prevalente o esclusiva a beneficio dei disabili stessi;· le agevolazioni vanno restituite in caso di trasferimento del mezzo prima del decorso di due anni dall’acquisto, salvo il caso che la sostituzione sia imputabile a mutate necessità dovute alla tipologia di handicap del disabile.
Co. 46 Agenzie di mediazione immobiliare e preliminariGli agenti di affari in mediazione, iscritti all’apposito ruolo, hanno l’obbligo di registrazione delle scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attività per la conclusione degli affari. Gli stessi sono solidalmente tenuti al pagamento dell’imposta per le scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attività per la conclusione degli affari.
Co. 47 Incrementate le sanzioni per mediatori abusiviL’irregolare svolgimento dell’attività di mediatore è sanzionata con una somma compresa fra € 7.500 e € 15.000.
Co. 48 - 49 Contenuto dei rogiti immobiliariAll’atto della cessione dell’immobile, anche se assoggettata a Iva, le parti hanno l’obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l’indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo e dell’intervento di un mediatore, compreso il numero di iscrizione al ruolo. In caso di assenza dell’iscrizione al ruolo il notaio è obbligato a effettuare specifica segnalazione all’Agenzia delle Entrate di competenza. L’indicazione delle modalità di pagamento riguarda esclusivamente i versamenti effettuati dal 4 luglio 2006 in avanti.
Co. 63 Deduzione monitorata degli assegni al coniugeI contribuenti che deducono assegni di mantenimento al coniuge, hanno l’obbligo di indicare nella dichiarazione il codice fiscale del beneficiario.
Co. 65 - 66 Nuove operazioni sospette nell’art. 36-bis DPR n. 600/73Inserita una nuova previsione di operazione che può innescare la norma antielusiva consistente nelle pattuizioni intercorse tra società controllate e collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c., una delle quali avente sede legale in uno degli Stati o nei territori a regime fiscale privilegiato, aventi a oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale. Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data del 1 gennaio 2007.
Co. 67 Termine approvazione delle dichiarazioniI modelli dichiarativi devono essere pubblicati in forma telematica sul sito dell’Agenzia entro il 15 febbraio di ciascun anno.
Co. 69 Tracciabilità dei compensi dei professionistiNuovo calendario per il divieto di incassi di compensi in contanti, strutturati come segue:· sino al 30.06.2008: € 1000 · dal 01.07.2008 al 30.06.2009: € 500 · dal 01.07.2009: € 100.Possono essere previste particolari condizioni che esonerino dal rispetto dell’obbligo.
Co. 301 - 303 Costi da Paesi black list · I costi di cui all’art. 110 del Tuir rimangono deducibili anche se non evidenziati separatamente in dichiarazione;· la mancata separata indicazione comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pari al 10% dell’importo delle spese, con un minimo di 500 e un massimo di € 50.000;· la previsione si applica anche alle violazioni commesse prima del 1 gennaio 2007, a condizione che il contribuente fornisca la prova della effettività dei componenti negativi.
Co. 307 Individuazione del valore normale nelle transazioni immobiliariPer rendere applicabili le nuove disposizioni in tema di accertamento delle transazioni immobiliari (Iva, imposte dirette, registro) con un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate sono individuati, periodicamente, i criteri per la determinazione del valore normale dei fabbricati.
Co. 327 - 328 Invio telematico corrispettivi· Rinvio a data da destinarsi dell’obbligo di invio telematico dei corrispettivi per i soggetti di cui all’art. 22 del DPR n. 633/72 (decreto entro il 01.06.2008);· dal 2008, i misuratori fiscali immessi sul mercato dovranno essere idonei alla trasmissione telematica dei corrispettivi;· il costo di acquisto sarà integralmente deducibile dal reddito;· la trasmissione telematica esonera dallo scontrino fiscale, che sarà rilasciato senza valore di certificazione.
Co. 339 Aggiornamento del catasto terreniSnellite le procedure di aggiornamento delle risultanze catastali, con pubblicazioni telematiche che acquisiscono il valore di notifica di rendita.
Aggiornamento catasto fabbricati Previste modalità più snelle ed efficaci per l’aggiornamento del catasto fabbricati, in special modo per i fabbricati rurali e per i fabbricati non iscritti. Previste modalità particolari per l’efficacia delle nuove rendite, anche mediante pubblicazioni telematiche.


ASSISTENZA FISCALE E INTERMEDIARI ABILITATI
 
Co.13 - 27 Studi di settorePrevista una radicale revisione della normativa in tema di studi di settore; in particolare:· introdotti meccanismi di revisione triennali, fondati anche su indicatori normalità;· introdotti sistemi di vigilanza sugli indicatori di normalità nell’attesa della revisione di cui sopra;· ridotte le cause di esclusione dagli studi;· introdotta una franchigia di accertamento per i contribuenti che risultano congrui e coerenti agli studi;· previsti specifici indicatori di normalità economica da applicare ai contribuenti non coperti da studi;· previsti indici minimi di vitalità per le società di capitale che iniziano ex novo un’attività;· introdotta una maggiore forza presuntiva alle risultanze degli studi per l’effettuazione degli accertamenti;· introdotte maggiorazioni alla sanzione per infedele dichiarazione nell’ipotesi di omessa o non corretta indicazione dei dati nel prospetto degli studi, applicabili solo nel caso in cui il maggior reddito accertato superi del 10% quello dichiarato. Co.28 - 29 Codice fiscale sugli scontrini della farmacia Dal 1 luglio 2007 le spese mediche valide per la deduzione o la detrazione, dovranno essere certificate con fattura o scontrino fiscale portante la descrizione del prodotto acquistato e l’indicazione del codice fiscale del destinatario del farmaco. Solo fino al 31 dicembre 2007, l’apposizione del codice fiscale può essere effettuata in un momento successivo all’acquisto se l’acquirente non è il destinatario e non ne conosce il codice o non ha con sé la tessera sanitaria di quest’ultimo. Co.30 - 32 Compensazione autorizzata su F24La compensazione in F24 di importi superiori a € 10.000 può avvenire solo previa comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate almeno cinque giorni prima della data del versamento. Il diniego deve pervenire entro i successivi 3 giorni; il silenzio equivale ad assenso alla compensazione. Co.36 - 37 Maggiori controlli sulle auto dei disabili· L’utilizzo dei mezzi deve avvenire in via prevalente o esclusiva a beneficio dei disabili stessi;· le agevolazioni vanno restituite in caso di trasferimento del mezzo prima del decorso di due anni dall’acquisto, salvo il caso che la sostituzione sia imputabile a mutate necessità dovute alla tipologia di handicap del disabile. Co. 46 Agenzie di mediazione immobiliare e preliminariGli agenti di affari in mediazione, iscritti all’apposito ruolo, hanno l’obbligo di registrazione delle scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attività per la conclusione degli affari. Gli stessi sono solidalmente tenuti al pagamento dell’imposta per le scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attività per la conclusione degli affari. Co. 47 Incrementate le sanzioni per mediatori abusiviL’irregolare svolgimento dell’attività di mediatore è sanzionata con una somma compresa fra € 7.500 e € 15.000. Co. 48 - 49 Contenuto dei rogiti immobiliariAll’atto della cessione dell’immobile, anche se assoggettata a Iva, le parti hanno l’obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l’indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo e dell’intervento di un mediatore, compreso il numero di iscrizione al ruolo. In caso di assenza dell’iscrizione al ruolo il notaio è obbligato a effettuare specifica segnalazione all’Agenzia delle Entrate di competenza. L’indicazione delle modalità di pagamento riguarda esclusivamente i versamenti effettuati dal 4 luglio 2006 in avanti. Co. 63 Deduzione monitorata degli assegni al coniugeI contribuenti che deducono assegni di mantenimento al coniuge, hanno l’obbligo di indicare nella dichiarazione il codice fiscale del beneficiario. Co. 65 - 66 Nuove operazioni sospette nell’art. 36-bis DPR n. 600/73Inserita una nuova previsione di operazione che può innescare la norma antielusiva consistente nelle pattuizioni intercorse tra società controllate e collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c., una delle quali avente sede legale in uno degli Stati o nei territori a regime fiscale privilegiato, aventi a oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale. Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data del 1 gennaio 2007. Co. 67 Termine approvazione delle dichiarazioniI modelli dichiarativi devono essere pubblicati in forma telematica sul sito dell’Agenzia entro il 15 febbraio di ciascun anno. Co. 69 Tracciabilità dei compensi dei professionistiNuovo calendario per il divieto di incassi di compensi in contanti, strutturati come segue:· sino al 30.06.2008: € 1000 · dal 01.07.2008 al 30.06.2009: € 500 · dal 01.07.2009: € 100.Possono essere previste particolari condizioni che esonerino dal rispetto dell’obbligo. Co. 301 - 303 Costi da Paesi black list · I costi di cui all’art. 110 del Tuir rimangono deducibili anche se non evidenziati separatamente in dichiarazione;· la mancata separata indicazione comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pari al 10% dell’importo delle spese, con un minimo di 500 e un massimo di € 50.000;· la previsione si applica anche alle violazioni commesse prima del 1 gennaio 2007, a condizione che il contribuente fornisca la prova della effettività dei componenti negativi. Co. 307 Individuazione del valore normale nelle transazioni immobiliariPer rendere applicabili le nuove disposizioni in tema di accertamento delle transazioni immobiliari (Iva, imposte dirette, registro) con un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate sono individuati, periodicamente, i criteri per la determinazione del valore normale dei fabbricati. Co. 327 - 328 Invio telematico corrispettivi· Rinvio a data da destinarsi dell’obbligo di invio telematico dei corrispettivi per i soggetti di cui all’art. 22 del DPR n. 633/72 (decreto entro il 01.06.2008);· dal 2008, i misuratori fiscali immessi sul mercato dovranno essere idonei alla trasmissione telematica dei corrispettivi;· il costo di acquisto sarà integralmente deducibile dal reddito;· la trasmissione telematica esonera dallo scontrino fiscale, che sarà rilasciato senza valore di certificazione. Co. 339 Aggiornamento del catasto terreniSnellite le procedure di aggiornamento delle risultanze catastali, con pubblicazioni telematiche che acquisiscono il valore di notifica di rendita. Aggiornamento catasto fabbricati Previste modalità più snelle ed efficaci per l’aggiornamento del catasto fabbricati, in special modo per i fabbricati rurali e per i fabbricati non iscritti. Previste modalità particolari per l’efficacia delle nuove rendite, anche mediante pubblicazioni telematiche.
Co.33 – 34 Sanzioni per assistenza fiscaleLa Finanziaria prevede:· la conversione degli importi delle sanzioni in euro;· un procedimento più certo per le sanzioni irrogate ai soggetti che rilasciano il visto di conformità o l’asseverazione, che possono portare sino alla sospensione o alla inibizione al rilascio;· la qualifica di sanzioni amministrative, con la conseguente applicazione del D.Lgs. n. 472/97, tra cui l’istituto del ravvedimento operoso e della definizione agevolata, anche per la violazione di cui all’art. 7-bis in tema di tardiva od omessa trasmissione telematica delle dichiarazioni da parte degli intermediari abilitati;· l’estensibilità, in forza del favor rei, anche alle violazioni passate, ferma la non restituibilità delle somme già pagate alla data di entrata in vigore della Legge finanziaria; · la competenza in capo alla Direzione Regionale in ragione del domicilio fiscale del trasgressore.
Co. 62 Comunicazione solo telematica degli esiti della liquidazione delle dichiarazioniQuando la dichiarazione è stata trasmessa da un intermediario abilitato, la comunicazione degli esiti della liquidazione delle dichiarazioni avviene, già per il periodo 2006, in via telematica direttamente a quest’ultimo, anche se lo stesso non ha assunto tale impegno in sede di trasmissione del modello. È possibile derogare alla particolare modalità di comunicazione solo per il riconoscimento di particolari difficoltà da parte degli intermediari nell’espletamento delle attività di comunicazione al contribuente.
Co. 293 CAF - visto di conformità e asseverazioneIntrodotta una salvaguardia degli effetti dell’art. 40 del D.Lgs. n.241/97 in tema di controlli e rimborsi in caso di rilascio di visto e asseverazione, rilascio di garanzie per l’apposizione del visto di conformità e asseverazione.
Co. 333 Professionisti - compensi per le dichiarazioni trasmesseA decorrere dall’anno 2006, vengono estesi a commercialisti e consulenti del lavoro che trasmettono i modelli 730 i medesimi compensi già riconosciuti ai Centri di assistenza fiscale.

IVA E IMPOSTA DI REGISTRO

Co. 35 Indetraibilità Iva per giochi e scommesseAbrogata la disposizione che sanciva la detraibilità dell’Iva per le operazioni inerenti e connesse all’organizzazione e all’esercizio di giochi, lotterie, scommesse ecc..
Co. 44 - 45 Iva: reverse chargeModificato nuovamente l’art. 17 del DPR n.633/72 per ricomprendere, tra le prestazioni per cui l’imposta deve essere assolta dal committente mediante inversione contabile:
·le prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore; tale disposizione è in vigore già dal 01.01.07 e sul punto è intervenuta l’Agenzia con la circolare 37/E del 29.12.06;· cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni, nonché dei loro componenti e accessori; · cessioni di personal computer e dei loro componenti ed accessori; · cessioni di materiali e prodotti lapidei, direttamente provenienti da cave e miniere;· ulteriori operazioni individuate dal ministro dell’Economia e delle Finanze, con propri decreti, in base alla direttiva 2006/69/Ce, ovvero individuate con apposito decreto nelle ipotesi in cui necessita la preventiva autorizzazione comunitaria.Le nuove disposizioni (diverse sa quelle del settore edilizio, già in vigore), si applicano alle cessioni effettuate successivamente alla data di autorizzazione della misura da parte degli organi comunitari.
Co. 291 Iva - rettifica Iva per ingresso nel regime della franchigiaSospesa la norma errata, contenuta nel D.L. n. 223/06, che prevedeva l’inizio del versamento dell’Iva in rettifica per passaggio al regime della franchigia entro il 27 dicembre 2006, quando ancora non era definito il volume d’affari per l’effettuazione della verifica della ammissibilità del regime. Sul punto si rammenta l’emanazione del provvedimento del 20.12.06 che definisce i termini e le procedure per l’applicazione del regime della franchigia.
Co. 292 Immobili – effetti transitori della manovra estivaRisolta la questione degli effetti transitori del D.L. n. 223/06 convertito con rilevanti modificazioni dalla L. n. 248/06 in tema di applicazione di Iva o registro alle transazioni immobiliari compiute dal 4 luglio 2006. In particolare è previsto che:· regola generale: è cristallizzato il regime (Iva o registro) applicabile al momento della cessione; · deroga: il cedente o locatore può optare per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, in presenza dei presupposti ivi previsti; in caso di opzione l’imposta di registro e le imposte ipotecarie e catastali sono dovute sulla base delle regole derivanti dalla legge di conversione;· modalità di esercizio della deroga: il cedente o locatore che intende esercitare l’opzione per ipotesi diverse da quelle disciplinate dall’art. 35, co. 10-quinquies, del citato decreto legge, ne dà comunicazione nella dichiarazione annuale Iva per il 2006;· modalità di recupero dell’eccedenza di registro: per le cessioni, l’eventuale eccedenza dell’imposta di registro conseguente all’effettuazione dell’opzione è compensata con i maggiori importi dovuti ai fini delle imposte ipotecarie e catastali, fermo restando la possibilità di chiedere il rimborso per gli importi che non trovano capienza in tale compensazione.
Co. 300 Iva – aliquoteInterpretazione autentica della tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633/72, voce 119) per ciò che attiene i contratti di scrittura connessi con gli spettacoli individuati al n. 123) della medesima tabella.
Co. 304 - 305 Iva - detrazione per spese di alimenti e bevande ai convegniDiviene detraibile l’Iva assolta sulla somministrazione di alimenti e bevande inerenti alla partecipazione a congressi e simili, erogate nei giorni di svolgimento degli stessi. · Per l’anno 2007 la detrazione è limitata al 50%;· successivamente la detrazione è integrale.
Co. 306 Registro 1% sulle areeLa riduzione dell’aliquota del registro all’1% si applica nel caso di acquisto di aree per iniziative finalizzate a opere di edilizia residenziale convenzionata (e non più anche pubblica). L’ampliamento della previsione ha effetto dal 1 gennaio 2007.
Co. 308 Iva: rimborsiAmpliate le casistiche in cui è possibile richiedere ed ottenere il rimborso trimestrale, mediante l’indicazione anche dei soggetti che operano in Italia mediante rappresentante fiscale o identificazione diretta. Inoltre, è prevista la possibilità di stabilire alcune particolari casistiche (categorie di contribuenti) in cui i rimborsi annuali e trimestrali saranno eseguiti entro un termine massimo di 3 mesi.
Co. 309 Registro - regola del prezzo valoreLa regola del prezzo valore per le cessioni di fabbricati di cui al co. 497 della L. n. 266/05 è estesa a decorrere dal 2007. Infatti, l’opzione è esercitabile al ricorrere dei seguenti requisiti:· il cedente può essere sia un privato sia un imprenditore, a condizione che la transazione sia assoggettata a registro;· l’acquirente deve essere privato cittadino;· il fabbricato compravenduto deve avere destinazione abitativa o deve essere una pertinenza di un fabbricato a destinazione abitativa.
Co. 312 Iva - operazioni esenti Introdotte nuove ipotesi in relazione ai beneficiari delle prestazioni esenti di natura socio-sanitaria e simili.
Co. 325 Iva - territorialità delle prestazioni di intermediazioneInserita una nuova lett. f-quinquies) all’art. 7, co. 4, del DPR n.633/72 che regola la territorialità delle prestazioni di intermediazione.
Co. 327 - 328 Invio telematico corrispettivi· Le disposizioni del D.L. n. 223/06 che prevedono l’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi per ciascun punto vendita, sono rinviate a date da individuarsi, anche per singole categorie di contribuenti, ad opera di un provvedimento direttoriale da emanarsi entro il 1 giugno 2008. · I misuratori fiscali immessi sul mercato a decorrere dal 1 gennaio 2008, dovranno essere idonei alla trasmissione telematica dei corrispettivi e saranno esonerati dalla verificazione periodica.
· Il loro costo di acquisto sarà integralmente deducibile dal reddito, in deroga alle norme sull’ammortamento di cui all’art. 102 del Tuir. · I soggetti che trasmettono in via telematica i corrispettivi, rilasciano scontrino non avente valenza fiscale, secondo disposizioni contenute in apposito regolamento da emanarsi entro 180 giorni.
Co. 330 Cessioni e locazioni di immobili: estensione del regime IvaIn deroga alle nuove norme della manovra estiva, viene previsto che:· sono soggette a Iva del 10% le locazioni con contratto di durata non inferiore a 4 anni, di fabbricati abitativi effettuate in attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata, poste in essere dalle imprese che li hanno costruiti o vi hanno realizzato interventi di ristrutturazione profonda entro 4 anni dalla data di ultimazione dei lavori;· la cessione dei suddetti fabbricati, se locati come sopra, sconta Iva in caso di cessione, indipendentemente dal momento di effettuazione della stessa.
Co. 331 Iva - modifica alle tabelle delle aliquoteIntrodotte: · una disposizione interpretativa sulla voce 41-bis) della tabella, parte II, in materia di prestazioni socio-sanitarie;· una nuova voce 127-duodevicies) nella tabella, parte III, per disciplinare la locazione di fabbricati abitativi compresi nei piani di edilizia abitativa convenzionata, da raccordarsi con le modifiche apportate all’art. 10 punto 8) del DPR n. 633/72 ad opera del co. 330.
Co. 332 Iva - operazioni bancarie esenti Introdotta una modifica alla L. n. 133/99 per precisare che l’esenzione si applica anche alle operazioni di riscossione dei tributi da parte di società controllate, controllanti o controllate dalla stessa controllante.
Co. 337 Iva - elenchi clienti e fornitoriSancito a livello normativo che, per l’anno 2006, l’indicazione della partita Iva anziché del codice fiscale negli elenchi clienti e fornitori non comporta l’applicazione di alcuna sanzione.
Co. 384 Iva – aliquoteModificata la voce 122) della tabella A, parte III, del DPR n. 633/72 (beni e servizi ad aliquota 10%) che ora comprende:· prestazioni di servizi e forniture di apparecchiature e materiali relativi alla fornitura di energia termica per uso domestico attraverso reti pubbliche di teleriscaldamento o nell’ambito del contratto servizio energia (art. 11, co. 1, del DPR n. 412 del 26 agosto 1993); incluse le forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione a alto rendimento; alle forniture di energia da altre fonti, sotto qualsiasi forma, si applica l’aliquota ordinaria.
Co. 604 Iva collegi universitariAi collegi universitari di cui sopra è applicata l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto prevista dall'art. 10, co.1, numero 20), del DPR n.633/72.
Co. 387 - 388 Agevolazioni 36% per recupero patrimonio edilizioAlle prestazioni, fatturate dal 01.01.2007, aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 31, co.1, lett. a), b), c) e d), della L. n. 457 del 5 agosto 1978, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, si applica l’aliquota Iva del 10%, con la limitazione dei beni significativi, ai quali l’aliquota ridotta si applica fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione relativa all’intervento di recupero, al netto del valore dei predetti beni. Le agevolazioni di cui sopra, spettano a condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura.


REDDITO DI IMPRESA (IRPEF E IRES)

Co. 70 Opere ultrannuali: abrogata la valutazione al costoCon una modifica all’art. 93 del Tuir, viene abolita la possibilità di valutazione delle commesse ultrannuali al costo.
Co. 71 Beni gratuitamente devolvibiliLe spese per il ripristino dei beni in concessione che eccedano l’ammontare del fondo stanziato, sono deducibili in quote costanti nell’esercizio stesso e nei cinque successivi.
Co. 72 - 73 Regimi di esenzione fiscale e riporto perdite· Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione totale o parziale del reddito, la perdita riportabile è diminuita in misura proporzionalmente corrispondente alla quota di esenzione applicabile in presenza di un reddito imponibile. · Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell’utile, la perdita è riportabile per l’ammontare che eccede l’utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti. · Le disposizioni si applicano ai redditi prodotti e agli utili realizzati a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006.
Co. 74 Trust soggetto passivo di impostaTra i soggetti passivi Ires di cui all’art. 73 del Tuir viene menzionato il trust. Nel caso di beneficiari individuati, l’attribuzione del reddito avviene per trasparenza. Previsti criteri di attrazione territoriale del trust.
Co. 75 Redditi imputati dal trust ai beneficiariNell’art. 44 del Tuir (redditi di capitale) sono menzionati i redditi imputati al beneficiario del trust, anche se non residenti.
Co. 76 Scritture contabili per il trustIl trust viene menzionato nell’art. 13 del DPR n. 600/73 tra i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili.
Co. 109 - 118 Società di comodo: ulteriori modificheIntrodotte modifiche alla disciplina base delle società di comodo come segue:· eliminata la possibilità “generica” di fornire la prova contraria rispetto all’applicazione del regime;· specificati i criteri per l’individuazione delle azioni, quote, strumenti finanziari e obbligazioni e partecipazioni in società personali, anche se costituenti immobilizzazioni finanziarie;· introdotte riduzioni da applicare al valore degli uffici e dei fabbricati abitativi acquistati o rivalutati nell’esercizio e nei due precedenti per la quantificazione dei ricavi;· specificata l’ipotesi di esonero per le società quotate, loro controllanti e controllate, anche indirettamente;· introdotte riduzioni per la quantificazione del reddito minimo sui fabbricati abitativi;· applicabilità del regime anche al comparto Irap;· previsto che la richiesta di disapplicazione mediante interpello sia legittimata anche in presenza di oggettive situazioni anche non di carattere solo straordinario.
Co. 326 Società di comodo - comuni minoriPreviste delle percentuali ridotte per la disciplina delle società di comodo nel caso di presenza nell’attivo di beni situati in Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.
Società di comodo: scioglimento e trasformazione in società sempliceLe società considerate non operative nel periodo di imposta in corso alla data del 4 luglio 2006, nonché quelle che a tale data si trovavano nel primo periodo di imposta che, entro il 31 maggio 2007, deliberano lo scioglimento ovvero la trasformazione in società semplice e richiedono la cancellazione dal Registro delle imprese entro un anno dalla delibera di scioglimento o trasformazione, sono assoggettate a una speciale disciplina a condizione che:· tutti i soci siano persone fisiche· e che risultino iscritti nel libro dei soci, ove previsto, alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero che vengano iscritti entro 30 giorni dalla medesima data, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1 novembre 2006.Imposte dirette· Prevista l’applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 25%; · le perdite di esercizi precedenti non sono ammesse in deduzione;· le riserve e i fondi in sospensione di imposta sono assoggettati alla medesima imposta sostitutiva;· per i saldi attivi di rivalutazione, l’imposta sostitutiva è stabilita nella misura del 10%; · le somme o il valore normale dei beni assegnati ai soci, sono diminuiti degli importi assoggettati all’imposta sostitutiva da parte della società, al netto dell’imposta sostitutiva stessa. Detti importi non costituiscono redditi per i soci;
· il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate, và aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva;· le cessioni a titolo oneroso e gli atti di assegnazione ai soci, posti in essere dalle società successivamente alla delibera di scioglimento, si considerano effettuati a un valore non inferiore al valore normale dei beni ceduti o assegnati. Per gli immobili, su richiesta del contribuente e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale è quello risultante dall’applicazione dei moltiplicatori catastali;· l’applicazione della disciplina deve essere richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta anteriore allo scioglimento o alla trasformazione; così si sfugge alle disposizioni in tema di società di comodo.Imposte indirette· Le assegnazioni ai soci sono soggette all’imposta di registro nella misura dell’1% e non sono considerate cessioni agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto;· nel caso di beni immobili, le ipocatastali sono applicabili in misura fissa per ciascun tributo; · per le assegnazioni di beni la cui base non è determinabile catastalmente, si applicano le disposizioni dell’imposta di registro (atti e operazioni concernenti società, enti, consorzi, associazioni e altre organizzazioni commerciali e agricole); · l’applicazione deve essere richiesta, a pena di decadenza, nell’atto di assegnazione ai soci.
Co. 119 - 141 SIIQ: società di investimento immobiliare quotate · A partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 30 giugno 2007, le società per azioni residenti nel territorio dello Stato svolgenti in via prevalente l’attività di locazione immobiliare, i cui titoli di partecipazione siano negoziati in mercati regolamentati italiani, nelle quali nessun socio possieda direttamente o indirettamente più del 51% dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria e più del 51% dei diritti di partecipazione agli utili e almeno il 35% delle azioni sia detenuto da soci che non possiedano direttamente o indirettamente più dell’1 per cento dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria e più dell’1% dei diritti di partecipazione agli utili, possono avvalersi di un regime speciale opzionale.· Previste regole speciali per l’esercizio dell’opzione che è irrevocabile.· Previsti criteri per stabilire se l’attività di locazione immobiliare si considera svolta in via prevalente, in quanto ciò determina la condizione di accesso al regime; stabilite regole di decadenza dallo speciale regime in caso di venire meno della suddetta prevalenza. · Previste regole per la tenuta di contabilità separate per l’attività immobiliare.· L’opzione per il regime speciale comporta l’obbligo di distribuzione di un ammontare minimo di utili ai soci, pena la decadenza dal regime.
· L’ingresso nel regime speciale comporta il realizzo a valore normale degli immobili nonché dei diritti reali su immobili destinati alla locazione posseduti dalla società alla data di chiusura dell’ultimo esercizio in regime ordinario; le plusvalenze possono essere assoggettate a imposta sostitutiva del 20% oppure ad un regime di tassazione frazionato per quinti.· Il reddito d’impresa derivante dall’attività di locazione immobiliare è esente dall’imposta sul reddito delle società e dall’Irap; la parte di utile civilistico a esso corrispondente è assoggettata a imposizione in capo ai partecipanti. · Le SIIQ operano sugli utili distribuiti delle ritenute in diversa misura ed a titolo di acconto o di imposta a seconda del regime fiscale del socio.· Le partecipazioni detenute nelle società che abbiano optato per il regime speciale, non beneficiano comunque dei regimi di esenzione Pex. · Sono previste regole particolari di imposizione diretta e indiretta per i conferimenti in SIIQ.
Co. 185 Associazioni culturali in esenzione IresLe associazioni culturali che operano per la realizzazione o che partecipano a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi e alle tradizioni delle comunità locali, sono esenti dall’Ires. Le persone fisiche che gestiscono le attività istituzionali delle predette associazioni non assumono la qualifica di sostituto di imposta. Le prestazioni e le dazioni offerte da persone fisiche assumono il carattere di liberalità. Non si dà luogo al rimborso delle imposte eventualmente pagate dalle suddette associazioni.
Co. 242 - 249 Aggregazioni agevolatePer i soggetti indicati nell’art. 73, co. 1, lett. a), del Tuir: · in caso di operazioni di aggregazione aziendale realizzate attraverso fusione o scissione, effettuate negli anni 2007 e 2008, si considera riconosciuto, ai fini fiscali, il valore di avviamento e quello attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali, per effetto dell’imputazione in bilancio del disavanzo da concambio, per un ammontare complessivo non eccedente l’importo di 5 milioni di euro; · nel caso di operazioni di conferimento di azienda effettuate ai sensi dell’art. 176 del Tuir negli anni 2007 e 2008, si considerano riconosciuti, ai fini fiscali, i maggiori valori iscritti dal soggetto conferitario a titolo di avviamento o beni strumentali materiali e immateriali, per un ammontare complessivo non eccedente l’importo di 5 milioni di euro;· le agevolazioni si applicano qualora alle operazioni di aggregazione aziendale partecipino esclusivamente imprese operative da almeno due anni; · le medesime disposizioni non si applicano qualora le imprese che partecipano alle predette operazioni, facciano parte dello stesso gruppo societario; · sono in ogni caso esclusi i soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione ovvero controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell’art. 2359 c.c.;
· le disposizioni si applicano qualora le imprese interessate dalle operazioni di aggregazione aziendale, si trovino o si siano trovate ininterrottamente, nei due anni precedenti l’operazione, nelle condizioni che consentono il riconoscimento fiscale;· l’applicazione delle disposizioni è subordinata alla presentazione all’Agenzia delle Entrate di un’istanza preventiva al fine di dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti;· per la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni e il contenzioso, si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
Co. 271 - 279 Investimenti in aree svantaggiateAlle imprese che effettuano l’acquisizione di particolari beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle aree delle Regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall’art. 87, par. 3, lett. a) e c), del trattato istitutivo della Comunità europea, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, è attribuito un credito d’imposta.L’efficacia delle disposizioni è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.Sono previste normative in tema di:· quantificazione dell’ammontare di investimento che determina il credito;· delimitazione degli investimenti che danno diritto al godimento del credito;· esclusioni per particolari settori produttivi;· ipotesi di decadenza per mancato utilizzo dei beni agevolati.
Co. 280 - 284 Credito per la ricercaIntrodotte disposizioni agevolative per incentivare gli investimenti in ricerca, infatti:· a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2009, alle imprese è attribuito un credito d’imposta nella misura del 10% dei costi sostenuti per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo, in conformità alla vigente disciplina comunitaria degli aiuti di Stato in materia; · la misura del 10% è elevata al 15% qualora i costi di ricerca e sviluppo siano riferiti a contratti stipulati con Università ed enti pubblici di ricerca;· i costi non possono, in ogni caso, superare l’importo di 15 milioni di euro per ciascun periodo d’imposta;· il credito d’imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 96 e 109, co. 5, del Tuir ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive dovute per il periodo d’imposta in cui le spese sono state sostenute; l’eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 9 luglio 1997 a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta con riferimento al quale il credito è concesso;
· con decreto ministeriale, sono individuati gli obblighi di comunicazione a carico delle imprese per quanto attiene alla definizione delle attività di ricerca e sviluppo agevolabili e le modalità di verifica ed accertamento della effettività delle spese sostenute e coerenza delle stesse con la disciplina comunitaria;· l’efficacia è subordinata, all’autorizzazione della Commissione europea.
Co. 287 - 288 Pmi - credito di imposta per produzioni musicaliLe piccole e medie imprese di produzioni musicali possono beneficiare di un credito d’imposta a titolo di spesa di produzione, di sviluppo, di digitalizzazione e di promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali per opere prime o seconde di artisti emergenti. Possono accedere al credito, nel rispetto dei limiti della regola “de minimis”, solo le imprese che abbiano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 15 milioni di euro e che non siano possedute, direttamente o indirettamente, da un editore di servizi radiotelevisivi.
Co. 289 - 290 Imprese agricole e agroalimentari: crediti per certificazionePer il triennio 2007, 2008 e 2009, alle imprese agricole e agroalimentari soggette al regime obbligatorio di certificazione e controllo della qualità, anche se riunite in consorzi o costituite in forma cooperativa, è concesso un credito d’imposta pari al 50% del totale delle spese sostenute ai fini dell’ottenimento dei previsti certificati e delle relative attestazioni di conformità.
Co. 354 - 356 Bonus illuminazione nel settore commercioPer i due periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2006, alle imprese del settore commercio che realizzano interventi di efficienza energetica per illuminazione negli ambienti interni ed esterni, spetta una deduzione dal reddito di impresa pari al 36% per:· sostituzione di apparecchi illuminanti con altri ad alta efficienza energetica;· installazione di regolatori del flusso luminoso.La determinazione dell’acconto per i due periodi di imposta interessati dall’agevolazione dovrà essere effettuata senza tenere conto della deduzione spettante.
Co. 389 Abbattimento barriere architettoniche negli esercizi commercialiIstituito un apposito fondo per l’erogazione di contributi ai gestori di esercizi commerciali che provvedono, entro il 31 dicembre 2007, all’eliminazione di barriere architettoniche nei locali aperti al pubblico.
Co. 393 Deduzioni forfetarie per distributoriProrogata per il 2007 la possibilità, per gli esercenti impianti di distribuzione di carburanti, di godere delle deduzioni forfetarie commisurate all’ammontare delle vendite.
Co. 396 Autotrasporti e contributi SSN su polizzeLe somme versate nel periodo d’imposta 2006 a titolo di contributo al Servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore adibiti a trasporto merci, di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate, omologati ai sensi della direttiva 91/542/Cee, riga B, recepita con decreto del Ministro dell’ambiente del 23 marzo 1992, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 77 del 1 aprile 1992, fino alla concorrenza di € 300 per ciascun veicolo, possono essere utilizzate in compensazione dei versamenti effettuati dal 1 gennaio al 31 dicembre 2007, nel limite di spesa di 75 milioni di euro. La quota utilizzata in compensazione, non concorre alla formazione del reddito d’impresa ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Co. 397 Deduzione forfetaria per viaggi autotrasportiLimitatamente al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006, la deduzione forfetaria di spese non documentate di cui all’art. 66, co. 5, primo periodo, del Tuir spetta anche per i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35% di quello spettante per i medesimi trasporti nell’ambito della Regione o delle Regioni confinanti.
Co. 401 e 403 Reddito di impresa – telefoniaModificando le disposizioni di cui all’art. 102 del Tuir, eliminando la distinzione tra telefonia fissa e mobile, è previsto che:· le quote d’ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica a uso pubblico (linee fisse e mobili), sono deducibili nella misura dell’80%;· la percentuale è elevata al 100% per gli oneri relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte di imprese di autotrasporto limitatamente a un solo impianto per ciascun veicolo.Le disposizioni si applicano a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e, nella determinazione dell’acconto ai fini delle imposte dirette e Irap il medesimo periodo, si assume quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le suddette disposizioni.
Co. 764 - 766 Incentivi per lo smobilizzo del TfrRivisitati gli incentivi alle imprese per lo smobilizzo del Tfr mediante:· specifiche deduzioni dal reddito di impresa di un importo pari al 4% dell'ammontare del Tfr annualmente destinato a forme pensionistiche complementari e al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 c.c.. Per le imprese con meno di 50 addetti tale importo è elevato al 6%;· una riduzione del costo del lavoro, attraverso una riduzione degli oneri impropri, correlata al flusso di Tfr maturando conferito;· il riconoscimento, a decorrere dal 1 gennaio 2008 ed in funzione compensativa dei maggiori oneri finanziari sostenuti, dell'esonero dal versamento di parte dei contributi sociali.

2007-01-16
Reverse-charge: iva in edilizia http://www.manfre.it/manfre_it/home.cfm/hurl/contenuto=2786/lingua=IT/manfre=News/manfre=Reversecharge:_iva_in_edilizia.htm

L’ Iva in edilizia: applicazione del sistema del reverse-charge nel settore dell’edilizia
Circolare 37 del 29/12/2006

L’art. 1, comma 44, della legge finanziaria per il 2007, ha sostituito il sesto comma dell'art. 17 del D.P.R. n. 633 del 1972, prevedendo che il meccanismo dell'inversione contabile (cosiddetto reverse-charge) si applichi a talune prestazioni di servizi rese nel settore edile, nonche' ad ulteriori fattispecie, per le quali ultime e' necessaria la preventiva autorizzazione da parte dei competenti organi dell'Unione europea.
In particolare, per quanto riguarda il settore edile la lett. a) del citato art. 17, sesto comma, dispone che il reverse-charge si applica "a) alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attivita' di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore".
A differenza di quanto previsto in relazione alle altre fattispecie introdotte dalla finanziaria nelle lettere b), c), d), dell'art. 17, sesto comma, del D.P.R. n. 633 del 1972 concernenti, in sintesi, le cessioni inerenti la telefonia radiomobile, i personal computer e i prodotti lapidei direttamente provenienti da cave o miniere, l'applicazione del reverse-charge nel campo delle costruzioni non e' subordinata ad autorizzazioni comunitarie. Cio' in quanto l'art. 1, n. 7) lett. i) della direttiva 24 luglio 2006, n. 69, pubblicata nella gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 12 agosto 2006, concernente talune misure aventi lo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta sul valore aggiunto e di contribuire a contrastare la frode o l'evasione fiscale, consente agli stati di adottare tale misura in relazione alle prestazioni di servizi di costruzione, inclusi i servizi di riparazione, pulizia, manutenzione, modifica e demolizione relative a beni immobili nonche' alla consegna dei lavori immobiliari considerati "cessioni di beni".
L'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile comporta che il destinatario della cessione o della prestazione, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato, sia obbligato all'assolvimento dell'imposta, in luogo del cedente o del prestatore.
In deroga, infatti, al principio di carattere generale secondo cui debitore d'imposta nei confronti dell'erario, ai fini IVA, e' il soggetto che effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi, per le operazioni previste dall'art. 17, sesto comma, debitore d'imposta e' il soggetto passivo nei cui confronti tali operazioni sono rese. Per tale fattispecie, pertanto, i prestatori dei servizi sono tenuti ad emettere fattura senza addebito d'imposta, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti del D.P.R. n. 633 e con l'indicazione della norma che prevede l'applicazione del reverse-charge (art. 17, sesto comma); il committente dovra' integrare la fattura con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e ad annotarla nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi, di cui agli articoli 23 o 24, entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, e' annotato anche nel registro degli acquisti di cuiall'articolo 25.
Il meccanismo del reverse-charge non trova applicazione per le prestazioni rese da soggetti che operano in regime di franchigia previsto per i contribuenti minimi dall'art. 32-bis del D.P.R. n. 633 del 1972(introdotto, a partire dal 1 gennaio 2007, dall'art. 37, commi da 15 a 17, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248) i quali sono esonerati dal versamento dell'imposta e dagli altri adempimenti previsti dal D.P.R. n. 633 del 1972 ad eccezione degli obblighi di numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, dell'obbligo di certificazione e comunicazione telematica dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate e degli obblighi previsti per le operazioni intracomunitarie. Per le prestazioni di servizi effettuate in regime di franchigia, infatti, il committente non puo' assumere il ruolo di debitore d'imposta, dal momento che, in base al disposto normativo, per tali operazioni l'imposta non deve essere versata. E' previsto, tuttavia, l'obbligo di certificazione del corrispettivo, che dovra' essere adempiuto dal prestatore senza recare l'addebito dell'imposta. Peraltro, qualora si dovesse verificare l'ipotesi (invero alquanto improbabile), che il contribuente minimo (che opera in regime di franchigia di cui al citato art. 32-bis del D.P.R. n. 633 del 1972) dovesse assumere la veste di committente dei servizi in discorso, la fattura emessa nei suoi confronti in regime di reverse-charge, comporta l'obbligo di integrazione della fattura e versamento dell'imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, come gia' chiarito nella circolare n. 28/E del 4 agosto 2006 al punto 52.5.
Si ritiene opportuno precisare, infine, che le fatture emesse in applicazione del regime del reverse-charge, essendo riferite ad operazioni soggette ad imposta, anche se con il particolare meccanismo della inversione contabile, sono esenti dall'imposta di bollo, in applicazione del criterio di alternativita'.

1. DECORRENZA
L'applicazione del reverse-charge nell'ambito del settore edile era stata inizialmente prevista dall'art. 35, comma 5, del decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006 convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che, tuttavia, non ha trovato applicazione in quanto l'entrata in vigore della norma era rinviata alla data in cui la Commissione europea ne avesse autorizzato l'adozione da parte dello Stato italiano.
La legge finanziaria, modificando l'art. 17, sesto comma, ha di fatto introdotto (mediante la formulazione della lettera a) una nuova previsione normativa con la quale dispone l'applicazione del sistema del reverse-charge alle prestazioni rese per la realizzazione di appalti aventi ad oggetto opere edili. Tale previsione, in assenza di uno specifico termine di decorrenza, trova applicazione dal 1 gennaio 2007, data di entrata in vigore della medesima legge finanziaria, e, pertanto, il meccanismo dell'inversione contabile si rende applicabile alle operazioni per le quali a partire da tale data sara' emessa fattura, o sara' effettuato il pagamento del corrispettivo o di parte di esso.
Si ritiene, tuttavia, che possano considerarsi emesse correttamente anche le fatture per le quali, a seguito dell'entrata in vigore della direttiva comunitaria n. 69 del 2006, le modalita' dell'inversione contabile siano state applicate anteriormente al 1 gennaio 2007. Cio' al fine di tutelare il legittimo affidamento sulla vigenza della norma recata dall'art. 35, comma 5, del decreto legge n. 223 del 2006, suscitato nei contribuenti dalla introduzione della richiamata normativa comunitaria, nelle more della richiesta dell'autorizzazione degli Organi comunitari, prevista dallo stesso art. 35.

2. INDIVIDUAZIONE DEL SETTORE EDILE
I soggetti destinatari della modalita' di assolvimento dell'imposta in discorso, secondo quanto previsto dall'art. 17, sesto comma, lett. a), devono essere individuati in relazione alle prestazioni rese nell'ambito del settore edile.
Pertanto, anche alla luce della direttiva CE del 24 luglio 2006 n. 69, che consente agli Stati di prevedere l'applicazione del reverse-charge alle prestazioni di servizi di costruzione (estesi fino a comprendervi anche i servizi di pulizia), si deve ritenere che il settore edile, cui fa riferimento la normativa nazionale, vada identificato nell' attivita' di costruzione.
In particolare, per delimitare, sulla base di criteri oggettivi, le prestazioni per le quali deve essere adottato il sistema del reverse-charge occorre fare riferimento alla tabella di classificazione delle attivita' economiche ATECOFIN (2004), che deve essere utilizzata dai contribuenti negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all'Agenzia delle Entrate, ed alle relative note esplicative, entrambe consultabili sul sito www.agenziaentrate.it .
La sezione F della richiamata tabella indica i codici riferiti alle attivita' di "Costruzioni" le quali, secondo le indicazioni fornite dalle note esplicative, comprendono:
- i lavori generali di costruzione,
- i lavori speciali di costruzione per edifici e opere di ingegneria civile,
- i lavori di completamento di un fabbricato,
- i lavori di installazione in esso dei servizi.
Sono inclusi, inoltre, i nuovi lavori, le riparazioni, i rinnovi e restauri, le aggiunte e le alterazioni, la costruzione di edifici e strutture prefabbricate in cantiere e anche le costruzioni temporanee.
I lavori generali di costruzione riguardano la costruzione di alloggi, edifici adibiti ad uffici, negozi, edifici pubblici, edifici agricoli ecc., nonche' la costruzione di opere del genio civile come autostrade, strade, ponti, gallerie, strade ferrate, campi di aviazione, porti e altre opere idrauliche, la costruzione di sistemi di irrigazione e di fognatura, impianti industriali, condotte e linee elettriche, impianti sportivi ecc..
Restano escluse da tale ambito alcune attivita' che, anche se attinenti alla realizzazione di edifici, quali, ad esempio, la installazione e manutenzione di prati e giardini, la costruzione o installazione di attrezzature industriali, non sono comprese nella sezione F in quanto non si sostanziano in attivita' edilizie.
Diversamente da quanto previsto nella direttiva comunitaria n. 69 del 2006, inoltre, ai sensi dell'art. 17, sesto comma, non sono soggette al reverse-charge le attivita' di pulizia di immobili, in quanto dette attivita', non comprese nei codici della sezione F, non sono espressamente menzionate dalla normativa nazionale.
Si fa presente che sono tenuti alla applicazione del reverse-charge i subappaltatori che svolgono, anche se in via non esclusiva o prevalente, attivita' identificate dai codici ATECOFIN riferiti alla sezione "Costruzioni". Logicamente l'obbligo attiene alle sole prestazioni rese nell'ambito delle medesime attivita' edili ed e' escluso, come chiarito in premessa, per i soggetti che operino nel regime di franchigia previsto per i contribuenti minimi.

3. CONTRATTI INTERESSATI DAL SISTEMA DEL REVERSE-CHARGE
L'estensione del meccanismo dell'inversione contabile alle prestazioni di servizi rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti di imprese che svolgono attivita' di costruzione e ristrutturazione di immobili, ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore, impone di verificare l'ambito oggettivo di applicazione della disposizione.
Si precisa in premessa che, considerato il tenore letterale della norma, il regime del reverse-charge va applicato nelle ipotesi in cui soggetti subappaltatori rendono servizi ad imprese del comparto dell'edilizia che si pongono quali appaltatori o, a loro volta, quali subappaltatori, in relazione alla realizzazione dell'intervento edilizio.
Per converso, il regime dell'inversione contabile non si applica alle prestazioni rese direttamente, in forza di contratti d'appalto, nei confronti di imprese di costruzione o di ristrutturazione.
Si ritiene, peraltro, che, ai fini dell'applicazione del reverse-charge, i servizi forniti ai soggetti appaltatori o ad altri subappaltatori assumano rilevanza non solo se resi sulla base di un contratto riconducibile alla tipologia dell'appalto ma anche se effettuati in base ad un contratto di prestazione d'opera.
Come e' noto, la differenza fondamentale tra il contratto d'appalto e quello d'opera riflette le differenti caratteristiche strutturali e dimensionali dell'impresa. Entrambi i contratti hanno in comune l'assunzione, nei confronti di un committente, di un'obbligazione avente ad oggetto la realizzazione, dietro corrispettivo, di un'opera o di un servizio. Sono, inoltre, elementi comuni ai due contratti l'assenza del vincolo di subordinazione e l'assunzione di rischio da parte di chi esegue la prestazione. La differenza fondamentale tra i due contratti riguarda, invece, la circostanza che nell'appalto l'esecutore si avvale di una struttura organizzativa tendenzialmente articolata mentre, nel secondo, prevale l'attivita' lavorativa del prestatore secondo il modulo
organizzativo della piccola impresa.
Cio' premesso, occorre considerare che la norma in commento, specificando che sono incluse nel campo di applicazione del reverse-charge le prestazioni di manodopera, di fatto estende l'obbligo dell'inversione contabile anche alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti d'opera di cui all'art. 2222 del c.c..
Il riferimento alle prestazioni di manodopera, in particolare abbraccia sia l'ipotesi in cui l'attivita' del subappaltatore consiste nel fornire la manodopera dei dipendenti, sia la diversa ipotesi in cui detta attivita' consista nel rendere direttamente la propria opera.
Ne consegue che, in generale, il reverse-charge trova applicazione anche in relazione ai servizi resi nel settore edile sulla base di contratti d'opera e cioe' in base a contratti in cui il lavoro personale del prestatore risulta prevalente rispetto alla organizzazione dei mezzi approntati per la esecuzione del servizio.
In ogni caso, restano escluse dal reverse-charge le prestazioni d'opera intellettuale, rese da professionisti (ad es. prestazioni rese da ingegneri, architetti, geometri, etc.), che per la loro natura non possono essere definite come prestazioni di manodopera, e risultano comunque estranee alle tipologie di attivita' considerate dalla norma, che si estrinsecano in apporti materiali che concorrono alla realizzazione del manufatto.
Devono ritenersi, inoltre, escluse dal reverse-charge le forniture di beni con posa in opera poiche' tali operazioni, nelle quali la posa in opera assume una funzione accessoria rispetto alla cessione del bene, ai fini IVA costituiscono cessioni di beni e non prestazioni di servizi.

4. RIMBORSO E COMPENSAZIONE DI ECCEDENZE DETRAIBILI
Il comma 6 bis, dell'art. 35 del decreto legge n. 223 del 2006 ha esteso la facolta' di chiedere il rimborso dell'eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione annuale IVA anche alle ipotesi in cui, nel settore edile, siano rese le prestazioni di servizi assoggettate al regime del reverse-charge. A tal fine e' stato inserito nell'art. 30, terzo comma, lettera a), del D.P.R. n. 633 del 1972, che prevede la possibilita' di chiedere il rimborso nelle ipotesi in cui vengano esercitate "esclusivamente o prevalentemente attivita' che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni" il richiamo al sesto comma dell'articolo 17. Cio' comporta che le operazioni attive fatturate senza applicazione d'imposta da parte del subappaltatore vengono di fatto qualificate, ai fini in esame, come operazioni ad "aliquota zero".
L'eccedenza annuale d'imposta detraibile, puo' essere chiesta a rimborso ai sensi dell'art. 30, comma 3, lett. a) del D.P.R. n. 633 del 1972, qualora l'aliquota mediamente applicata sugli acquisti e sulle importazioni superi quella mediamente applicata su tutte le operazioni attive effettuate, comprese le operazioni in esame, da conteggiare adaliquota zero, maggiorata del 10 per cento.
In presenza di tale condizione i contribuenti che abbiano effettuato esclusivamente o prevalentemente operazioni attive ad aliquote piu' basse rispetto a quelle gravanti sugli acquisti e sulle importazioni, possono inoltre chiedere, ai sensi art. 38-bis, secondo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, il rimborso del credito IVA in relazione a periodi inferiori all'anno.
L'art. 35, comma 6-ter del decreto legge n. 223 del 2006 dispone che resta ferma, per i soggetti che fatturino le prestazioni edili in regime di reverse-charge, la possibilita' di effettuare la compensazione infrannuale del credito IVA con altri tributi e contributi, nel limite di euro 516.456,90 (art. 34, l. 388/2000), ai sensi dall'articolo 8, comma 3, del regolamento approvato con D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542.
Si deve ritenere che la norma recata dal decreto legge, nel ribadire che l'istituto della compensazione costituisce una modalita' per il recupero del credito IVA (che emerge in corso d'anno) alternativa rispetto alla richiesta di rimborso infrannuale, conferma che anche ai fini della compensazione devono sussistere le condizioni richieste dal richiamato art. 30 del D.P.R. n. 633 del 1972 per ottenere il rimborso.
Il comma 6-ter, prevede, infine, che la compensazione possa essere effettuata nel limite di un milione di euro, anziche' nel limite di 516.456,90 euro, qualora il volume d'affari registrato nell'anno precedente sia costituito per almeno l'80 per cento, da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto. Il richiamo della norma all'art. 34, legge 388 del 2000 che indica i limiti massimi dei crediti d'imposta compensabili ovvero rimborsabili, fa ritenere che detto limite sia innalzato, oltre che per la compensazione, anche per il rimborso annuale dell'imposta, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 30.

5. RAPPORTI ASSOCIATIVI
Il reverse charge non trova applicazione in relazione alle prestazioni rese nell'ambito di taluni rapporti associativi, come ad esempio:
. nella ipotesi in cui la societa' consortile assume la funzione di coordinamento per la gestione unitaria del lavoro e procede al ribaltamento dei costi alle societa' consorziate consentendo loro di concorrere alle spese in base alle rispettive quote di partecipazione;
nelle ipotesi in cui il consorzio di cooperative, affidi l'esecuzione dei lavori ai soci.
Si ritiene, in linea generale che i rapporti posti in essere all'interno dei consorzi e delle altre strutture associative analoghe non configurino subappalti o ipotesi affini.

Le Direzioni Regionali vigileranno sulla corretta applicazione delle presenti istruzioni.

2007-01-04
Nuove disposizioni ricalcolo acconti http://www.manfre.it/manfre_it/home.cfm/hurl/contenuto=2734/lingua=IT/manfre=News/manfre=Nuove_disposizioni_ricalcolo_acconti.htm

Gli acconti relativi alle imposte (Ires, Ire, Irap) ed ai contributi previdenziali – in scadenza il prossimo 30 novembre – possono essere determinati sulla base di uno dei seguenti due metodi:
 Metodo storico, che prevede la determinazione dell’acconto sulla base del reddito dichiarato per il periodo d’imposta 2005;
 Metodo previsionale, che prevede la determinazione dell’acconto sulla base del reddito che si presume di dichiarare con riferimento al periodo d’imposta 2006.

L’acconto 2006 deve essere calcolato sulla base delle seguenti misure da applicare al reddito/valore della produzione dichiarato nel 2005 (se si utilizza il metodo storico) ovvero a quello previsto per il 2006 (se si utilizza il metodo revisionale):

UNICO
Società di capitali IRES 100%
In unica soluzione se inferiore ad € 20,66
In unica soluzione se il versamento della prima rata è inferiore ad € 103 (ossia il 40% di 257,52)
IRAP 100%
Non dovuto se inferiore ad € 20,66
In unica soluzione se il versamento della prima rata è inferiore ad € 103 (ossia il 40% di 257,52)
UNICO
Società di persone IRAP 99%
Non dovuto se inferiore ad € 51,65
In unica soluzione se il versamento della prima rata è inferiore ad € 103 (ossia il 40% di 257,52)
UNICO
Persone fisiche IRE 99%
Non dovuto se inferiore ad € 51,65
In unica soluzione se inferiore ad € 257,52
IRAP 99%
Non dovuto se inferiore ad € 51,65
In unica soluzione se il versamento della prima rata è inferiore ad € 103 (ossia il 40% di 257,52)

Ricalcalo facoltativo
Lo Studio provvederà come di consueto al calcolo dell’acconto di novembre sulla base del metodo storico (quindi con riferimento ai dati dichiarati con il modello UNICO recentemente inviato); nel caso in cui la clientela ritenesse opportuno determinare l’acconto sulla base del metodo previsionale deve farne esplicita richiesta allo Studio. In tal caso è comunque necessario ricordare che:
▪ per quanto riguarda l’Irap è precluso il ravvedimento operoso: pertanto, in caso di acconto versato in misura inferiore a quanto effettivamente dovuto, non sarà possibile la regolarizzazione spontanea da parte del contribuente, ma l’Agenzia delle Entrate applicherà in ogni caso la sanzione pari al 30%.
▪ nel corso del 2006 sono state introdotte numerose disposizioni (contenute sia nel D.L. n.223/06 che nel D.L. n.262/06 e che interessano principalmente gli imprenditori ed i professionisti) che comportano un aggravio di imposta per il contribuente ed interessano già la determinazione dell’imponibile del periodo d’imposta 2006.
Pertanto, alla luce delle citate considerazioni ed onde evitare spiacevoli conseguenze in sede di determinazione delle imposte dovute a saldo (giugno-luglio 2007), lo Studio consiglia il ricalcolo solo alla clientela che prevede una sensibile riduzione del reddito per il periodo d’imposta 2006.

Ricalcalo obbligatorio
Tra le disposizioni introdotte dal D.L. n.223/06 relative al periodo d’imposta 2006, ve ne sono alcune che richiedono il ricalcolo obbligatorio degli acconti (ossia esiste l’obbligo di effettuare il ricalcalo anche nel caso di utilizzo del metodo storico).
Le disposizioni in questione sono le seguenti:
▪ divieto di ammortamento anticipato per le auto: se nel 2005 sono stati calcolati ammortamenti anticipati per le auto a deducibilità limitata, occorre incrementare il reddito imponibile dell’importo corrispondente (solo della parte dedotta);
▪ inasprimento della disciplina per le società di comodo: nel caso in cui i valori 2005 non rispettino i nuovi parametri, occorre rideterminare il reddito 2005 in maniera conseguente;
▪ scorporo terreni: il reddito 2005 deve essere incrementato della frazione di ammortamento che si riferisce al terreno su cui sorge il fabbricato. E’ prevista un’analoga disposizione riguardante i fabbricati in leasing, ma quest’ultima incide esclusivamente sul reddito 2006 e non comporta obbligo di ricalcolo dell’acconto;
▪ eliminazione deduzione forfetaria commesse ultrannuali: se nella determinazione del reddito 2005 è stato effettuato un accantonamento forfetario del 2% o 4% relativo al rischio contrattuale per commesse ultrannuali, il reddito deve essere rideterminato eliminando tale componente negativo;
▪ allungamento del periodo minimo di ammortamento dei marchi: qualora nel 2005 sia stata stanziata una quota di ammortamento del marchio pari al 10%, il reddito 2005 deve essere rideterminato conteggiando tale quota al 5,56%;
▪ riduzione a due anni del periodo di ammortamento dei brevetti: qualora nel 2005 sia stata stanziata una quota si ammortamento di un brevetto per una misura inferiore al 50%, il reddito 2005 può essere ridotto sino a tale importo (disposizione in riduzione dell’acconto).
▪ indeducibilità delle minusvalenza da assegnazione ai soci e autoconsumo: se nel reddito 2005 è stata computata una minusvalenza derivante da assegnazione ai soci di un bene della società ovvero derivante da autoconsumo di un bene della ditta individuale, il reddito deve essere calcolato senza tener conto di tale componente negativo.

Ovviamente la rideterminazione del reddito 2005 non comporta una modifica dei dati contenuti nel modello Unico presentato, ma incide esclusivamente sulla base di calcolo degli acconti.
















2006-11-23
Le novità introdotte da d.l. n°262 http://www.manfre.it/manfre_it/home.cfm/hurl/contenuto=2733/lingua=IT/manfre=News/manfre=Le_novita_introdotte_da_d_l__n°262.htm

Sospensione della licenza per mancata emissione degli scontrini e ricevute fiscali
La versione originaria del D.L. n.262/06 stabiliva che la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività - da 15 giorni a 2 mesi - poteva essere disposta anche a seguito del definitivo accertamento di una sola violazione dell’obbligo di emettere scontrini o ricevute fiscali, non essendo così più richieste le tre distinte violazioni nell’arco di un quinquennio, come stabiliva la norma prima della modifica.
Il nuovo testo prevede che la sospensione possa avere una durata minima di 3 giorni e massima di 1 mese, (periodo elevato da 1 a 6 mesi se i corrispettivi non documentati superano l’importo di € 50.000), ripristinando l’ipotesi delle tre distinte violazioni in un quinquennio. Tuttavia cambia, e in senso sfavorevole al contribuente, la condizione d’innesco della sanzione accessoria: non si fa più riferimento al definitivo accertamento delle violazioni, ma alla loro semplice constatazione, e ciò a decorrere da quelle commesse dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione.

Interventi in materia di deducibilità dei costi relativi agli automezzi
La legge di conversione non pare modificare, nella sostanza, l’intervento già attuato, che implica una forte riduzione della deducibilità dei costi relativi agli automezzi.
Sono confermate le seguenti regole:
1. la deducibilità spetta in misura piena solo se le autovetture sono utilizzate come strumentali nell’esercizio dell’attività propria dell’impresa (auto a uso pubblico, imprese di noleggio, scuole guida);
2. per i casi diversi da quelli di cui al punto precedente, e diversi ancora dagli agenti e rappresentanti di commercio, i costi sono integralmente indeducibili; la deducibilità è ammessa solo nel caso in cui l’automezzo è concesso in uso promiscuo ai dipendenti, con un tetto massimo dato dall’importo del fringe benefit tassato in capo ai dipendenti medesimi;
3. gli agenti e rappresentanti di commercio mantengono la deduzione pari all’80% dei costi sostenuti, ricordando – ma questo deriva dal precedente D.L. n.223/06 - che non sono più ammessi ammortamenti anticipati e che, in caso di automezzo condotto in leasing, la deducibilità dei canoni è subordinata alla stipula di un contratto la cui durata non può essere inferiore a quella dell’ordinario periodo di ammortamento;
4. per i professionisti la deduzione è ammessa nel limite del 25% dei costi sostenuti; in caso di leasing la deduzione del canone è ammessa anche se la durata del contratto è pari alla metà dell’ordinario periodo di ammortamento (si tratta probabilmente di una svista legislativa ma, attualmente, questa conclusione è perfettamente legittima);
5. nei casi di veicoli che ammettono una deducibilità, ancorché limitata, restano fermi i plafond già noti, vale a dire, per le autovetture, € 18.075,99, elevato a € 25.822,84 per quelle degli agenti e rappresentanti.
Le nuove regole di deducibilità limitata non incidono sul ricalcolo degli acconti d’imposta per il 2006.

Indeducibilità dell’ammortamento riferito all’area sui cui insiste il fabbricato
L’intervento correttivo è massiccio, e può essere sintetizzato come segue:
1. è soppresso l’obbligo di determinare in ogni caso il valore dell’area sulla base di una perizia di stima resa da un esperto, adempimento del tutto inutile se il valore che da questa risultava fosse stato inferiore a quello determinato forfetariamente;

2. introduzione di una duplice regola per cui:
a) se l’impresa ha acquistato un’area su cui ha poi costruito il fabbricato, vale in ogni caso il valore esposto in atto; così non è necessario ricorrere, nemmeno successivamente, a una determinazione forfettaria del suo valore;
b) se l’impresa ha acquistato un fabbricato, vale la determinazione a forfait del suo valore, come 20% del costo complessivo, ovvero come 30% se il fabbricato è industriale (viene fatto salvo il confronto con il valore attribuito all’area in base alla contabilità, ma l’ipotesi è senz’altro residuale); operando il calcolo forfettario, il valore complessivo posto a base del conteggio deve essere assunto al netto sia dei costi incrementativi – che sono quindi da riferire al solo fabbricato – sia di eventuali rivalutazioni effettuate;

3. i fabbricati industriali sono definiti come quelli destinati alla produzione o trasformazione di beni, ma la soluzione resta ancora insoddisfacente; infatti, se si privilegia una definizione basata sulla destinazione di fatto dell’immobile, anche un garage in cui si svolge un processo produttivo rientrerebbe in tale categoria, mentre si ritiene che detta distinzione debba operare solo all’interno della classe catastale D;

4. resta confermato che, in caso di leasing immobiliare, la quota interessi resta deducibile e l’indeducibilità si riferisce alla parte di quota capitale da riferire al valore dell’area.

Ai fini del ricalcolo degli acconti per il 2006 non si tiene conto della disposizione limitativa in materia di leasing .

Imposta sulle successioni e donazioni
L’intervento in materia di imposta sulle successioni e donazioni è piuttosto massiccio, e smentisce nella sostanza quanto era stato fatto in sede di originario D.L. n.262/06.

Le imposte di successione e donazione vengono ripristinate, quindi si applicheranno alcune delle regole in vigore fino al 24 ottobre 2001, tra cui l’applicazione della tassazione sulla massa dei beni ereditati o donati, la rilevanza di conti correnti bancari, la rilevanza delle passività del de cuius, l’esenzione per i titoli di Stato ecc. Va invece registrata con favore la concessione di franchigie molto elevate - € 1.000.000 – solamente a favore del coniuge e dei parenti in linea retta, che così, per questi soggetti, porta alla tassazione solo patrimoni di valore considerevole.



Per una sintesi si veda la seguente tabella riepilogativa:

IMPOSTE SUI TRASFERIMENTI A TITOLO GRATUITO
Soggetti beneficiari Tutti i beni Immobili
(in aggiunta all’imposta di successione / donazione)
Imposta di successione e donazione Ipotecaria Catastale
- Coniuge
- Parenti in linea retta 4% sul valore netto dell’eredità o dei beni donati

 franchigia di € 1.000.000 per ciascun beneficiario - 2% sul valore catastale

- Fissa - € 168 – se prima casa per il beneficiario - 1% sul valore catastale

- Fissa - € 168 – se prima casa per il beneficiario
- Parenti entro 4° grado
- Affini in linea retta
- Affini in linea collaterale entro il 3° grado 6% sul valore netto dell’eredità o dei beni donati

 no franchigia
- Altri 8% sul valore netto dell’eredità o dei beni donati

 no franchigia

Alle nuove disposizioni viene data una particolare decorrenza, nel senso che si renderanno applicabili:
- quanto alle successioni, a quelle apertesi dal 3 ottobre 2006;
- quanto alle donazioni, agli atti pubblici formati e alle scritture private (autenticate e non) presentate per la registrazione dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione.
Inoltre, la legge di conversione fa salvi gli effetti di quanto disposto nella versione originaria dell’art. 6 del D.L. n.262/06.

2006-11-23
Collegato alla Finanziaria 2007 http://www.manfre.it/manfre_it/home.cfm/hurl/contenuto=2604/lingua=IT/manfre=News/manfre=Collegato_alla_Finanziaria_2007.htm

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 230 il Decreto Legge n 262 del 3 ottobre 2006 contenente "Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria" La data di entrata in vigore é stata fissata al 3 ottobre 2006.
Si precisa che trattandosi di un decreto legge tutto ciò che è ivi segnalato potrebbe essere oggetto di modifiche in sede di conversione di legge. Di seguito illustriamo le disposizioni di maggiore interesse per i datori di lavoro trattando in materia fiscale (par. 1, 2 e 3) contributiva (par. 4) e di lavoro (par .5). si precisa che tra parentesi sono indicati gli articoli ed i commi di riferimento del Decreto Legge 262 del 2006.

Autovetture in uso al dipendente (art. 7, co. 25 e 26)
L'art. 7. co 25, DL 262/06 apporta modifiche in merito alla determinazione del benefit per l’auto concessa al dipendente in uso promiscuo, nonché alla deducibilità dei costi relativi.

Fringe benetif
L'art. , co 25, lettera a) del Decreto Legge n 262/2006 modifica l’art. 51, co 4 lettera a) del TUIR sostituendo le parole “ 30 per cento” con “50 per cento”. Pertanto, ai fini della determinazione del compenso in natura da assoggettare a tassazione derivante dall’utilizzo promiscuo (per lavoro e per fini personali) dell'auto aziendale si assumerà il 50 per cento dell’importo corrispondente ad una sua percorrenza convenzionale di 15 000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle ACI al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente. La formula da applicare a tali fini risulta così modificata:
Tariffa chilometrica ACI relativa all’auto utilizzata x 15.000 km x 50 per cento
La modifica della percentuale impiegata nel calcolo determina, quindi, un aumento del valore del fringe benefit che concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente sia ai fini fiscali che ai fini contributivi, comportando per il datore di lavoro un aumento dell’onere contributivo previdenziale e assicurativo, un costo aggiuntivo per il calcolo del TFR e una maggiore tassazione IRAP e per il lavoratore un aumento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali.

Deducibilità
L’art. 7, co. 25, lettera b), invece, apporta novità all’art. 64 del TUIR in merito alla deducibilità selle spese relative ai veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti. Difatti, ora le deducibilità risulta essere limitata all’importo costituente reddito di lavoro dipendente, mente in precedenza sussisteva una deducibilità illimitata.

Operatività
Le suddette disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del D.L. 262. pertanto, i sostituti di imposta, in occasione del pagamento delle retribuzioni del mesi di ottobre 2006, dovranno tenere conto delle nuove regole di determinazione del fringe benefit e, in sede di conguaglio di fine anno o di fine rapporto, ricalcolare le ritenute e i contributi sui periodi di paga precedenti a ottobre 2006.

Azioni offerte ai dipendenti (art, 3 co. 12)
Il D. L. 262/2006 (in attesa di conversione) apporta nuovamente innovazioni alla disciplina fiscale dei piani di stock option innovazioni di cui all'art. 51, co. 2, lett. g-bis) del TUIR di recente modificate dapprima dal Decreto Legge n. 223/2006, e successivamente dalla legge n. 248/2006 di conversione dello stesso. Si tratta della disciplina fiscale riguardante l'assegnazione di azioni a particolari dipendenti o categorie di essi con l'obiettivo di fidelizzare e premiare i più meritevoli; rimane, invece, immutata la disciplina fiscale relativa all'assegnazione di azioni alla generalità di dipendenti. Al fine di semplificare il più. possibile la materia, particolarmente complessa, ci si limita a riportare la nuova disciplina tosi come risulta oggi in vigore. Ai sensi dall'art. 51, co. 2, lett. g-bis) del TUIR non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente la differenza tra il valore delle azioni al momento dall'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente, a condizione che:

- il predetto ammontare sia almeno pari al valore delle azioni stesse alla data dell'offerta;
- le partecipazioni, i titoli o i diritti posseduti dal dipendente rappresentano una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria o di partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 10 per cento, la predetta differenza concorre in ogni caso interamente a formare il reddito (requisito già previsto dall'art. 51, co. 2, lett. g-bis) del TUIR).
Le suddette disposizioni si rendono applicabili ai sensi del nuovo periodo introdotto dall'art. 3, co. 12, del Decreto 262/2006, che sostituisce quanto precedentemente previsto dall'art. 36, co. 25, del Decreto Legge n. 223/2006, esclusivamente quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

-  l'opzione sia esercitabile non prima che siano scaduti tre anni dalla sua attribuzione; al momento in cui l'opzione è esercitabile, la società risulti quotata in mercati regolamentati; 

-  il beneficiario mantenga per almeno i cinque anni successivi all'esercizio dell'opzione un investimento nei titoli oggetto di opzione non inferiore alla differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente. Qualora detti titoli oggetto di investimento siano ceduti o dati in garanzia prima che siano trascorsi cinque anni dalla loro assegnazione, l'importo che non ha concorso a formare il reddito di lavoro dipendente al momento dell'assegna, ione è assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione ovvero la costituzione in garanzia.

Contribuenti non residenti (Art. 3, co. 7)
Fermo restando che ai contribuenti non residenti fiscalmente in Italia sono riconosciuti in deduzione dal reddito solo alcuni oneri deducibili tra quelli citati nell'articolo 10 del TUIR e non sono riconosciute le deduzioni per oneri di famiglia ("no tax family area") di cui all'articolo 12 del TUIR, l'art. 36, co. 22, Decreto Legge n. 223/06, modificando l'art. 3 del TUIR relativo alla determinazione della base imponibile IRPEF, a decorrere dal 2006 aveva escluso per i non residenti l'applicazione delle deduzioni spettanti ai sensi dell'articolo 11 del TUIR (Deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione- "no tax area").
Ora l'art. 3, ed. 7, del Decreto in esame dispone per tutto il periodo d'imposta 2006, la base imponibile per i soggetti non residenti deve essere determinate secondo le disposizioni normative in vigore alla data del 3 luglio 2006.
In altri termini in relazione a tali soggetti, per il periodo d'imposta 2006, l'imposta si applica soltanto sui redditi prodotti in Italia al netto della "no tax area" di cui all'art. 11 del TULR e, pertanto, i sostituti d'imposta dovranno sui redditi corrisposti ai soggetti non residenti:

- ricominciare a riconoscere la "no tax area" a partire dalle retribuzioni del mese di ottobre 2006

- riconoscere la "no tax area" in sede di conguaglio di fine anno o di fine rapporto anche per i periodi per i quali, attenendosi alle disposizioni in vigore all'epoca, non era stata riconosciuta.

In conclusione, per i soggetti citati erano e sono tuttora ammessi in deduzione alcuni oneri deducibili come previsto dall'articolo 24, comma 2, del TUIR, non erano e non sono tuttora riconosciute le deduzioni per oneri di famiglia di cui all'articolo 12 del TUIR ("no tax family area") ed erano e sono applicabili solo per l'anno 2006 le deduzioni per assicurare la progressività dell'imposizione di cui all'articolo 11 del TUIR ("no tax area").

Diritto di interpello in materia di lavoro - Modifiche ed integrazioni del D.Lgs. n. 124/2004 (art. 21)
L'art. 21 del Decreto in esame apporta modifiche agli art. 3, 4, 5 e 9 del D. Lgs. 124/2004 di "Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro". In particolare, l'art. 9 dei suddetto provvedimento in materia di "Diritto di interpello" prevedeva che "Le associazioni di categoria e gli ordini professionali, di propria iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, e gli enti pubblici possono inoltrare alle Direzioni provinciali del lavoro che provvedono a trasmetterli alla direzione generale, quesiti di ordine generale sull'applicazione delle normative di competenza del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. L'inoltro dei quesiti e le comunicazioni di cui al presente articolo avvengono esclusivamente per via telematica. Nelle materie previdenziali i quesiti possono essere inoltrati, esclusivamente per via telematica, alle cedi degli enti stessi che li trasmettono alla citato direzione generale”.
La nuova formulazione dell'articolo prevede, invece, che "Gli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali, nonché, di propria iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, le organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale e i consigli nazionali degli ordini professionali, possono inoltrare alla Direzione generale, elusivamente tramite posta elettronica, quesiti di ordine generale sull'applicazione delle normative di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. La Direzione generale fornisce i relativi chiarimenti d'intesa con le competenti Direzioni generali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e, qualora interessati dal quesito, sentiti gli enti previdenziali".
Il legislatore quindi:
1) al fine di contenere l'elevato numero di quesiti, ha ristretto l'ambito dei soggetti abilitati a formulare il quesito, escludendo realtà locali o territoriali;
2) ha previsto che i quesiti non dovranno più essere trasmessi alle Direzioni provinciali dei Lavoro o le Sedi degli istituti assicurativi e previdenziali, ma indirizzati direttamente alla Direzione generale per l'Ispezione al Lavoro;
3) ed, infine, ha aggiunto il comma 2 all'art. 9 disponendo che al datore di lavoro che si adegui alle indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti non si applicano sanzioni penali, amministrative e civili.

Contributi previdenziali per il settore agricolo (art. 23)
L'articolo 23 del Decreto in esame dispone che, per le aziende in crisi di cui al comma 3-bis (vedasi Nota) dall'art. 5 del D.L. I ottobre 2005, n.202, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 novembre 2005, n. 244, all'onere del pagamento di ogni contributo o premio di previdenza e assistenza sociale si provvede mediante il versamento di quattro rate mensili anticipate all'interesse di differimento e di dilazione pari alla misura del tasso di interesse legale vigente del 2,5 per cento.
A decorrere dal primo gennaio 2006 e fino al 31 ottobre 2006, a favore degli allevatori avicoli, delle imprese di macellazione e trasformazione di carne avicola nonché mangimistiche operanti nella filiera e degli esercenti attività di commercio all'ingrosso di carni avicole sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari, nonché il pagamento di ogni contributo o premio di previdenza e assistenza sociale, ivi compresa la quota a carico dei dipendenti, senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri. Non si fa brago al rimborso di quanto già versato. Sono altresì sospesi per il predetto periodo i pagamenti delle rate delle operazioni creditizie e di finanziamento, ivi comprese quelle poste in essere dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA)”.

2006-10-17
Lavoro nei cantieri edili http://www.manfre.it/manfre_it/home.cfm/hurl/contenuto=2603/lingua=IT/manfre=News/manfre=Lavoro_nei_cantieri_edili.htm

L’INPS, con Circolare numero 111 del 13 ottobre 2006, chiarisce le disposizioni introdotte dall’art- 36 bis della Legge 248/2006 che concerne la sicurezza nei posti di lavoro. Per quanto riguarda il lavoro nei cantieri vengono fornite precisazioni sul provvedimento di “sospensione cantieri edili” a seguito di ispezioni e riscontro di violazioni concerniti il lavoro nero o, in seguito a reiterate violazioni della disciplina di superamento dei tempi di lavoro e riposo; sul documento di riconoscimento per il personale occupato obbligatorio a partire dal 1 ottobre 2006; sulle assunzioni; sulla maxi sanzione per il lavoro nero.

2006-10-17
Imposta di successione e imposta di registro http://www.manfre.it/manfre_it/home.cfm/hurl/contenuto=2602/lingua=IT/manfre=News/manfre=Imposta_di_successione_e_imposta_di_registro.htm

Un emendamento del Governo al Decreto Legge n. 262/2006 intende riscrivere completamente la norma sulla tassazione delle successioni e donazioni; eliminare l’imposta di registro in misura proporzionale, prevista dall’art. 6 di tale Decreto; reintrodurre la tassa di successione e donazione sui patrimoni superiori a 1 milione di euro i c.d. “grandi patrimoni”.

2006-10-16
Iva in edilizia: subappalti con il reverse charge http://www.manfre.it/manfre_it/home.cfm/hurl/contenuto=2601/lingua=IT/manfre=News/manfre=Iva_in_edilizia:_subappalti_con_il_reverse_charge.htm

L'art. 35, comma 5, del Decreto Legge n. 223 del 4 luglio 2006, con l'inserimento di un nuovo comma (comma 6) nell'art, 17 del D.P,R. 633/1972, ha esteso al settore degli appalti edilizi le modalità di assolvimento dall'Iva attraverso il sistema del reverse charge (inversione contabile dell'imposta).

Il meccanismo del "revese charge"
Tale sistema prevede che sia il committente a dover pagare l'Iva, integrando la fattura emessa dal prestatore senza addebito d'imposta, previa indicazione sullo stesso documento dell'aliquota e dalla relativa imposta a cui segue l'annotazione sia nel registro delle fatture emesse, o dei corrispettivi, sia in quello degli acquisti.

Soggetti e prestazioni interessate
La nuova normativa riguarda le prestazioni di servizi, compresa la manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti di:
l) imprese che svolgono attività di costruzione o ristutturazione di immobili;
1) appaltatore principale;
2) altri subappaltatori
Pertanto, il subappaltatore sarà tenuto ad emettere fattura non soggetta a Iva per le prestazioni rese nei confronti dei soggetti anzidetti. Questi ultimi, a loro volta, devono integrare la fattura ricevuta applicandovi l’imposta e registrarla sia nel registro degli acquisti che in quello delle rendite.

Facilitazioni per chi applica il meccanismo del "reverse charge" (art, 35 commi 5 e 6)
La novità in rassegna, comporta di fatto che i subappaltatori si troveranno senza, o con poche operazioni attive, e quindi strutturalmente a credito di Iva. Per questo motivo, in sede di conversione in Legge del Decreto (Legge n. 248 del 4 agosto 2006) sono state inserite due disposizioni che faciliteranno a detti soggetti il recupero dei crediti Iva.
La prima, riguarda i requisiti necessari ai fini della possibilità di richiedere il rimborso del credito Iva annuale o infrannuale. La seconda, la possibilità di utilizzo in compensazione di tali crediti con un innalzamento del limite massimo consentito per anno solare.

Rimborso del credito Iva annuale o infrannuale
Per quanto riguarda il primo aspetto, viene previsto che le prestazioni effettuate dai subappaltatori in regime di "reverse charge" concorrano al calcolo dell'aliquota media delle operazioni attive da confrontare con quella delle operazioni passive ai fini della individuazione dei requisiti richiesti dall'art. 30, comma secondo, del D.P.R. 633/1972, per la richiesta di rimborso del credito Iva annuale o infrannuale.

Innalzamento del limite per l'utilizzo in compensazione del sussistenza dei requisiti per la richiesta del rimborso.
Per quanto riguarda il secondo aspetto, fermo restando che la sussistenza dei requisiti per la richiesta del rimborso infrannuale dà diritto, in alternativa, alla compensazione infrannuale , è previsto che per i soggetti subappaltatori il limite annuo per l’utilizzo dei crediti in compensazione, pari a 516.456,90 euro, venga elevato a 1 milione di euro. Ciò nel caso in cui il volume d’affari registrato nell’anno solare precedente derivante da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto sia pari almeno all’80% di quello complessivo.

2006-10-16
Iva: Rinviato il reserve charge http://www.manfre.it/manfre_it/home.cfm/hurl/contenuto=2600/lingua=IT/manfre=News/manfre=Iva:_Rinviato_il_reserve_charge.htm

Dalla lettura del Comunicato stampa del Dipartimento politiche fiscali datato 12 ottobre 2006, il meccanismo del reverse charge per le prestazioni di servizi rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti di imprese che svolgono attività di costruzione o ristrutturazione di immobili, a differenza di quanto comunicato dall’Agenzia delle entrate il 6 ottobre 2006, entrerà in vigore solo dopo un intervento legislativo finalizzato a risolvere le incertezze interpretative dell’art. 35 quinto comma, del D.L. 4 luglio 2006 n. 223. In attesa di tale intervento chiarificatore, gli operatori del settore continueranno ad applicare il sistema ordinario dell’Iva, pertanto, l’imposta continua ad esser dovuta dal soggetto che effettua la prestazione del servizio con obbligo di rivalsa sul committente.


2006-10-13
Finanziaria ’07: Aumento contributi apprendisti http://www.manfre.it/manfre_it/home.cfm/hurl/contenuto=2599/lingua=IT/manfre=News/manfre=Finanziaria_’07:_Aumento_contributi_apprendisti.htm

Il quarto comma dell’art. 85 del disegno di legge Finanziaria 2007 dispone che a partire dal 1° gennaio 2007 la contribuzione dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non sia determinata nella misura del 10 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, sostituendo così la cosiddetta marca settimanale. Per quanto riguarda, invece, l’aliquota a carico degli apprendisti resta invariata (5.54 per cento) che probabilmente dal 2007 passerà al 5.84 per cento. Tale variazione avrà effetti rilevanti anche su tutte quelle assunzioni agevolate per le quali la normativa prevede il versamento del contributo apprendisti.

2006-10-13
Illegittimità dell'indetraibilità iva su auto http://www.manfre.it/manfre_it/home.cfm/hurl/contenuto=2593/lingua=IT/manfre=News/manfre=Illegittimita_dell_indetraibilita_iva_su_auto.htm

Come ampiamente diffuso dalla stampa specializzata la Corte di Giustizia Europea si è recentemente pronunciata in merito alla detraibilità dell’Iva sui costi auto. Con sentenza del 14.09.06, infatti, è stata sancita l’illegittimità del divieto di detrazione dell’imposta sul valore aggiunto sulle auto utilizzate da imprese e professionisti. Per effetto di tale pronuncia i contribuenti, in buona sostanza, hanno la possibilità:
1) di recuperare l’imposta non detratta in passato;
2) di detrarre, d’ora in avanti, l’Iva, ancorché non siano ancora chiari i criteri da utilizzare.
Il diritto al recupero dell’imposta resta comunque limitato alla sola parte di utilizzo dell’auto che è inerente all’esercizio dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo.

Gli effetti sul passato
A fronte della citata pronuncia il Governo è prontamente corso ai ripari e, con decreto del 15 settembre scorso, ha previsto che, entro il 15.12.06, è possibile presentare istanza per il rimborso dell’Iva non detratta sulle auto.
E’ opportuno segnalare che il predetto termine potrebbe slittare, alla luce di modifiche già paventate (è già stato presentato un emendamento che prevede di spostare la scadenza al 15/4/07) in sede di dibattito parlamentare.
Onde evitare indebiti recuperi dell’Iva, è stata espressamente esclusa la possibilità di detrazione o compensazione dell’imposta la quale, conseguentemente, potrà essere recuperata esclusivamente con la presentazione dell’apposita istanza di rimborso.
Un provvedimento da emanarsi successivamente (la norma stabilisce il termine di 45 giorni dalla data del decreto) stabilirà le modalità di presentazione in via telematica dell’istanza nonché i dati e documenti che i contribuenti dovranno indicare.
Da segnalare che i contribuenti nella predisposizione dell’istanza dovranno tener conto degli effetti di segno contrario conseguenti al rimborso stesso. In pratica dal momento che l’Iva non detratta è divenuta un costo deducibile (seppur parzialmente nella maggior parte dei casi), a fronte del rimborso della stessa si avrà la necessità di riprendere fiscalmente (in pratica, di aumentare la base imponibile) le minori imposte a suo tempo non pagate su detto importo.

Le implicazioni per il futuro
Per quanto concerne il futuro, i contribuenti hanno la necessità di sapere in quale misura poter detrarre l’Iva sui costi auto, sia di acquisto che di esercizio. A tale proposito il Legislatore dovrebbe intervenire identificando la percentuale forfetaria di detraibilità che tiene conto dell’utilizzo promiscuo del mezzo.
A tal proposito si ritiene che la percentuale più realistica possa essere quella del 50% (anche in virtù della pronuncia in sede comunitaria). Da segnalare, comunque, che l’A.F. ha già chiarito come l’assegnazione dell’autovettura in uso ai dipendenti non determina la possibilità di considerare la stessa come utilizzata nell’esercizio dell’impresa escludendo, conseguentemente, in tale ipotesi la detraibilità totale dell’imposta.

2006-10-12
Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero http://www.manfre.it/manfre_it/home.cfm/hurl/contenuto=2532/lingua=IT/manfre=News/manfre=Misure_urgenti_per_il_contrasto_del_lavoro_nero.htm

Assunzione


Con decorrenza 12 agosto 2006 il datore di lavoro e’ tenuto a inviare la comunicazione di assunzione di un lavoratore edile al Centro per l’ Impiego il giorno antecedente a quello di instaurazione del rapporto, mediante documentazione avente data certa.


Tesserino di riconoscimento

A decorrere dal 1° ottobre 2006, nell’ambito dei cantieri edili i datori di lavoro sono tenuti a munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalita’ del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
Si precisa che tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attivita’ nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.
Nei casi in cui siano presenti contemporaneamente nel cantiere piu’ datori di lavoro o lavoratori autonomi, dell’obbligo risponde in solido il committente dell’opera.


2006-09-22
Ritorno all’aliquota IVA del 10 http://www.manfre.it/manfre_it/home.cfm/hurl/contenuto=2531/lingua=IT/manfre=News/manfre=Ritorno_all’aliquota_IVA_del_10.htm

In sede di conversione in Legge del Decreto n. 223/2006, è stato inserito un emendamento che proroga fino al 31 dicembre 2006 l’aliquota Iva agevolata del 10% per le prestazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria aventi come oggetto i fabbricati a prevalente destinazione abitativa. La norma avrà effetto a partire dal 1 ottobre 2006 e comporterà la riduzione della detrazione irpef dal 41% al 36%.

2006-09-22
Iva sulle auto: si alla detrazione http://www.manfre.it/manfre_it/home.cfm/hurl/contenuto=2523/lingua=IT/manfre=News/manfre=Iva_sulle_auto:_si_alla_detrazione.htm

Corte di Giustizia UE. Sentenza del 14 settembre 2006. Causa C-228/5.



La deroga prevista dall’art.19 bis 1 del DPR 633/72 al diritto di detrazione dell’iva sull’acquisto di autoveicoli aziendali e sulle relative spese di impiego non è ammissibile in quanto contrasta con l’art. 17 n. 7 della VI direttiva Cee. La Direttiva prevede, infatti, che i singoli Stati possano prevedere una limitazione in tal senso, ma soltanto per periodi limitati di tempo al fine di superare momentanee situazioni di difficoltà di carattere economico, mentre la norma italiana ha assunto nel tempo carattere permanente ed è , pertanto, da considerarsi illegittima.

2006-09-15
REATI FISCALI – NUOVE FATTISPECIE http://www.manfre.it/manfre_it/home.cfm/hurl/contenuto=2522/lingua=IT/manfre=News/manfre=REATI_FISCALI_–_NUOVE_FATTISPECIE.htm

La Manovra del Governo amplia le ipotesi di reati fiscali connesse al mancato versamento dei tributi, prevedendo – oltre alla casistica a regime del mancato versamento delle ritenute certificate – anche l’ipotesi dell’omesso versamento Iva e della indebita compensazione.

Omesso versamento Iva
E’ punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, per un ammontare superiore a 50.000 euro per ciascun periodo di imposta, l’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo.
La disposizione, come evidente, scatta al superamento di due limiti:
· uno quantitativo, dovendo l’omissione essere superiore al limite sensibile dei 50.000 euro;
· uno temporale, essendo prevista la possibilità di provvedere tardivamente all’adempimento, entro il 27 dicembre dell’anno successivo a quello di riferimento.
La disposizione si applicherà anche in relazione agli omessi versamenti Iva dell’anno 2005, poiché - per questi ultimi - il momento di configurazione del reato coincide con lo spirare del 27.12.2006.

Indebita compensazione
E’ punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque utilizza in compensazione su modello F24, per un ammontare superiore a 50.000 euro per ciascun periodo di imposta, crediti non spettanti o inesistenti.
In tale seconda ipotesi non esiste più alcun periodo di “tutela” né è chiaro se il rimedio attuato mediante riversamento delle somme indebitamente compensate rimuova in radice la violazione.
Stante la delicatezza dell’argomento, si invitano i gentili clienti a prendere buona nota di quanto sopra e, in attesa di ulteriori chiarimenti, a gestire in modo assolutamente oculato l’istituto della compensazione. Sembrerebbe infatti che la fattispecie possa configurarsi anche a seguito del successivo disconoscimento del credito compensato, ad esempio per effetto di un accertamento degli uffici.

2006-09-13
Riduzione aliquota Ici http://www.manfre.it/manfre_it/home.cfm/hurl/contenuto=2518/lingua=IT/manfre=News/manfre=Riduzione_aliquota_Ici.htm

La Commissione tributaria regionale della Liguria ha stabilito, con sentenza n.37 del 12 maggio 2006, che la riduzione del 50% dell’ici è ammissibile solo nel caso di inagibilità/inabitabilità dell’immobile risultante da perizia dell’ufficio tecnico comunale o da autocertificazione.

2006-09-12
PRESENTAZIONE DELL’ELENCO CLIENTI E FORNITORI http://www.manfre.it/manfre_it/home.cfm/hurl/contenuto=2517/lingua=IT/manfre=News/manfre=_PRESENTAZIONE_DELL’ELENCO_CLIENTI_E_FORNITORI.htm

Già con riferimento al periodo d’imposta 2006, tutti i soggetti titolari di partita Iva dovranno inviare obbligatoriamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate l’elenco dei soggetti nei confronti dei quali sono state emesse fatture (clienti) e l’elenco dei soggetti dai quali sono stati effettuati acquisti (fornitori). Tale obbligo verrà meno solo a seguito della introduzione della fatturazione informatica.
La cadenza dell’invio è annuale e dovrà essere effettuata entro il 29 aprile di ciascun anno con riferimento alle fatture emesse e ricevute nell’anno d’imposta precedente (quindi, per l’anno 2006, entro il prossimo 29 aprile 2007).
Le sanzioni amministrative previste per la mancata presentazione degli elenchi, nonché per l’invio degli stessi con dati falsi o incompleti, vanno da un minimo di 258 ad un massimo di 2.065 euro. In proposito è stato chiarito che è possibile applicare il cosiddetto istituto del “ravvedimento operoso” e, quindi, sarà possibile reinviare tali elenchi al fine di correggere eventuali errori od omissioni, con il pagamento di sanzioni ridotte.
L’aspetto più delicato del nuovo obbligo riguarda il contenuto dei dati che dovranno essere inseriti negli elenchi clienti e fornitori. Con riferimento alle fatture emesse (elenco clienti) il provvedimento istitutivo dell’obbligo prevede:
· per l’anno d’imposta 2006 la sola indicazione dei clienti titolari di partita Iva nei cui confronti è stata emessa fattura;
· dall’anno d’imposta 2007 l’indicazione di tutti i clienti (sia titolari di partita Iva che privati) nei cui confronti è stata emessa fattura.
Questa previsione, ovviamente, semplifica la raccolta dei dati relativi all’anno in corso (2006) che non dovrà riguardare i clienti non titolari di partita Iva. Si ricorda, tuttavia, che in relazione alle fatture emesse a partire dal prossimo 1° gennaio 2007, dovranno essere recuperati i dati relativi a tutti i soggetti (anche privati) nei cui confronti verrà emessa fattura.
Con riferimento ai fornitori, invece, è prevista la indicazione dei soli soggetti titolari di partita Iva da cui sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini Iva. Non rilevano, quindi, gli acquisiti di beni e servizi esclusi dal campo di applicazione dell’Iva.
Negli elenchi clienti e fornitori andranno indicati.
· il codice fiscale
· l’importo complessivo delle operazioni effettuate, tenendo conto delle variazioni in aumento e in diminuzione (evidenziando l’imponibile, l’imposta, le operazioni non imponibili e quelle esenti).
Con riferimento alla richiesta del codice fiscale sia dei fornitori che dei clienti si forniscono le seguenti utili indicazioni:
· per l’anno 2006 tale dato riguarda solo soggetti titolari di partita Iva;
· dal 1° gennaio 2007 tale dato riguarderà anche i soggetti non titolari di partita Iva nei cui confronti vengono emesse fatture (cioè i clienti);
· con riferimento ai soggetti diversi dalle persone fisiche (società, studi associati, enti non commerciali) si osserva che non sempre (anche se ciò accade in moltissimi casi) il numero di partita coincide con il codice fiscale. Ad esempio:
- per i soggetti costituiti prima del 01.01.2002, lo spostamento del domicilio fiscale in altra provincia determinava la modifica della partita Iva rispetto al codice fiscale.
- per gli enti non commerciali l’apertura della partita Iva in un momento successivo rispetto alla loro costituzione determina l’attribuzione di un numero di partita Iva diverso da quello del codice fiscale.
Si raccomanda, pertanto, sia in relazione alle fatture emesse che a quelle ricevute, di reperire correttamente il dato del codice fiscale al fine di poter assolvere correttamente all’obbligo di trasmissione dell’elenco clienti e fornitori, senza incorrere in sanzioni;
· riguardo al reperimento del codice fiscale delle persone fisiche (per il 2006 solo dei clienti e fornitori titolari di partita Iva e dal 2007 anche con riferimento ai clienti non titolari di partita Iva) va segnalata la necessità di ottenere oltre al numero di codice fiscale anche gli elementi che consentono di calcolarlo (nome, cognome, luogo e data di nascita); ciò al fine di evitare errori nella compilazione degli elenchi clienti e fornitori.
E’ prevista, infine, l’emanazione di uno specifico provvedimento da parte del Direttore dell’Agenzia delle entrate al fine di:
· individuare gli elementi informativi da indicare nei predetti elenchi;
· stabilire la possibilità di un differimento del termine di presentazione degli elenchi per determinate categorie di contribuenti

2006-09-12
VERSAMENTI F24 http://www.manfre.it/manfre_it/home.cfm/hurl/contenuto=2503/lingua=IT/manfre=News/manfre=VERSAMENTI_F24.htm

A partire dal 1° ottobre 2006 tutti i titolari di partita Iva non potranno più effettuare i pagamenti di
tributi (Iva, ritenute, IRPEF, IRES, IRAP, ecc.) e contributi (INPS, INAIL, ENPALS, ecc.) mediante presentazione cartacea del modello F24 presso banche o poste ma dovranno effettuare i pagamenti medesimi obbligatoriamente per via telematica.
Il contribuente potrà scegliere tra due possibilità:

1. compilare e pagare direttamente tributi e contributi con il modello F24;
2. rivolgersi al proprio consulente (verificando che si tratti di un intermediario abilitato), incaricandolo di effettuare i pagamenti direttamente sul proprio conto corrente.
3. mediante l’home banking (Cbi – Corporate banking Interbancario), utilizzando il modello F24.

La procedura di cui al precedente punto 1. richiede che il contribuente abbia a disposizione un computer e disponga del collegamento ad internet per poter scaricare il software di compilazione del modello F24 (F24online) ed inviare successivamente il file all’Agenzia delle Entrate.
La procedura di cui al precedente punto 2., invece, riguarda coloro (soprattutto i soggetti di piccole dimensioni) che non dispongo di tali attrezzature informatiche, non hanno dimestichezza nell’utilizzo delle stesse oppure non intendono effettuare i pagamenti in proprio e, quindi, si rivolgono al proprio consulente (occorre tenere presente che tale possibilità, in quanto rappresenta un nuovo e delicato adempimento anche sotto il profilo della responsabilità del professionista, comporterà l’applicazione di specifiche competenze). Chi intende affidare al consulente la gestione dei pagamenti tramite il modello F24 dovrà comunicare allo stesso i dati del proprio conto corrente sul quale effettuare gli addebiti impegnandosi, altresì, a comunicare tempestivamente qualunque variazione o modifica riguardante i propri dati bancari.
Tralasciando l’ipotesi di cui al precedente punto 2. (incarico affidato al proprio consulente), analizziamo la procedura che il contribuente deve seguire al fine di effettuare in proprio i pagamenti tramite modello F24.

Fase 1: RICHIESTA DEL CODICE PIN (PINCODE) E DELLA PASSWORD
Prima di tutto occorre richiedere la prima parte del codice PIN. Due sono le strade previste:
a) la richiesta può avvenire collegandosi con il proprio PC al sito internet http://fisconline.agenziaentrate.it/ , cliccare nella sezione “se non hai il PIN richiedilo” e seguire le istruzioni;
b) in alternativa è possibile rivolgersi direttamente al proprio ufficio delle Entrate per richiedere la prima parte del codice PIN e la password.
Nel caso a) entro 15 giorni il richiedente riceverà, al domicilio conosciuto dall'Agenzia delle Entrate, una lettera contenente gli elementi necessari a completare la costruzione del codice PIN e la password di accesso.
Nel caso b) il contribuente (già in possesso di prima parte del codice PIN e della password) dovrà completare sul sito internet http://fisconline.agenziaentrate.it/ la procedura al fine di ottenere e stampare la seconda parte del codice PIN.

Fase 2: INSTALLAZIONE SOFTWARE F24ONLINE
Il contribuente per procedere alla compilazione telematica del modello F24 deve preliminarmente installare sul proprio PC il software “F24 On Line” (scaricabile dalla sezione software del sito internet dell’agenzia delle entrate www.agenziaentrate.it).

Fase 3: COMPILAZIONE GUIDATA DEL MODELLO F24
Accedendo al software “F24 On Line” il contribuente potrà effettuare la compilazione telematica guidata del modello F24 (precedentemente fornito dal proprio consulente in forma cartacea).

Fase 4: PREPARAZIONE DEL FILE DA INVIARE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Una volta terminata la compilazione del modello F24 tramite il software “F24 On Line” il contribuente deve “preparare” il file nel formato previsto per l’invio all’Agenzia delle Entrate utilizzando un ulteriore software denominato “File Internet” (per scaricare tale software è necessario utilizzare la password fornita dall’Agenzia delle Entrate). Nella preparazione del file occorre il codice PIN. Arrivati a questo punto:
· se il modello F24 è “a zero” il file può essere inviato
· se l'importo complessivo del modello comporta un saldo da versare, è necessario indicare anche le coordinate bancarie del conto di cui si è titolari per l'addebito delle somme dovute.

N.B. Con la comunicazione delle coordinate bancarie del conto corrente all'Agenzia delle Entrate, si autorizza l'Agenzia stessa a richiedere alla banca che detiene il conto l'addebito delle somme dovute relative ai modelli F24 inviati via Internet e si autorizza la Banca ad effettuarne il prelievo.

Fase 5: TRASMISSIONE TELEMATICA DEL MODELLO F24
Completata la preparazione del file contenente la richiesta di versamento, il contribuente deve accedere alla sezione “Invio” del sito http://fisconline.agenziaentrate.it/ (verrà richiesto di indicare il codice fiscale e la tua password) per trasmettere il file all’Agenzia delle Entrate.

Fase 6: STAMPA DELLE RICEVUTE
Per ogni pagamento effettuato attraverso “Fisconline” viene predisposta una ricevuta.
Le ricevute sono disponibili sul sito http://fisconline.agenziaentrate.it/ entro 24 ore dall'invio da parte dell'utente. Per controllare le ricevute occorre accedere alla sezione “Ricevute” del sito (verrà richiesta l’indicazione del codice fiscale e della password).
Nel caso in cui i dati non siano corretti, viene prodotta una comunicazione di scarto: in tal caso occorre rimuovere l'errore e ripetere l'operazione preparando NUOVAMENTE il file da trasmettere. Se l'importo complessivo del modello comporta un saldo da versare, viene prodotta una seconda ricevuta, anch'essa consultabile sul sito, riportante l’esito dell’addebito comunicato all'Agenzia dalla banca che detiene il conto corrente e, tramite Postel, viene inviata la quietanza (F24) del pagamento effettuato.

N.B. Le ricevute e le comunicazioni di scarto possono essere lette soltanto dalla persona "titolare" del PIN: se viene inviato con il codice fiscale del contribuente un versamento "preparato" con il PIN di un altro soggetto, comparirà il simbolo .
Non si tratta necessariamente di uno scarto, ma semplicemente di un avvertimento: l'utente che in quel momento ha avuto accesso al sito non può consultare la ricevuta pur avendo effettuato l'invio.

In merito al punto 3, va rammentato che l’Agenzia delle entrate, con comunicato stampa del 05.09.2006, ha confermato che i contribuenti che utilizzano il modello F24 elettronico tramite procedura home banking, assolvono regolarmente il nuovo obbligo di legge.

2006-09-11
Ulteriori novità Iva della manovra Prodi http://www.manfre.it/manfre_it/home.cfm/hurl/contenuto=2502/lingua=IT/manfre=News/manfre=Ulteriori_novita_Iva_della_manovra_Prodi.htm

La L. n.248/06, di conversione del D.L. n.223 dello scorso mese di luglio, introduce novità sostanziali e formali nel settore dell’imposta sul valore aggiunto. Di seguito si fornisce una prima e sintetica analisi delle aree di principale interesse, ulteriori rispetto al corposo intervento nel settore immobiliare.

Meccanismo del reverse charge
Al fine di evitare i sempre più diffusi problemi di mancato versamento dell’Iva, è prevista l’introduzione del meccanismo del reverse charge nei rapporti di appalto e subappalto del settore edile. La norma entrerà in vigore dopo il via libera della Commissione UE. Da tale data, l’esecutore del lavoro emetterà fattura senza applicazione dell’imposta ed il committente provvederà all’emissione di autofattura, ai sensi dell’art. 17 del DPR n.633/72.
I subappaltatori, che si troveranno in posizione di credito Iva strutturale, potranno godere di agevolazioni in sede di rimborso ed anche nell’utilizzo della compensazione, qualora il volume d’affari dell’anno precedente sia costituito – per almeno l’80% - da operazioni di subappalto.

Elenchi clienti e fornitori
Viene ripristinato l’obbligo di presentazione – esclusivamente in via telematica – degli elenchi clienti e fornitori, già per l’anno 2006. Il termine di scadenza è fissato al sessantesimo giorno successivo al termine di presentazione della comunicazione annuale dati Iva (29 aprile 2007). In sede di prima applicazione, l’elenco clienti riguarderà esclusivamente le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei soggetti titolari di partita Iva. Con apposito provvedimento saranno stabiliti il contenuto degli elenchi e le specifiche tecniche per l’invio.

Attribuzione del numero di partita Iva
A decorrere dalle richieste avanzate dal 1 novembre 2006, l’attribuzione del numero di partita Iva determina l’espletamento obbligatorio – per gli uffici - di alcune verifiche preliminari sulla base delle informazioni detenute nella banca dati dell’amministrazione; la possibilità di effettuare acquisti intracomunitari potrà essere subordinata – per alcune categorie di contribuenti – al rilascio di polizza fideiussoria della durata di 3 anni e di valore non inferiore a 50.000 euro. Gli uffici dell’Agenzia e la Guardia di Finanza potranno anche espletare una serie di controlli finalizzati al perfezionamento della procedura, anche nei periodi antecedenti l’entrata in vigore della disposizione.

Regime di franchigia Iva dal 2007
I contribuenti che prevedono di realizzare un volume d’affari non superiore a 7.000 euro e di non effettuare operazioni di esportazione, non potranno essere considerati normali soggetti Iva, con conseguente esonero da tutti gli adempimenti, salvo quelli di numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e di certificazione e comunicazione telematica dei corrispettivi. E’ data la possibilità di optare per il regime ordinario e sono previsti specifici meccanismi per i transiti da e verso il particolare regime.

Certificazione delle operazioni attive e trasmissione telematica degli incassi
A decorrere dal prossimo anno 2007, i commercianti al dettaglio, anche della grande distribuzione e coloro che effettuano prestazioni di servizi, dovranno trasmettere all’amministrazione, distintamente per punto vendita, l’ammontare degli incassi giornalieri, utilizzando anche specifici collegamenti con il registratore di cassa. E’ previsto un bonus di 100 € per l’adattamento degli apparecchi alle nuove esigenze, utilizzabile in compensazione.
La prima trasmissione, da effettuarsi entro il mese di luglio 2007, riguarderà gli incassi dei precedenti mesi.

Agevolazioni 41%
Viene introdotto l’obbligo di separata indicazione dell’ammontare della manodopera sulle fatture per le opere che danno diritto all’agevolazione; è stata reintrodotta la riduzione dell’aliquota Iva agevolata al 10% sulle opere di manutenzione straordinaria, ma solo a decorrere dalle operazione effettuate dal prossimo 1 ottobre 2006. Pertanto, può essere consigliabile attendere ad emettere la fattura, salvo non si riceva il pagamento della prestazione. Contestualmente alla modifica dell’Iva, è stata ridotta la misura del bonus fiscale dal 41 al 36%, con verifica del limite di spesa di 48.000 euro per fabbricato, indipendentemente dal numero dei comproprietari.

Detrazione Iva sulle auto
Nell’ambito delle azioni di contrasto all’elusione fiscale, viene prevista l’emanazione di un apposito provvedimento con il quale verranno individuate le categorie di veicoli che, pur essendo immatricolati come autocarri, non daranno diritto alla detrazione dell’imposta (il riferimento non è solamente ai SUV, ma anche a tutti i mezzi in relazione ai quali la particolare immatricolazione non ne preclude, di fatto – l’utilizzo “normale”, quali ad esempio i monovolume).

Modifica delle aliquote Iva
Nel caso di ingresso libero con consumazione obbligatoria nelle sale da ballo si rende applicabile l’aliquota del 20%.
E’ stata elevata, inoltre, l’aliquota applicabile sui servizi di telefonia pubblica, che passa dal 10 al 20%. Nella versione definitiva della norma, invece, sono state espunte le altre modifiche alle aliquote (settore dei dolciumi, cioccolata ecc.) con l’insorgere di alcune difficoltà di coordinamento per la gestione del periodo transitorio.





2006-09-08
Novità sugli immobili http://www.manfre.it/manfre_it/home.cfm/hurl/contenuto=2476/lingua=IT/manfre=News/manfre=Novita_sugli_immobili.htm

La Manovra Prodi definitiva

Oggetto: IMMOBILI - IVA, REGISTRO E IMPOSTE IPOCATASTALI – LE NOVITA’ PER LOCAZIONI E CESSIONI DI IMMOBILI

La conversione in legge del D.L. n.223/06 (c.d. Manovra –bis) ha comportato l’introduzione di numerose variazioni nel meccanismo di imposizione indiretta delle operazioni di cessione e locazione (anche finanziaria) di immobili.
In via generale, è possibile affermare che la nuova regola è quella dell’applicazione del regime di esenzione, salvo particolari ipotesi in cui è obbligatorio applicare l’imposta (con le aliquote di legge) ed altre in cui è lasciata la facoltà, al soggetto attivo, di esplicitare una opzione per l’applicazione del tributo.
Oltre ad assimilare le novità introdotte a livello normativo, sarà importante:
• capire come “regolare” le fatturazioni effettuate, sempre in esenzione, nel periodo di vigenza del testo originario del D.L. (dal 04.07.2006 al 11.08.2006);
• verificare la corretta modalità di esplicitazione dell’opzione relativa alle locazioni (visto che nel caso delle cessioni si dovrà attendere l’atto definitivo di vendita);
• comprendere come verrà materialmente applicata la rettifica della detrazione per quei soggetti che dovranno confrontarsi con l’istituto per obbligo (derivante dalla tipologia di attività) oppure a seguito della mancata opzione;
questioni che, probabilmente, saranno analizzate dall’Agenzia in sede di emanazione di un apposito provvedimento da approvare entro la data del prossimo 15.09.2006 e di altri chiarimenti di prassi che paiono indispensabili.
Di seguito si riassumono le novità intervenute, poi inserite in una tabella di sintesi aggiornata con le indicazioni della C.M. 27/E emanata dall’Agenzia in data 04.08.2006.

Regime dello locazioni (anche finanziarie) di immobili
La nuova impostazione richiede di operare una radicale distinzione in relazione alla tipologia di immobile oggetto della locazione; infatti:
• per gli immobili abitativi, la locazione è sempre esente, anche se posta in essere dal costruttore in attesa della rivendita, e sconta imposta di registro nella misura del 2% del canone annuo pattuito (i contratti in essere dovranno essere registrati secondo le indicazioni dell’Agenzia, con pagamento del tributo in relazione ai canoni pattuiti per il periodo dal 04.07.2006 sino – probabilmente – alla scadenza della annualità)
• per gli immobili strumentali, la locazione può essere:
- soggetta ad Iva del 20% per obbligo di legge e ad imposta di registro dell’1%, se il conduttore è un soggetto privato o che detrae l’imposta con un pro rata non superiore al 25%;
- soggetta ad Iva del 20% per libera opzione del proprietario, se è stata effettuata l’opzione in sede di stipula del contratto (o, per i contratti in corso, secondo le indicazioni dell’Agenzia) e se il conduttore è un soggetto diverso da quelli menzionati al punto precedente;
- esente Iva ai sensi dell’art. 10, punto 8 del DPR n.633/72, se non ricorre alcuna ipotesi che obbliga all’applicazione del tributo e se il proprietario decide di non manifestare l’opzione.

Regime Iva delle cessioni di immobili
Il trattamento tributario dipende da due differenti variabili: una soggettiva (il cedente può essere, o meno, colui che ha costruito l’immobile o vi ha realizzato opere di ripristino nei 4 anni precedenti) ed una oggettiva (tipologia di fabbricato compravenduto).
Nello specifico:
• per i fabbricati abitativi:
- se il cedente è il costruttore o il realizzatore di interventi di recupero, con lavori ultimati da meno di 4 anni, l’operazione è soggetta ad Iva (ad aliquota del 4, 10 o 20% a seconda della ricorrenza dei requisiti prima casa in capo all’acquirente ed alla tipologia di fabbricato), a imposta di registro in misura fissa (168€) e ad imposte ipotecarie a catastali in misura fissa (€ 168 + 168);
- se il cedente è il costruttore o chi ha effettuato lavori di ripristino con lavori ultimati da oltre 4 anni, oppure qualsiasi altro soggetto titolare di partita Iva, la cessione è esente ai sensi dell’art. 10, punto 8-bis del DPR n.633/72, sconta imposta di registro in misura proporzionale, con aliquota del 3% se sussistono i requisiti prima casa (oltre ad ipocatastali in misura di 168 + 168 €), oppure con aliquota del 7% negli altri casi (maggiorata di un ulteriore 3 % a titolo di imposte ipocatastali).
• Per i fabbricati strumentali:
- se il cedente è il costruttore o il realizzatore di interventi di recupero, con lavori ultimati da meno di 4 anni, l’operazione è soggetta ad Iva (ad aliquota del 20% per il costruttore o 10% per chi ha effettuato il ripristino), a imposta di registro in misura fissa (168€) e ad imposte ipotecarie a catastali in misura del 4%, salvo il caso dei fondi immobiliari chiusi, delle banche o delle società di leasing che beneficeranno di una riduzione al 2%, ma solo per le transazioni poste in essere dal 01.10.2006;
- se il cedente è il costruttore o chi ha effettuato lavori di ripristino con lavori ultimati da oltre 4 anni, oppure qualsiasi altro soggetto titolare di partita Iva, la cessione può essere:
- soggetta ad Iva per obbligo di legge (al 10 o al 20% come sopra) se l’acquirente è un soggetto privato oppure un contribuente Iva con pro rata di detraibilità non superiore al 25%, scontando imposta di registro in misura fissa di euro 168,00 ed ipocatastali del 4%, salvo il caso di fondi immobiliari chiusi, banche e società di leasing che, dal 01.10.2006, potranno godere di una riduzione al 2%;
- soggetta ad Iva per opzione del venditore, da esercitarsi nell’atto notarile di trasferimento, se non ricorrono le casistiche specifiche di cui sopra, oltre ad imposta di registro in misura fissa di 168 € ed ipocatastali in misura proporzionale del 4%, salvo il caso di fondi immobiliari chiusi, banche e società di leasing che, dal 01.10.2006, potranno godere di una riduzione al 2%;
- è esente ai sensi dell’art. 10, punto 8-ter del DPR n.633/72 in tutti gli altri casi, e sconta imposta di registro in misura fissa di 168 € ed ipocatastali in misura proporzionale del 4%, salvo il caso di fondi immobiliari chiusi, banche e società di leasing che, dal 01.10.2006, potranno godere di una riduzione al 2%


Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

 

 

DISCIPLINA IMMOBILI DL 223/2006

 

 

Operazione

 

Locatore

 

Conduttore

 

Regime Iva

 

Registro

 

Ipo-catastali

 

LOCAZIONE (COMPRESI I LEASING) DI IMMOBILI ABITATIVI

 

 

Punto 8 art. 10

 

DPR 633/72

 

Tutti i soggetti che agiscono nell’esercizio di imprese, arti e professioni

 

Chiunque (soggetti passivi e privati)

 

Esenti

 

2%

 

 

LOCAZIONE (COMPRESI I LEASING) DI IMMOBILI STRUMENTALI

 

 

Punto 8 art. 10

 

DPR 633/72

 

Tutti i soggetti che agiscono nell’esercizio di imprese, arti e professioni

 

IPOTESI OGGETTIVE

 

·          soggetti con detraibilità fino al 25%

 

·          operatori non soggetti passivi o privati

 

 

20%

 

 

1%

 

 

·          Altri soggetti se il locatore ha manifestato l’opzione per l’imponibilità della locazione

 

·          Altri soggetti se il locatore NON ha manifestato l’opzione per l’imponibilità della locazione

 

 

Esenti

 

 

 

1%

 

 

Operazione

 

Cedente

 

Acquirente

 

Regime Iva

 

Registro

 

Ipo-catastali

 

 

CESSIONE DI FABBRICATI ABITATIVI

 

 

Punto 8-bis 

 

art. 10 DPR 633/72

 

 

Imprese costruttrici o di ripristino che hanno ultimato gli interventi da meno di 4 anni

 

 

Chiunque

 

 

4% (prima casa)

 

10% (seconda casa)

 

20% (lusso)

 

 

168 €

 

 

168 + 168 €

 

 

Altri soggetti passivi di imposta

 

 

Chiunque

 

 

Esenti

 

 

3% (prima casa)

 

 

 

168 + 168 €

 

 

7% (seconda casa)

 

 

2%+1% = 3%

 

 

CESSIONE DI FABBRICATI STRUMENTALI (**)

 

 

Punto 8-ter

 

art. 10 DPR 633/72

 

 

Imprese costruttrici o di ripristino che hanno ultimato gli interventi da meno di 4 anni

 

 

Chiunque

 

 

10% (ripristino)

 

20%

 

 

 

 

168 €

 

 

3%+1% = 4% (*)

 

 

Altri soggetti passivi di imposta, comprese le imprese costruttrici o di ripristino per gli immobili ultimati da oltre 4 anni

 

 

IPOTESI OGGETTIVE

 

·          soggetti con detraibilità fino al 25%

 

·          operatori non soggetti passivi o privati

 

 

10% (ripristino)

 

20%

 

 

 

 

168 €

 

 

3%+1% = 4% (*)

 

·          Altri soggetti se il cedente ha manifestato l’opzione per l’imponibilità della cessione

 

·          Altri soggetti se il cedente NON ha manifestato l’opzione per l’imponibilità della cessione

 

 

Esenti

 

 

168 €

 

 

3%+1% = 4% (*)

 

NOTE

 

(*) Per gli acquisti e le cessioni in cui siano parte fondi immobiliari chiusi, banche, altri intermediari e società di leasing, la percentuale delle imposte ipotecarie e catastali è dell’1,50% + 0,50% = 2% (per acquisti e cessioni effettuati  a decorrere dal 1° ottobre 2006).

 

(**) Per i contratti di leasing, all’atto del riscatto, l’imposta di registro proporzionale pagata sulla locazione finanziaria potrà essere portata a scomputo di quanto dovuto a titolo di imposte ipotecarie e catastali.

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

2006-09-07
Qualifica di amministratore di società http://www.manfre.it/manfre_it/home.cfm/hurl/contenuto=2475/lingua=IT/manfre=News/manfre=Qualifica_di_amministratore_di_societa.htm

La Camera di Commercio di Milano ha ammesso l’iscrizione nel registro delle imprese di atti costitutivi di Srl che prevedono come amministratore unico un’altra Srl. Una novità assoluta per la quale non esistono precedenti giurisprudenziali.

2006-09-05
F24 on line dal 1° di ottobre http://www.manfre.it/manfre_it/home.cfm/hurl/contenuto=2470/lingua=IT/manfre=News/manfre=F24_on_line_dal_1°_di_ottobre.htm

L’articolo 37, comma 49, del decreto stabilisce che i soggetti titolari di partita IVA dal 1° ottobre 2006 sono obbligati ad effettuare i versamenti fiscali e previdenziali dovuti ai sensi degli articoli 17, comma 2, e 28, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, esclusivamente mediante modalità telematiche, anche servendosi di intermediari.
Pertanto dal 1° ottobre 2006 tutti i contribuenti IVA per effettuare il versamento delle imposte e dei contributi in via telematica dovranno alternativamente a loro scelata:
1) utilizzare il modello telematico F24 on line sui sito internet della propria banca;
2) oppure rivolgersi al proprio studio commercialista che in qualità di intermediaro abilitato, provvederà al versamento telematico delle imposte.

Restano, comunque, esclusi dall’obbligo del versamento delle imposte e dei contributi con modalità telematiche i contribuenti non titolari di partita IVA, che potranno effettuare i versamenti con modello F24 presso gli sportelli bancari.

2006-09-05
Chiusura per ferie dal 14/08 al 20/08 http://www.manfre.it/manfre_it/home.cfm/hurl/contenuto=2360/lingua=IT/manfre=News/manfre=Chiusura_per_ferie_dal_14/08_al_20/08.htm

Con la presente informiamo la gentile clientela che lo studio chiuderà per ferie dal 14/08/2006 al 20/08/2006, le eventuali  scadenze  relative a tale periodo sono già disponibili nella vostra area privata all'interno del sito.

2006-08-01
Manovra Prodi http://www.manfre.it/manfre_it/home.cfm/hurl/contenuto=2318/lingua=IT/manfre=News/manfre=Manovra_Prodi.htm

Sarà deducibile il canone di leasing solo nell’ipotesi in cui il contratto di locazione abbia durata almeno pari alla vita utile del bene così come stabilita dalla applicazione dei coefficienti ministeriali; così oltre alla limitazione quantitativa già prevista in termini percentuali e assoluti, occorrerà ora stare attenti anche alla durata del contratto, per evitare che la possibilità di rendere fiscalmente rilevanti i costi sostenuti sfumi completamente. Questa la previsione del nuovo comma 6 bis del D.L. n. 233 che l’emendamento del governo intende introdurre.

2006-08-01
Frode fiscale http://www.manfre.it/manfre_it/home.cfm/hurl/contenuto=2243/lingua=IT/manfre=News/manfre=Frode_fiscale.htm

Non sono sufficienti semplici indizi ai fini dell’accertamento per frode fiscale: è quanto stabilisce una recente sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Genova.
Nell’ipotesi in cui l’Ufficio ritenga che le fatture contabilizzate da un’impresa siano relative ad operazioni inesistenti, non spetta al contribuente provare il contrario bensì è compito dell’amministrazione finanziaria dimostrare che le operazioni stesse non siano mai state poste in essere (Commissione Tributaria Provinciale di Genova n. 65 del 12 aprile 2006)

2006-07-12
Limitazioni uso contante compensi professionisti http://www.manfre.it/manfre_it/home.cfm/hurl/contenuto=2240/lingua=IT/manfre=News/manfre=Limitazioni_uso_contante_compensi_professionisti.htm

L’art. 35, comma 12 del D.L. 04/07/2006 n. 223 introduce l’obbligo per gli esercenti arti e professioni di tenere uno o più conti bancari o postali sui quali far affluire gli incassi e i prelievi professionali. La disposizione si propone di introdurre un meccanismo di duplice corrispondenza basato sulle seguenti equazioni:
1. Totale fatture emesse al netto delle ritenute = Totale incassi
2. Totale fatture di acquisto = Totale prelevamenti
Queste equazioni però non possono esaurire tutte le possibili causali che danno luogo ai movimenti finanziari nella gestione di uno studio professionale.
L’esecutivo interviene ed integra le norme che regolano la tenuta delle scritture contabili degli esercenti arti e prefessioni.
La norma stabilisce limitazioni all’uso del contante, nell’esecuzione dei pagamenti a favore dei professionisti, limitandolo ai soli casi d’incasso non superiori a 100 Euro.

2006-07-12
Novità IVA D.L. 223 del 04/07/06 http://www.manfre.it/manfre_it/home.cfm/hurl/contenuto=2239/lingua=IT/manfre=News/manfre=Novita_IVA_D_L__223_del_04/07/06.htm

Tutti i soggetti IVA dovranno trasmettere in via telematica il modello UNICO.
In particolare, dal 1 ottobre 2006 tutti i soggetti con partita IVA dovranno pagare le imposte e i contribuenti con modalita’ telematiche.
Non si potrà più dunque presentare il modello cartaceo F23 o F24 presso le banche per pagare le somme dovute a titolo d’imposte.
Il Decreto Legge n. 223 ha introdotto anche delle novità riguardo l’ICI in generale per quanto riguarda la dichiarazione e il versamento e in particolare riguardo gli Enti non commerciali.
Dal 2007 non deve più essere presentata la dichiarazione ICI né la comunicazione sostitutiva prevista dal Comune, dovrà essere utilizzato il modello UNICO o il modello 730 per la liquidazione dell’imposta.
In particolare, per gli enti non commerciali l’esenzione da ICI per gli immobili detenuti viene circoscritta unicamente alle attività svolte dall’Ente che non hanno natura commerciale.
Il D.L. prevede importanti novità anche per quanto riguarda la determinazione del reddito degli esercenti arti e professioni, avvicinandola alla determinazione del reddito d’impresa. In particolare, concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo:
1. le plusvalenze/minusvalenze realizzate attraverso la cessione a titolo oneroso di beni strumentali, esclusi immobili e oggetti d’arte, di antiquariato e da collezione;
2. i corrispettivi percepiti dalla cessione dalla clientela o di elementi immateriali riferibili all’attività professionale;
3. è prevista inoltre l’integrale deducubilità delle spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi.
Il Decreto Legge concede anche agli uffici un termine più lungo (doppio) per tutte quelle fattispecie in cui i verificatori e/o gli accertatori hanno inoltrato la notizia di reato alla Procura della Repubblica.



2006-07-12
Manovra Prodi http://www.manfre.it/manfre_it/home.cfm/hurl/contenuto=2203/lingua=IT/manfre=News/manfre=Manovra_Prodi.htm

Per combattere l’evasione emanate numerose norme fiscali in materia di: società non operative, indeducibilità degli ammortamenti sui terreni, trasparenza fiscale, ammortamento dei marchi, indeducibilità delle minusvalenze sui beni assegnati, perdite in caso di operazioni straordinarie, dividendi esteri, stock optino, liquidazione dell’ici con il mod. 730 o Unico.
Inoltre eliminazione della regola “2 su 3” riguardante gli studi di settore, per i professionisti la tassazione delle plusvalenze su beni strumentali, obbligo di un conto corrente per l’attività professionale e reddito di lavoro dipendente prestato all’estero.
In materia di Iva molte le modifiche per combattere l’elusione e l’evasione fiscale: responsabilità solidale dell’appaltatore edile per il versamento dell’iva da parte del subappaltatore; obbligo annuale per tutti di trasmettere telematicamente l’elenco dei clienti e dei fornitori; obbligo per i commercianti al minuto di trasmettere settimanalmente o mensilmente per via telematica l’elenco dei corrispettivi; i trasferimenti immobiliari saranno assoggettati ad imposta di registro in misura proporzionale anziché ad iva.
Per favorire la liberalizzazione: scomparsa dei minimi tariffari per i professionisti; libera determinazione delle parcelle; possibilità per gli studi di professionisti di farsi pubblicità; vendita di farmaci nei supermercati, nuovo regime di licenze per i taxi; possibilità di creare società multidisciplinari.

2006-07-06
Spese mediche detraibili anche da un solo coniuge http://www.manfre.it/manfre_it/home.cfm/hurl/contenuto=2200/lingua=IT/manfre=News/manfre=Spese_mediche_detraibili_anche_da_un_solo_coniuge.htm

I genitori che sostengano spese mediche per un figlio a carico non sono tenuti a detrarle obbligatoriamente dai redditi di entrambi. La Corte di Cassazione ha infatti recentemente affermato che non esiste nessuna norma che obbliga ad suddividere fra i genitori le spese mediche sostenute per i figli minori.

2006-06-29
Imposta sul valore aggiunto http://www.manfre.it/manfre_it/home.cfm/hurl/contenuto=2189/lingua=IT/manfre=News/manfre=Imposta_sul_valore_aggiunto.htm

E’ illegittimo da parte dello Stato vietare la detrazione dell’Iva pagata sull’acquisto di autovetture non direttamente destinate all’attività principale di un’impresa in quanto in contrasto con il diritto comunitario.
Eventuali deroghe al diritto alla detrazione dell’imposta sono ammesse solo nei casi previsti dalla VI Direttiva Cee.

2006-06-27
Apporti di immobili ad un fondo immobiliare http://www.manfre.it/manfre_it/home.cfm/hurl/contenuto=2162/lingua=IT/manfre=News/manfre=Apporti_di_immobili_ad_un_fondo_immobiliare.htm

In caso di apporto ad un fondo immobiliare di una pluralità di immobili destinati prevalentemente alla locazione non si applica l’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’art. 3-quater del D.L. n. 220/2004.
L’operazione si configura infatti come un conferimento di azienda.

2006-06-20
Compensi esteri dei co.co.co. http://www.manfre.it/manfre_it/home.cfm/hurl/contenuto=2161/lingua=IT/manfre=News/manfre=Compensi_esteri_dei_co_co_co_.htm

Un soggetto residente in Italia che eroghi compensi ad un co.co.co. residente all’estero deve sempre assoggettare le somme corrisposte a ritenuta fiscale del 30%, indipendentemente dal paese nel quale vengono rese materialmente le prestazioni. Salvo che non siano state stipulate tra l’Italia ed il paese estero di residenza del lavoratore convenzioni contro le doppie imposizioni.

2006-06-20
Accomandatari, deduzione perdite riservata. http://www.manfre.it/manfre_it/home.cfm/hurl/contenuto=2157/lingua=IT/manfre=News/manfre=Accomandatari,_deduzione_perdite_riservata_.htm

La Corte di Cassazione ha stabilito che solo i soci accomandatari possono portare in deduzione le perdite eccedenti il capitale sociale, per l’intero e non solo nella misura corrispondente alla loro partecipazione nella società.

2006-06-15
Una novità in materia di cessione quote http://www.manfre.it/manfre_it/home.cfm/hurl/contenuto=2156/lingua=IT/manfre=News/manfre=Una_novita_in_materia_di_cessione_quote.htm

Il Comitato Consultivo Applicazione Norme Antielusive ha stabilito che la cessione di quote di una società di persone con successivo scioglimento della compagine non è antielusiva; l’operazione tuttavia non può essere fatta in regime di neutralità fiscale ma determina la tassazione sul valore normale dei beni della S.n.c.

2006-06-15
Nuovo bonus famiglie per i pc http://www.manfre.it/manfre_it/home.cfm/hurl/contenuto=2155/lingua=IT/manfre=News/manfre=Nuovo_bonus_famiglie_per_i_pc.htm

Il Ministero dell’Innovazione e delle Tecnologie ha fissato 200 Euro di sconto a 47.000 famiglie per l’acquisto di un pc. Si riaprono così i fondi per il bonus “pc alle famiglie” destinato esclusivamente ai nuclei familiari che nel 2004 hanno avuto un reddito inferiore a 15.000 Euro. A dare il via all’operazione è il Decreto del Ministero per l’Innovazione e le Tecnologie del 7 marzo 2006, pubblicato nella G.U. n. 134 del 12.06.2006. Rispetto alla 1° edizione dell’agevolazione (avvenuta 2 anni fa) i potenziali beneficiari sono stati ridotti di quasi 1/3. I soldi messi a disposizione dal Ministero, infatti, questa volta ammontano a 9,5 milioni di euro. Per approfittare del progetto c’è tempo un anno, a condizione che i fondi siano ancora disponibili. Il bonus dà diritto all’acquisto di un personal computer, con uno sconto di 200 €., Iva inclusa, cumulabile ad ogni eventuale sconto commerciale.

2006-06-15
Notifiche facilitate http://www.manfre.it/manfre_it/home.cfm/hurl/contenuto=2154/lingua=IT/manfre=News/manfre=Notifiche_facilitate.htm

La Corte di Cassazione ha affermato che devono ritenersi validi gli avvisi consegnati ad una persona di famiglia, anche se non è convivente ma capitata per caso nel domicilio fiscale. La Corte ha applicato il principio secondo cui la consegna della copia dell’atto a persona di famiglia, prevista dall’art. 139 c.p.c. non richiede l’ulteriore requisito della convivenza familiare.

2006-06-15
Inefficacia di un contratto a progetto fittizio http://www.manfre.it/manfre_it/home.cfm/hurl/contenuto=2101/lingua=IT/manfre=News/manfre=Inefficacia_di_un_contratto_a_progetto_fittizio.htm

Il Tribunale di Milano, con una recentissima sentenza, ha stabilito che un contratto a progetto è fittizio e quindi invalido in due casi : quando manca l’individuazione del progetto e quando manca l’indicazione formale del contenuto del progetto o programma nel contratto e quando mancano in concreto questi ultimi, per mancata corrispondenza dell’attività di fatto svolta a quanto previsto dal contratto.

2006-06-12
I subagenti sono esclusi dall'Enasarco. http://www.manfre.it/manfre_it/home.cfm/hurl/contenuto=2100/lingua=IT/manfre=News/manfre=I_subagenti_sono_esclusi_dall_Enasarco_.htm

Il Ministero del Lavoro, rispondendo ad un interpello formulato dall’automobile club di Udine, ha stabilito che i subagenti di assicurazione dal 1° giugno 2006 non devono essere iscritti all’Enasarco.

2006-06-12
Illegittimi gli accertamenti basati sui parametri http://www.manfre.it/manfre_it/home.cfm/hurl/contenuto=2099/lingua=IT/manfre=News/manfre=Illegittimi_gli_accertamenti_basati_sui_parametri.htm

La Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con una recentissima sentenza, ha stabilito che gli accertamenti basati sui parametri sono nulli perché illegittimi. Con queste conclusioni la Commissione Tributaria regionale del Lazio ha confermato la decisione dei primi giudici, stabilendo l’illegittimità dell’intera procedura di accertamento. Alla base di questa decisione vi è la circostanza che sia il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29.01.1996, sia il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27.03.1997, sono stati emanati in assenza del preventivo parere del Consiglio di Stato, comportando in tal modo una illegittimità sostanziale dei provvedimenti così emanati ; il citato parere è stato previsto dall’art. 17 della Legge n. 400/88 ed è necessario per tutti gli atti di natura regolamentare. La disposizione che consente ai giudici tributari di disapplicare il regolamento è contenuta nell’art. 7, comma 5 del D.P.R. 546/92. Infatti, secondo i giudici romani, i quali si rifanno alla giurisprudenza della Corte di cassazione, i regolamenti sono espressione di potestà normativa attribuita alla amministrazione secondaria rispetto alla potestà legislativa e disciplinano in astratto i tipi di rapporti giuridici mediante una regolazione attuativa ed integrativa della Legge. Questo principio espresso dalla Suprema Corte dimostra inequivocabilmente che i regolamenti ministeriali, per essere ritenuti legittimi, necessitano del parere del Consiglio di Stato, esigendo, nel contempo la preventiva comunicazione al presidente del Consiglio dei Ministri.

2006-06-12
Interessi deducibili se inerenti http://www.manfre.it/manfre_it/home.cfm/hurl/contenuto=2098/lingua=IT/manfre=News/manfre=Interessi_deducibili_se_inerenti.htm

La Corte di Cassazione, con una recentissima sentenza, ha stabilito che ai fini fiscali occorre che sia rispettato il principio di inerenza degli interessi passivi pagati dalle imprese con l’attività esercitata, non essendo sufficiente il fatto che il debito sia stato contratto nell’ambito dell’attività di impresa. Questo principio, fissato dalla Corte di Cassazione, innova rispetto ad orientamenti precedenti. La nuova sentenza richiede un ulteriore requisito per la deducibilità degli interessi, ossia che l’attività di impresa sia comunque esercitata. La Corte riconosce che gli interessi passivi non possono essere considerati oneri accessori di diretta imputazione a specifici ricavi e si riferiscono invece all’attività dell’impresa nel suo complesso , ma nel momento in cui tale attività muta radicalmente, anche l’origine e la destinazione dei finanziamenti deve essere analizzato alla luce delle novità intervenute in quanto occorre sempre e comunque un collegamento tra reddito imprenditoriale e componente negativo detraibile.

2006-06-12
Presenza in sede del titolare di un bar http://www.manfre.it/manfre_it/home.cfm/hurl/contenuto=2086/lingua=IT/manfre=News/manfre=Presenza_in_sede_del_titolare_di_un_bar.htm

Il Ministero delle Attività Produttive ha stabilito, con una recentissima Circolare, che il titolare di un bar o di un ristorante deve stare presente in sede. Infatti la legge 287/91 stabilisce che le autorizzazioni di polizia (quali la licenza di somministrazione) sono personali ed obbligano ad una conduzione personale dell’esercizio. L’unico caso in cui è ammessa la rappresentanza è quello della somministrazione di alimenti e bevande ed in questo caso il rappresentante deve possedere degli specifici requisiti professionali.

2006-06-06
Rettifiche illegittime http://www.manfre.it/manfre_it/home.cfm/hurl/contenuto=2083/lingua=IT/manfre=News/manfre=Rettifiche_illegittime.htm

La Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con una recentissima sentenza, ha stabilito che una rettifica induttiva Iva, basata esclusivamente su alcuni documenti extracontabili rinvenuti presso un fornitore, è illegittima. Su queste conclusioni, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, riformando completamente la decisione dei primi giudici, che avevano rigettato il ricorso, ha annullato la rettifica Iva, eseguita illegittimamente nei confronti del contribuente, perché basata esclusivamente sul rinvenimento di alcune agende , riportanti delle cifre e dei nominativi in modo uniforme. Queste agende, secondo il parere della Commissione Tributaria, non possono assurgere al rango di documento di cui all’art. 55 del D.P.R. 633/72, in quanto, trattandosi di meri brogliacci, in cui sono riportati soltanto dei nomi e delle cifre senza altri dati o riferimenti che consentano di ricostruire delle prove certe, rimangono prive dei minimi attributi formali.

2006-05-30
Costi black list http://www.manfre.it/manfre_it/home.cfm/hurl/contenuto=2082/lingua=IT/manfre=News/manfre=Costi_black_list.htm

Il Comitato Consultivo Applicazione Norme Antielusive con un recentissimo parere ha stabilito che per dedurre i costi relativi ad operazioni con imprese residenti in Paesi a fiscalità privilegiata (art. 110 comma 10 D.P.R. n. 917/1986) bisogna provare non solo l’esistenza formale della società estera ma anche lo svolgimento di un’attività commerciale effettiva, ai sensi dell’art. 2195 c.c., tramite una struttura organizzativa idonea.

2006-05-30
Accertamento Irpeg e Ilor http://www.manfre.it/manfre_it/home.cfm/hurl/contenuto=2075/lingua=IT/manfre=News/manfre=Accertamento_Irpeg_e_Ilor.htm

La Corte di Cassazione civile, con una recente sentenza, ha stabilito che i soci di una società di persone che abbiano avuto conoscenza legale dell’accertamento del maggior reddito ai fini applicativi dell’Ilor e dell’Irpeg, nei confronti della società, e l’Ufficio abbia loro notificato l’avviso di mora, quali soggetti illimitatamente e solidalmente responsabili del maggior debito d’imposta della società, senza che gli stessi abbiano impugnato l’avviso di accertamento, essi non possono lamentare l’indebita estensione, nei loro confronti, del giudicato formtosi nei confronti della società ed il successivo avviso di estensione di tale reddito pro quota ai fini applicativi dell’Irpef.

2006-05-29
Illegittima la cartella senza prova http://www.manfre.it/manfre_it/home.cfm/hurl/contenuto=2074/lingua=IT/manfre=News/manfre=Illegittima_la_cartella_senza_prova.htm

La Commissione Tributaria Provinciale di Torino ha deciso con una recente sentenza che una cartella di pagamento sia illegittima se manca la prova della preventiva comunicazione al contribuente. Ciò accogliendo il ricorso contro una cartella di pagamento emessa a seguito di liquidazione ax art. 36-bis del D.P.R. 600/1973 della dichiarazione dei redditi di un contribuente relativa all’anno di imposta 1998, con la quale venivano iscritte a ruolo le imposte risultanti dalla dichiarazione stessa di cui era stato omesso il versamento, con relativi interessi e sanzioni.

2006-05-29
Irpef- nuovi chiarimenti sulle detrazioni http://www.manfre.it/manfre_it/home.cfm/hurl/contenuto=2065/lingua=IT/manfre=News/manfre=Irpef_nuovi_chiarimenti_sulle_detrazioni.htm

L’Agenzia delle Entrate, con una recente Circolare, ha stabilito che i familiari fiscalmente a carico hanno diritto a detrazione per i premi assicurativi delle polizze sulla vita, non solo quando il familiare risulti assicurato dal contratto di assicurazione, ma anche quando sia parte contraente. Inoltre è stato stabilito che tra l’altro sono deducibili con determinati paletti le spese mediche corrisposte ai dietisti e ai chiropratici e che la denuncia del reddito dell’appartamento di due coniugi separati spetta al proprietario e non a chi ha ottenuto l’assegnazione dell’immobile dal giudice.

2006-05-25
Marginali: istanze al 31 Maggio http://www.manfre.it/manfre_it/home.cfm/hurl/contenuto=2064/lingua=IT/manfre=News/manfre=Marginali:_istanze_al_31_Maggio.htm

L’Agenzia delle Entrate, con un recente Provvedimento, ha stabilito il termine del 31 Maggio per i contribuenti, a cui risultano applicabili i 53 studi di settore, approvati con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 5 Aprile 2006, che intendano avvalersi, a partire dal periodo d’imposta 2006, del regime agevolato di cui all’art. 14 della Legge 23 Dicembre 2000 n. 388, entro cui essi possono presentare domanda all’ufficio locale competente in ragione del domicilio fiscale.

2006-05-25
Inail: casalinghe http://www.manfre.it/manfre_it/home.cfm/hurl/contenuto=2063/lingua=IT/manfre=News/manfre=Inail:_casalinghe.htm

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 Maggio 2006 il Decreto del 31 Gennaio 2006, che prevede una tutela Inail più ampia per le casalinghe. L’assicurazione comprende ora anche i casi di infortunio, per causa violenta o virulenta , che abbiano avuto per conseguenza la morte.

2006-05-25
Il Reddito va in capo all'usufruttuario http://www.manfre.it/manfre_it/home.cfm/hurl/contenuto=2062/lingua=IT/manfre=News/manfre=Il_Reddito_va_in_capo_all_usufruttuario.htm

Recentemente, con due risoluzioni, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che nelle società di persone ed in quelle di capitali, l’imputazione del reddito prodotto dalla società o i dividendi distribuiti restano fiscalmente in capo all’usufruttuario e non al nudo proprietario. Va conteggiata anche la quota con diritto parziario per verificare la natura qualificata o meno della partecipazione

2006-05-24
Una novità per le verifiche fiscali http://www.manfre.it/manfre_it/home.cfm/hurl/contenuto=2061/lingua=IT/manfre=News/manfre=Una_novita_per_le_verifiche_fiscali.htm

La Corte di Cassazione ha stabilito che se l’accertamento è già stato notificato la rettifica non può essere fatta per il solo motivo che, in un secondo momento, la Guardia di finanza ha svolto nuove indagini e fatto controlli incrociati con l’ufficio delle imposte. E’ necessario che emergano nuove prove, in grado di rovesciare la situazione. La Corte di cassazione ha affermato che i nuovi elementi devono essere ben motivati presso il contribuente perché questo sia messo in grado di difendersi e adeguatamente portati a conoscenza del destinatario, attraverso la motivazione di un nuovo atto. Il richiamo di tali elementi non può essere generico ma deve contenere una descrizione sia pure sintetica degli elementi stessi, al fine di consentire al contribuente un’adeguata difesa.

2006-05-24
Una novità in tema di tasse automobilistiche http://www.manfre.it/manfre_it/home.cfm/hurl/contenuto=2055/lingua=IT/manfre=News/manfre=Una_novita_in_tema_di_tasse_automobilistiche.htm

ACI e Agenzia delle Entrate hanno sottoscritto un accordo per la realizzazione e gestione di un nuovo Archivio nazionale delle tasse automobilistiche, ai fini di un più efficiente funzionamento del sistema tributario.

2006-05-22
Scissione parziale e proporzionale di spin off http://www.manfre.it/manfre_it/home.cfm/hurl/contenuto=2054/lingua=IT/manfre=News/manfre=Scissione_parziale_e_proporzionale_di_spin_off.htm

Con un recente parere il Comitato Consultivo Applicazione Norme Antielusive ha stabilito che la scissione parziale proporzionale di spin off deve essere sorretta da documentazione idonea a chiarire le prospettive future delle compagini sociali. Infatti anche nei confronti della scissa l’operazione può configurarsi come elusiva se maschera una cessione d’azienda attraverso l’attribuzione a terzi di quote di controllo.

2006-05-22
Malta- smantellamento delle società di favore http://www.manfre.it/manfre_it/home.cfm/hurl/contenuto=2046/lingua=IT/manfre=News/manfre=Malta_smantellamento_delle_societa_di_favore.htm

Il Governo Maltese ha accettato la raccomandazione UE di abolire gradualmente il regime fiscale di favore che veniva concesso alle International trading companies (Itc), come in precedenza fatto con le società irlandesi.

2006-05-19
Novità per i titolari di un sito web http://www.manfre.it/manfre_it/home.cfm/hurl/contenuto=2045/lingua=IT/manfre=News/manfre=Novita_per_i_titolari_di_un_sito_web.htm

L’Agenzia delle Entrate con una recente Risoluzione ha stabilito che se un soggetto Iva dispone di un proprio sito web relativo alla propria attività, deve indicare il proprio numero di partita Iva sulla home page del sito, ai sensi dell’art. 35, comma 1 del D.P.R. 633/1972, anche qualora l’utilizzazione sia a soli scopi pubblicitari.

2006-05-19
Ipoteca per credito di iva http://www.manfre.it/manfre_it/home.cfm/hurl/contenuto=2033/lingua=IT/manfre=News/manfre=Ipoteca_per_credito_di_iva.htm

In caso di debito derivante da infrazioni Iva, il contribuente deve pagare l’imposta ipotecaria prenotata a debito dall’Amministrazione finanziaria a seguito di iscrizione cautelativa di ipoteca su immobili di proprietà del contribuente.

2006-05-17
Sanzione del mancato versamento dell'Iva http://www.manfre.it/manfre_it/home.cfm/hurl/contenuto=2032/lingua=IT/manfre=News/manfre=Sanzione_del_mancato_versamento_dell_Iva.htm

La Corte di Cassazione con recente sentenza ha stabilito che gli inviti al pagamento disposti dall’art. 60, comma 6 del DPR 633/1972 devono considerarsi sostituiti dalle comunicazioni attualmente previste a seguito del controllo automatico delle dichiarazioni di cui all’art. 54-bis dello stesso decreto. E’ quindi legittimo il comportamento degli Uffici che hanno iscritto direttamente a ruolo l’Iva dichiarata da un contribuente nella propria dichiarazione ma non versata , senza procedere prima ad inviare un invito al pagamento.

2006-05-17
Ampliato il processo tributario http://www.manfre.it/manfre_it/home.cfm/hurl/contenuto=2031/lingua=IT/manfre=News/manfre=Ampliato_il_processo_tributario.htm

La sentenza penale favorevole al contribuente, pur non costituendo una prova dei fatti materiali controversi, può fornire in sede tributaria, elementi ed indizi utili ai fini del giudizio. Sulla base di queste motivazioni, la Commissione Regionale del Lazio, riformando completamente la decisione dei giudici di 1° grado, che avevano respinto il ricorso, ha precisato quali siano le disposizioni, in tema di efficacia del giudicato esterno, da osservare nel contenzioso tributario. I giudici di appello hanno ritenuto di dover prendere atto del provvedimento penale favorevole al ricorrente già depositato in primo grado, e da cui il primo consesso avrebbe potuto acquisire gli elementi probatori che di fatti scagionano completamente il contribuente.

2006-05-17
Una novità in materia di apprendistato http://www.manfre.it/manfre_it/home.cfm/hurl/contenuto=1951/lingua=IT/manfre=News/manfre=Una_novita_in_materia_di_apprendistato.htm

Vi è la possibilità che il contratto di apprendistato possa essere trasformato in contratto a tempo indeterminato. In questo caso, come stabilito dal Ministero del Lavoro, egli avrebbe diritto ad un ulteriore anno di agevolazioni contributive.

 

 

 

Il Ministero del Lavoro, con una recente nota, rispondendo ad un’istanza formulata dall’Ordine dei Consulenti del lavoro di Udine, ha chiarito che il contratto di apprendistato possa essere trasformato in contratto a tempo indeterminato anche prima del periodo di formazione previsto dal contratto collettivo.

In questo caso gli spetterà, a decorrere dal momento della trasformazione, un ulteriore anno di agevolazioni contributive.

 

2006-05-09
Una novità in tema di edificabilità di fatto http://www.manfre.it/manfre_it/home.cfm/hurl/contenuto=1943/lingua=IT/manfre=News/manfre=Una_novita_in_tema_di_edificabilita_di_fatto.htm

La Corte di Cassazione con sentenza n. 9131 del 19.04.2006 ha stabilito che il mancato inserimento di un’area in un piano urbanistico non ne elude l’edificabilità di fatto e quindi la sua rilevanza giuridica ai fini dell’imposta di Registro e dell’Invim.

 

2006-05-09
Disciplina fiscale delle società di ingegneria http://www.manfre.it/manfre_it/home.cfm/hurl/contenuto=1942/lingua=IT/manfre=News/manfre=Disciplina_fiscale_delle_societa_di_ingegneria.htm

Nelle società di ingegneri il corrispettivo dovuto dal soggetto che ha fruito della prestazione si configura come ricavo, conseguito nell’ambito dell’attività propria della società di ingegneria, che concorre alla determinazione del reddito d’impresa come componente positivo.

Ai fini di tale caratterizzazione si guarda unicamente al ruolo giuridico rivestito dal prestatore ovvero alla forma societaria.

Quindi ai compensi spettanti nelle società di progettazione non è applicabile la ritenuta sui redditi di lavoro autonomo o di altra specie. 

 

 

 

 

 

2006-05-09
Malattia del lavoratore insorta durante le ferie http://www.manfre.it/manfre_it/home.cfm/hurl/contenuto=1919/lingua=IT/manfre=News/manfre=Malattia_del_lavoratore_insorta_durante_le_ferie.htm

La Corte di Cassazione, con recente sentenza n. 8016/2006 ha stabilito che “il principio dell’effetto sospensivo di detto periodo, enunciato dal Giudice delle leggi con la sentenza n. 616 del 1987 e chiarito dalla stessa Corte con la sentenza n. 297 del 1990, non ha valore assoluto, ma tollera eccezioni, per l’individuazione delle quali occorre avere riguardo alla specificità degli stati morbosi denunciati e alla loro incompatibilità con l’essenziale funzione di riposo, recupero delle energie psicofisiche e ricreazione, propria delle ferie. Consegue che l’avviso, comunicato dal lavoratore, del suo stato di malattia, sul presupposto della sua incompatibilità con la finalità delle ferie, determina- dalla data di conoscenza di esso da parte del datore di lavoro- la conversione dell’assenza per ferie in assenza per malattia, salvo che il datore medesimo non provi l’infondatezza di detto presupposto, allegando la compatibilità della malattia con il godimento delle ferie; sicchè in tal caso il Giudice del merito deve valutare il sostanziale ed apprezzabile pregiudizio anche temporale che la malattia arrechi alle ferie e al beneficio che ne deve derivare anche in riferimento alla natura ed all’entità dello stato morboso ( Cass. Sez. un. 23 febbraio 1998 n. 1947).”

2006-05-08
Frodi a carosello http://www.manfre.it/manfre_it/home.cfm/hurl/contenuto=1914/lingua=IT/manfre=News/manfre=Frodi_a_carosello.htm

La Corte di Giustizia UE è determinata nel combattere l’evasione fiscale all’interno dell’UE, che si manifesta nelle cd. Frodi a carosello o a catena. Tali si attuano mediante l’intervento di una società spesso fittizia, detta anche “cartiera”, interposta tra cedente intracomunitario ed un cessionario nazionale: detta società intermedia acquista il bene in regime di non imponibilità dal fornitore CEE (poniamo per un prezzo di 10.000 euro) e rivende lo stesso bene al cessionario finale allo stesso prezzo da cui viene scomputata l’IVA ( nello stesso esempio 8.333 euro+ IVA 20%, 1667 euro per un totale di 10.000 Euro). La differenza di prezzo potrebbe costituire per l’acquirente un elemento indicativo della possibile esistenza di un’operazione irregolare. Tuttavia il comma 3 dell’art. 60-bis del Decreto 633/1972 prevede che il cessionario del bene possa documentalmente dimostrare che il prezzo inferiore dei beni è stato determinato in ragione di eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili o sulla base di specifiche disposizioni di legge e che comunque non è connesso con il mancato pagamento dell’imposta. La Corte di Giustizia delle Comunità Europee ha infatti stabilito, con sentenza del 12/01/2006, che una società, che pur avendo partecipato a sua insaputa a frodi di tipo carosello, ha comunque diritto al rimborso dell’IVA corrisposta a monte.

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2006-05-05
Slittano gli accertamenti bancari http://www.manfre.it/manfre_it/home.cfm/hurl/contenuto=1905/lingua=IT/manfre=News/manfre=Slittano_gli_accertamenti_bancari.htm

Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, con un recente provvedimento, ha prorogato rispettivamente al 30 giugno e 1° settembre 2006 i termini per l’attivazione di una casella di posta elettronica certificata ( Pec) e per la partenza del nuovo sistema elettronico ai fini delle indagini finanziarie on line.

2006-05-03
Fatture non contabilizzate reperite presso terzi http://www.manfre.it/manfre_it/home.cfm/hurl/contenuto=1895/lingua=IT/manfre=News/manfre=Fatture_non_contabilizzate_reperite_presso_terzi.htm

La Corte di Cassazione tributaria ha affermato con una recente sentenza che il contribuente ha l’onere di provare che le fatture emesse ma non contabilizzate, rinvenute presso terzi sono false, né sono validi elementi di prova il fatto che il contribuente abbia presentato querela di falso nei confronti di un supposto redattore delle fatture falsificate, né la pretesa non operatività della società, cui peraltro veniva imputato di essere una società cartolare che fattura operazioni inesistenti. Tale decisione si richiama ai principi processuali sull’onere della prova che verrebbero violati se il contribuente potesse discolparsi eccependo una mera falsità delle fatture, senza dimostrare concretamente che le fatture non rientrano nella regolare contabilità della sua azienda.

2006-05-02
Notifica negli accertamenti tributari http://www.manfre.it/manfre_it/home.cfm/hurl/contenuto=1892/lingua=IT/manfre=News/manfre=Notifica_negli_accertamenti_tributari.htm

La Corte di Cassazione recentemente ha seguito un indirizzo favorevole al contribuente nel giudicare quanto alla legittimità della notifica dell’atto impositivo. Ha ritenuto che sia illegittima la notifica eseguita dal messo comunale mediante deposito presso la casa municipale e successiva affissione dell’avviso di deposito nell’albo del Comune, laddove nella relazione di notificazione non sia stata indicata con precisione la causa dell’irreperibilità né il luogo specifico in cui siano state compiute le ricerche del destinatario.

2006-04-28
Non tutte le perdite su crediti sono deducibili http://www.manfre.it/manfre_it/home.cfm/hurl/contenuto=1888/lingua=IT/manfre=News/manfre=Non_tutte_le_perdite_su_crediti_sono_deducibili.htm

La Corte di Cassazione, con una recente sentenza del 12.03.06 ha stabilito che non sono deducibili, quali perdite, le somme relative a crediti nei confronti di una società sottoposta ad amministrazione controllata . Infatti per la Cassazione l’amministrazione controllata, a fini fiscali, non può essere equiparata alle altre procedure concorsuali. Infatti le altre procedure ( fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo nella forma vigente fino alla novella, amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi) presuppongono lo stato di insolvenza, esplicitamente richiesto come condizione per l’apertura e quindi l’accertamento giudiziale di una situazione economica e finanziaria che rende, se non certo, sicuramente molto improbabile la completa soddisfazione dei creditori.

2006-04-27
La nota spese vale se inerente http://www.manfre.it/manfre_it/home.cfm/hurl/contenuto=1887/lingua=IT/manfre=News/manfre=La_nota_spese_vale_se_inerente.htm

La Corte di Cassazione, con recente sentenza n. 6650 del 24.03.2006 ha stabilito che le note spese dei dipendenti, pur autorizzate, convalidate e liquidate dalla società imprenditrice, non costituiscono di per sé prova dell’inerenza della spesa all’attività produttiva. Infatti deve esistere anche una documentazione di supporto dalla quale possa ricavarsi, oltre che l’importo, anche la ragione della stessa.

2006-04-27
Problematico il rifiuto di una licenza commerciale http://www.manfre.it/manfre_it/home.cfm/hurl/contenuto=1884/lingua=IT/manfre=News/manfre=Problematico_il_rifiuto_di_una_licenza_commerciale.htm

La Corte di Cassazione, con una recente sentenza, ha interpretato la legge sul procedimento amministrativo nel senso che il Comune non possa ledere l’aspettativa di chi chiede una licenza, comunicandogli solo il rifiuto finale, ma non l’annullamento della procedura di concessione o del bando in virtù del quale era stata chiesta. In caso contrario dovrà corrispondere al richiedente il risarcimento del danno.

2006-04-21
Attenzione all'azione revocatoria fallimentare http://www.manfre.it/manfre_it/home.cfm/hurl/contenuto=1882/lingua=IT/manfre=News/manfre=Attenzione_all_azione_revocatoria_fallimentare.htm

Il Tribunale di Bari, con una recente sentenza ha stabilito che nella revocatoria fallimentare occorre la prova che le prestazioni eseguite e le obbligazioni assunte dal fallito sorpassino notevolmente ciò che a lui è stato dato o promesso. Vi deve essere cioè una notevole sproporzione tra prestazione e controprestazione tale da alterare il sinallagma contrattuale. Nel caso di specie questa alterazione, con specifico riferimento alle compravendite immobiliari, è stata ritenuta sussistente dalla giurisprudenza di merito (in tal senso Trib. Milano 07/02/1995 e Trib. Bari 16/04/1993) allorché la prestazione ricevuta dal fallito risulti inferiore di più di ¼ rispetto a quella da lui eseguita, conformemente del resto a quanto ritenuto dal legislatore nell’art. 67, co. 1 n. 1 .

2006-04-21
Una novità in materia di privacy http://www.manfre.it/manfre_it/home.cfm/hurl/contenuto=1880/lingua=IT/manfre=News/manfre=Una_novita_in_materia_di_privacy.htm

D’ora in poi il commercialista potrà essere nominato responsabile esterno per il trattamento dei dati personali da parte dell’impresa. E’ quanto afferma Giuseppe Fortunato, componente dell’autorità garante della privacy. In tal modo l’imprenditore evita di chiedere il consenso ai propri clienti e fornitori per il trattamento dei loro dati personali ma deve comunque vigilare e controllare il proprio responsabile esterno.

2006-04-20
Chiusura dello studio nel giorno 24 Aprile http://www.manfre.it/manfre_it/home.cfm/hurl/contenuto=1879/lingua=IT/manfre=News/manfre=Chiusura_dello_studio_nel_giorno_24_Aprile.htm

Lo studio Manfrè rimarrà chiuso Lunedì 24 Aprile.

2006-04-20
Nuovi tassi di usura http://www.manfre.it/manfre_it/home.cfm/hurl/contenuto=1872/lingua=IT/manfre=News/manfre=Nuovi_tassi_di_usura.htm

Per i tassi sui mutui a tasso fisso accesi dal 1° aprile fino al 30 giugno 2006 la soglia oltre la quale sono considerati usurai scende dal 7,74% al 6,24 %. I nuovi livelli per i tassi medi, fissati trimestralmente dalla Banca d’Italia, sono al 5,16% e al 4,16%, rispettivamente per i mutui a tasso fisso e per quelli a tasso variabile. Per essere definitivi usurai i tassi devono eccedere del 50% il tasso medio di riferimento come stabilito dall’art. 2 della legge n. 108/96. Questo provvedimento fissa la soglia di usura anche per altre operazioni di finanziamento : per le aperture di credito fino a 5 mila euro, per esempio la soglia passa a 19,305%, mentre per i crediti personali alle famiglie effettuati dalle banche al 9,09%.

2006-04-18
Basta una sola rata per il condono fiscale http://www.manfre.it/manfre_it/home.cfm/hurl/contenuto=1871/lingua=IT/manfre=News/manfre=Basta_una_sola_rata_per_il_condono_fiscale.htm

La Corte di Cassazione, sulla base della Legge Finanziaria 2003, ha stabilito il principio che, in tema di condono fiscale mediante rateizzazione dell’importo dovuto, ai fini della definizione della lite pendente, è sufficiente l’accettazione da parte dell’ufficio Tributario della domanda presentata dal contribuente, seguita dal versamento della prima delle rate nelle quali sia ripartito il pagamento.

2006-04-21
Un'ipotesi di litispendenza http://www.manfre.it/manfre_it/home.cfm/hurl/contenuto=1859/lingua=IT/manfre=News/manfre=Un_ipotesi_di_litispendenza.htm

La Corte di Cassazione Tributaria, con una recentissima pronuncia, ha deciso che, ove penda una controversia relativa al reddito di una società di persone, la separata controversia in cui si discuta, ai fini Irpef, del reddito percepito dal socio, deve essere obbligatoriamente sospesa ex art. 295 del codice di procedura civile fino alla formazione del giudicato nel processo relativo alla società, il quale è vincolante anche nel processo relativo al socio (deve essere perciò cassata con rinvio la sentenza che abbia accolto il ricorso del socio sulla scorta di una sentenza non definitiva favorevole alla società.

2006-04-13
Dopo l'Irap una nuova grana per il fisco italiano? http://www.manfre.it/manfre_it/home.cfm/hurl/contenuto=1835/lingua=IT/manfre=News/manfre=Dopo_l_Irap_una_nuova_grana_per_il_fisco_italiano.htm

La Legge Finanziaria 2006 ha prorogato di 1 anno (fino al 31/12/2006) il regime di in detraibilità dell’Iva riguardante ciclomotori, motocicli, autovetture ed autoveicoli aziendali. La Commissione europea ha chiesto spiegazioni al Governo italiano su tale decisione, infatti tale regime, nato nel ’79 per motivi congiunturali, non può durare così a lungo; inoltre viola le regole comunitarie che prevedono la detrazione integrale. Professionisti ed imprese italiane possono così presentare istanze di rimborso per gli ultimi 2 anni.

2006-04-10
Contributi a fondo perduto all’innovazione. http://www.manfre.it/manfre_it/home.cfm/hurl/contenuto=1831/lingua=IT/manfre=News/manfre=Contributi_a_fondo_perduto_all’innovazione_.htm

Programmi di adeguamento delle strutture e dell’organizzazione alle normative di sicurezza e igiene del lavoro delle piccole e medie imprese e dei settori agricolo e artigianale.
Bando 2006
Gli incentivi a sostegno dei programmi di adeguamento in attuazione del decreto legislativo 626/94 consistono in finanziamenti agevolati con contributi erogati dall’Inail.
L’ammontare delle risorse è di 60.373.878,00 Euro distribuite tra le Direzioni Regionali dell’Inail con i criteri previsti dall’art. 3 del Regolamento di attuazione.
Due sono le tipologie di finanziamento:
1) finanziamento in conto interessi a tasso zero
2) finanziamenti in conto capitale a fondo perduto.

Finanziamento in conto interessi a tasso zero
Il meccanismo prevede il sostegno economico attraverso finanziamenti agevolati, con copertura totale dei relativi interessi da parte dell’Inail, erogati da uno degli Istituti di credito elencati nel bando.
Il finanziamento sarà concesso a seguito di istruttoria amministrativa e tecnica da parte dell’Inail e di istruttoria bancaria da parte degli Istituti di credito, entro un limite minimo di Euro 154.937,00.
Assi di finanziamento
Per essere ammessi al finanziamento in conto interessi i programmi presentati dalle imprese dovranno essere ricompresi in uno o più dei seguenti assi:
- eliminazione di macchine prive di marcatura CE e loro sostituzione con macchine marcate CE, comprese le macchine per il sollevamento e la movimentazione dei carichi;
- acquisto, installazione, ristrutturazione e/o modifica di impianti, apparecchi e dispositivi per l’incremento del livello di sicurezza contro gli infortuni, la riduzione dell’esposizione dei lavoratori ad agenti chimici, fisici e biologici, l’eleiminazione o la riduzione dell’impiego di sostanze pericolose dal ciclo produttivo;
- installazione di dispositivi di monitoraggio dello stato dell’ambiente di lavoro al fine di controllare l’esposizione dei lavoratori ad agenti chimici, fisici e biologici;
- ristrutturazione e/o modifica strutturale degli ambienti di lavoro;
- implementazione di sistemi di gestione aziendale della sicurezza secondo parametri conformi alla normativa internazionale

Finanziamento in conto capitale
Integrativo del finanziamento agevolato in conto interessi
L’impresa che abbia fatto richiesta anche per tale finanziamento, una volta ammessa a quello in conto interesse, può ottenere che una parte dell’importo finanziato si trasformi a fondo perduto a carico dell’Inail.
Sono ammessi a tale tipo di sostegno solo i programmi che presentano caratteristiche di particolare valenza e qualità ai fini prevenzionali.
Saranno presi in esame, in particolare, i programmi relativi alla modifica o reingegnerizzazione di impianti e macchine riguardanti singoli reparti o l’intero processo produttivo, all’eleiminazione o riduzione dell’impiego di sostanze pericolose e ristrutturazioni impiantistiche che rispecchino l’innovazione dei processi tecnologici, attuando “soluzioni” che possano costituire punti di riferimento anche per altre imprese.

2006-04-07
Patti di famiglia per le successioni d'impresa http://www.manfre.it/manfre_it/home.cfm/hurl/contenuto=1824/lingua=IT/manfre=News/manfre=Patti_di_famiglia_per_le_successioni_d_impresa.htm

Il Codice Civile è stato modificato con l’introduzione nel nostro ordinamento dell’istituto del patto di famiglia, in deroga al divieto dei patti successori disposto dall’art. 458 c.c. Il patto di famiglia è un contratto con il quale l’imprenditore trasferisce in tutto o in parte l’azienda ed il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o parzialmente, le proprie quote ad uno o più discendenti. Il contratto deve essere concluso per atto pubblico, a pena di nullità. In caso di vizi del consenso il patto può essere impugnato dai partecipanti con azione che si prescrive nel termine di 1 anno anche mediante procura stragiudiziale.

2006-04-07
Ferie non monetizzabili http://www.manfre.it/manfre_it/home.cfm/hurl/contenuto=1810/lingua=IT/manfre=News/manfre=Ferie_non_monetizzabili.htm

La Corte di Giustizia UE con recentissima pronuncia ha stabilito, in merito all’organizzazione dell’orario di lavoro, che le ferie non godute nel corso di un rapporto di lavoro non possono essere “monetizzate” nell’anno successivo.

2006-04-07
Deduzioni, le note spese non servono http://www.manfre.it/manfre_it/home.cfm/hurl/contenuto=1805/lingua=IT/manfre=News/manfre=Deduzioni,_le_note_spese_non_servono.htm

La Corte di Cassazione, con una recentissima pronuncia, ha stabilito che le note spese che una società fa ai dipendenti, non sono prova di un costo deducibile. Infatti potrebbero celare accordi elusivi.

2006-04-07
I contratti tra CNR e UE sono esenti da Iva http://www.manfre.it/manfre_it/home.cfm/hurl/contenuto=1786/lingua=IT/manfre=News/manfre=I_contratti_tra_CNR_e_UE_sono_esenti_da_Iva.htm

L’Agenzia delle Entrate con una recentissima risoluzione ha stabilito che sono esenti da Iva i contratti che il CNR ha stipulato con l’UE riguardanti la ricerca scientifica, anche se appunto il CNR è un ente non commerciale ma istituzionale.

2006-04-06
Un'ipotesi di concorrenza sleale http://www.manfre.it/manfre_it/home.cfm/hurl/contenuto=1784/lingua=IT/manfre=News/manfre=Un_ipotesi_di_concorrenza_sleale.htm

Secondo una recentissima pronuncia della Cassazione civile vi è concorrenza sleale se viene imitata una caratteristica esteriore di un prodotto dotata di efficacia individualizzante e diversa dalla semplice forma funzionale

2006-04-06
No all'Iva per le cessioni di azienda http://www.manfre.it/manfre_it/home.cfm/hurl/contenuto=1780/lingua=IT/manfre=News/manfre=No_all_Iva_per_le_cessioni_di_azienda.htm

L’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n. 48/E del 3 Aprile 2006, ha stabilito, in conformità alla giurisprudenza europea, che la cessione di un marchio nell’ambito di una cessione di azienda non è soggetta ad Iva ma alla sola imposta di registro in base al valore commerciale.

2006-04-05
Entro il 10 Aprile i versamenti per le colf http://www.manfre.it/manfre_it/home.cfm/hurl/contenuto=1779/lingua=IT/manfre=News/manfre=Entro_il_10_Aprile_i_versamenti_per_le_colf.htm

Entro Lunedì 10 Aprile i datori di lavoro dovranno versare i contributi per i loro collaboratori domestici e familiari e denunciare le assunzioni riferite al primo trimestre 2006.

2006-04-05
Presenze ai seggi considerate giornate lavorative http://www.manfre.it/manfre_it/home.cfm/hurl/contenuto=1778/lingua=IT/manfre=News/manfre=Presenze_ai_seggi_considerate_giornate_lavorative.htm

Per i lavoratori che sono addetti al seggio (presidente, segretario, rappresentante di lista) l’assenza dal lavoro è un vero e proprio giorno lavorativo, che dà diritto al recupero immediato del riposo festivo (Corte Costituzionale- Sentenza n. 452/91).

2006-04-05
Iva- no alle detrazioni per le auto aziendali http://www.manfre.it/manfre_it/home.cfm/hurl/contenuto=1763/lingua=IT/manfre=News/manfre=Iva_no_alle_detrazioni_per_le_auto_aziendali.htm

Le auto aziendali non costituiscono oggetto dell’attività propria dell’impresa, ma sono solo indirettamente connesse ad essa e quindi prive dell’inerenza all’attività imprenditoriale, ciò anche quando tale attività necessita di continui spostamenti e contatti con la clientela.”
E’ quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con recentissima sentenza n. 4230 del 24.02.06, in accordo con la giurisprudenza europea, sancendo l’assenza per esse della detrazione IVA, giudicando il caso di un’azienda che produce e vende manufatti, attività che comporta tragitti in automobile per contattare i clienti.

2006-03-29
Documenti presso terzi e accertamento http://www.manfre.it/manfre_it/home.cfm/hurl/contenuto=1757/lingua=IT/manfre=News/manfre=Documenti_presso_terzi_e_accertamento.htm

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 28342 del 21.12.2005 ha dichiarato che costituisce prova del reddito di una persona, a fini tributari, anche il rinvenimento presso terzi di un documento che dimostri l’acquisto di una certa merce.
La Suprema Corte ha stabilito che questa costituisce una prova grave, precisa e concordante al pari delle presunzioni semplici, che comunemente vengono ritenute mezzi di prova.
Nel caso di specie la Guardia di Finanza scoprì, mediante un’indagine presso terzi, che un’azienda orafa aveva acquistato e commercializzato in nero una partita di circa 8 Kg d’oro.
Vi fu successivamente ricorso alla Commissione tributaria da parte dell’azienda in causa contro l’Ufficio delle Imposte locali, reo di non aver provato in maniera adeguata l’evasione fiscale.
Dopo l’accoglimento del ricorso vi fu un nuovo ricorso alla Commissione tributaria regionale della Toscana, che lo accolse.
Nel giudizio di Cassazione la Corte Suprema accoglie il ricorso della società solo per uno dei quattro motivi avanzati, e cioè per la violazione dell’art. 25 del D. lgs. 472/ 97 e cioè per la mancata correzione dell’avviso relativamente alle sanzioni, in corrispondenza all’intervenuta modifica del sistema sanzionatorio tributario e comunque in relazione all’immotivata applicazione del massimo, con rinvio della causa ad altra Sezione della Commissione Tributaria regionale della Toscana che giudicherà uniformandosi allo ius superveniens intervenuto nel corso del processo e più favorevole al contribuente, mentre non obietta circa un accertamento eseguito con il rinvenimento di un documento presso terzi. ( art 56 del D.p.r. 29 settembre 1973 n. 600 e difetto assoluto di motivazione – art 360, comma 1 nn. 3, artt. 2697 e ss. C.c. ed art. 39 del D.P.R. 29.09.1973 n. 600 e art. 39, comma 2 del D.p.r. 29.09.1973 n. 600).


2006-03-27
La IV Direttiva Cee vieta un’imposta come l’IRAP http://www.manfre.it/manfre_it/home.cfm/hurl/contenuto=1737/lingua=IT/manfre=News/manfre=La_IV_Direttiva_Cee_vieta_un’imposta_come_l’IRAP.htm

L’Avvocato generale della Corte di Giustizia UE ha presentato le proprie conclusioni nella causa C-475/03: la IV Direttiva vieta un’imposta come l’IRAP.
Tuttavia la sentenza della Corte potrebbe produrre i suoi effetti solo a partire dalla fine dell’esercizio tributario durante il quale essa sarà pronunciata, fatta eccezione per coloro i quali abbiano promosso azioni legali anteriormente ad una certa data.
(Comunicato stampa Corte di Giustizia 14/03/2006, n. 21/06).

2006-03-15
Cinque per mille dell’Irpef, on—line l’elenco degli ammessi http://www.manfre.it/manfre_it/home.cfm/hurl/contenuto=1731/lingua=IT/manfre=News/manfre=Cinque_per_mille_dell’Irpef,_on—line_l’elenco_degli_ammessi.htm

E’ stato pubblicato l’elenco definitivo dei soggetti ammessi alla destinazione del 5 per mille.
La lista delle associazioni che possono beneficiare della ripartizione del 5 per mille dell’Irpef è consultabile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it), come previsto dalla Legge Finanziaria del 2006 (Legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, comma 337).
L’elenco è molto lungo (810 pagine) e conta quasi 30 mila associazioni.

2006-03-14
Cassa integrazione anche nel commercio. Veneto all'avanguardia http://www.manfre.it/manfre_it/home.cfm/hurl/contenuto=1730/lingua=IT/manfre=News/manfre=Cassa_integrazione_anche_nel_commercio__Veneto_all_avanguardia.htm

La cassa integrazione guadagni straordinaria sarà estesa nel Veneto, per la prima volta, anche al settore del commercio. A usufruirne saranno le aziende con meno di 50 dipendenti dei settori del commercio all’ingrosso di prodotti tessili, abbigliamento e calzature; al dettaglio, oltre a queste categorie, anche articoli in cuoio, materiale per l’ottica, fotografia, cinematografia e strumenti di precisione per l’ottica.
L’importante risultato è stato ottenuto grazie ad un accordo siglato a Roma presso il ministero del Lavoro in un incontro tra l’assessore regionale del Veneto al Lavoro e il sottosegretario al Lavoro.

2006-03-14
Deduzione Irap per incremento occupazionale http://www.manfre.it/manfre_it/home.cfm/hurl/contenuto=1704/lingua=IT/manfre=News/manfre=Deduzione_Irap_per_incremento_occupazionale.htm

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito la disciplina e le modalità di utilizzo delle deduzioni dalla base imponibile dell’Irap per l’incremento della base occupazionale, introdotte con i commi 347 e 348 della Legge n. 311/2004, dopo le sostanziali modifiche intervenute con l’art. 11-ter della Legge n. 80/2005 e l’approvazione dell'agevolazione in esame da parte della Commissione Europea (decisione n. 4675 del 7 dicembre 2005).
(Agenzia delle Entrate, C.M. n. 7, 13/02/2006)

2006-03-14
Importo interessi di mora http://www.manfre.it/manfre_it/home.cfm/hurl/contenuto=1703/lingua=IT/manfre=News/manfre=Importo_interessi_di_mora.htm

Il saggio di interesse per il pagamento differito effettuato oltre il periodo di trenta giorni è stabilito nella misura del 2,079 per cento annuo per il periodo 13 gennaio 2006 -12 luglio 2006.
(Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze del 07/02/2006, G.U. n. 36 del 13/02/2006.

2006-03-14
Cooperative: la cassazione chiede spiegazioni http://www.manfre.it/manfre_it/home.cfm/hurl/contenuto=1622/lingua=IT/manfre=News/manfre=Cooperative:_la_cassazione_chiede_spiegazioni.htm

Alla Commissione Europea spetta un compito difficile: valutare la legittimità della normativa italiana relativa al regime fiscale agevolato previsto per le cooperative. Con un’ordinanza interlocutoria, la Cassazione tributaria chiede spiegazioni alla Commissione europea sugli sconti Ires alle cooperative a mutualità prevalente a tassazione dei ristorni ai soci. La stessa commissione si dichiara favorevole a non applicare eventuali disposizioni non coerenti con quelle comunitarie, comprese quelle riguardanti le banche popolari. Come conferma anche la decisione 3525 del 17 Febbraio, il dialogo sulle imposte italiane è ormai destinato a spostarsi con maggiore frequenza sul piano della contabilità comunitaria. Di questo ne risentono inevitabilmente anche gli equilibri interni. I giudici della quinta sezione chiedono sempre maggiori chiarimenti. Poichè i regimi fiscali di favore concessi a determinate imprese o produzioni possono costituire aiuti di stato, tali soggetti vogliono sapere se, in riferimento al trattamento tributario delle cooperative, la Commissione abbia emesso decisioni, iniziato procedure di verifica o, comunque, abbia ricevuto segnalazioni o esposti da parte di imprese concorrenti, la cui posizione sul mercato può essere lesa.

2006-02-23
Esonero contributivo dipendenti autotrasportatori http://www.manfre.it/manfre_it/home.cfm/hurl/contenuto=1621/lingua=IT/manfre=News/manfre=Esonero_contributivo_dipendenti_autotrasportatori.htm

Agli autotrasportatori è attribuito un esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'INPS per il 2005, relativamente ai dipendenti con la qualifica di autisti di livello 3° e 3° super, per la quota a carico del datore di lavoro.
L'esonero spetta nel limite di ore mensili pro-capite di orario ordinario non superiori a 20.
Le modalità applicative dell’agevolazione in esame saranno individuate da un apposito Decreto
interministeriale di prossima emanazione.

2006-02-21
Assunzione stranieri - in posta dal 18 febbraio 2006 http://www.manfre.it/manfre_it/home.cfm/hurl/contenuto=1619/lingua=IT/manfre=News/manfre=Assunzione_stranieri__in_posta_dal_18_febbraio_2006.htm

A decorrere da sabato 18 Febbraio in 14.000 uffici postali verranno distribuiti i kit necessari per l’inoltro delle domande di assunzione dei lavoratori stranieri.
Le domande potranno essere presentate a partire dalla data fissata nel decreto di programmazione dei flussi di ingresso per il 2006, di prossima pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

2006-02-17
Dal 1 febbraio le istanze per i bonus fiscali http://www.manfre.it/manfre_it/home.cfm/hurl/contenuto=1608/lingua=IT/manfre=News/manfre=Dal_1_febbraio_le_istanze_per_i_bonus_fiscali.htm

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito i termini di presentazione delle istanze per poter beneficiare dei crediti di imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate e per l’incremento dell’occupazione. Le imprese potranno presentare le domande esclusivamente in via telematica a partire dal 1° febbraio 2006: il software è disponibile all’indirizzo http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/connect/Nsi/Software/2005/crediti+imposta.

2006-02-15
TFR: coefficiente di rivalutazione 12/05 http://www.manfre.it/manfre_it/home.cfm/hurl/contenuto=1605/lingua=IT/manfre=News/manfre=TFR:_coefficiente_di_rivalutazione_12/05.htm

Ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto, maturato nel periodo tra il 15.12.05 e il 14.01.06, il coefficiente di rivalutazione è pari al 1,02952785.

2006-02-14
Guida al bollo auto 2006 http://www.manfre.it/manfre_it/home.cfm/hurl/contenuto=1604/lingua=IT/manfre=News/manfre=Guida_al_bollo_auto_2006.htm

L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sul pagamento del bollo su auto e motocicli per l’anno 2006. La guida è pubblicata sul sito internet all’indirizzo

2006-02-14
Conai, pronta la guida 2006 http://www.manfre.it/manfre_it/home.cfm/hurl/contenuto=1603/lingua=IT/manfre=News/manfre=Conai,_pronta_la_guida_2006.htm

Pubblicata sul sito del Conai, www.conai.org, la nuova guida a disposizione delle imprese che producono o utilizzano imballaggi e che, perciò, devono versare il periodico contributo ambientale per il finanziamento del sistema di raccolta e gestione dei rifiuti. Il consorzio Conai, che accomuna i consorzi di settore (plastica, vetro, ecc.), ha messo a disposizione il nuovo vademecum per provvedere alle periodiche dichiarazioni e al versamento delle somme dovute

2006-02-14
“Errori fiscali: conseguenze e rimedi” http://www.manfre.it/manfre_it/home.cfm/hurl/contenuto=1602/lingua=IT/manfre=News/manfre=“Errori_fiscali:_conseguenze_e_rimedi”.htm

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul sito www.agenziaentrate.it, da cui si può prelevare, la guida n. 6/2005 denominata “Errori fiscali: conseguenze e rimedi”. La guida, presto disponibile presso gli uffici locali, illustra le varie opportunità di riduzione delle sanzioni offerte dalla normativa vigente, dalla definizione agevolata alla rinuncia all’impugnativa, dall’accertamento con adesione alla conciliazione giudiziale, per soffermarsi poi in modo più approfondito, proponendo diversi esempi, sull’istituto del cosiddetto ravvedimento operoso.

2006-02-14
Fermo amministrativo sui veicoli a motore http://www.manfre.it/manfre_it/home.cfm/hurl/contenuto=1601/lingua=IT/manfre=News/manfre=Fermo_amministrativo_sui_veicoli_a_motore.htm

L’Agenzia delle Entrate ha autorizzato, con risoluzione n.2 del 9 gennaio, i concessionari della riscossione a disporre la procedura del fermo amministrativo di veicoli per il recupero coattivo dei propri ruoli ai sensi dell’art. 3, comma 41 del D.L. n. 203/2005, revocando le precedenti istruzioni di temporanea sospensione. L’iscrizione del fermo sul veicolo a motore presso il competente PRA sarà, comunque, sempre preceduta da un preavviso, contenente un ulteriore invito a pagare le somme dovute, entro i successivi venti giorni, decorsi i quali, il preavviso stesso assumerà il valore di comunicazione di iscrizione di fermo.

2006-02-14
Privacy: proroga del D.P.S. al 31/3/2006 http://www.manfre.it/manfre_it/home.cfm/hurl/contenuto=1600/lingua=IT/manfre=News/manfre=Privacy:_proroga_del_D_P_S__al_31/3/2006.htm

Sulla Gazzetta Ufficiale n.303 del 30 dicembre 2005, è stato pubblicato il D.L. n.273 del 30 dicembre 2005, che contiene una serie di proroghe a disposizioni di legge e conseguenti provvedimenti. In particolare, con riferimento al Codice Privacy (Art. 80 del D.Lgs. n.196/2003), viene differito al 31 marzo 2006 il termine per l’adeguamento delle misure minime di sicurezza, tra cui l’adozione del Documento Programmatico sulla Sicurezza, obbligatorio per i titolari di trattamento di dati sensibili o giudiziari, effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici

2006-02-14
Rimborsi Iva, inizio il 2 Febbraio http://www.manfre.it/manfre_it/home.cfm/hurl/contenuto=1507/lingua=IT/manfre=News/manfre=Rimborsi_Iva,_inizio__il_2_Febbraio.htm

Giovedì 2 Febbraio riparte l’operazione per i rimborsi Iva. Si potrà infatti presentare la richiesta di rimborso del credito relativo al 2005 con il modello reperibile nel sito Internet dell’agenzia delle Entrate. Tale prospetto deve essere presentato al concessionario della riscossione in duplice esemplare. Per quanto riguarda i soggetti esteri, quelli identificati direttamente in Italia devono presentare o spedire il modello al concessionario di Roma, mentre coloro che hanno nominato il rappresentante fiscale devono presentarlo al domicilio del rappresentante. Il modello Vr/2006, predisposto in unica versione, può essere presentato oltre il termine della dichiarazione.

2006-02-01
Deduzioni extracontabili con meno vincoli http://www.manfre.it/manfre_it/home.cfm/hurl/contenuto=1506/lingua=IT/manfre=News/manfre=Deduzioni_extracontabili_con_meno_vincoli.htm

E’ ammessa la riduzione del capitale sociale volta alla formazione di riserve utilizzabili a copertura del vincolo imposto dalla deduzione extracontabile dei componenti negativi di reddito; è questa l’interpretazione fornita dall’agenzia delle entrate nel corso della videoconferenza di Italia Oggi sulle novità fiscali 2006. L’agenzia delle entrate trascurando gli effetti civilistici, ammette la possibilità di operare attraverso una riduzione di capitale preordinata alla creazione di riserve al solo scopo di far fronte al vincolo imposto dalla disciplina del disinquinamento. Civilisticamente, la possibilità di utilizzare la riduzione del capitale per la costituzione di riserve di capitale da mantenere presso la società non è messa in discussione dalla dottrina e dalla giurisprudenza che si sono occupate del problema; tuttavia, orientamenti diversi erano stati espressi in ordine alle procedure richieste per la destinazione. Secondo qualcuno, infatti, occorrerebbe l’unanimità del consenso dei soci in assemblea straordinaria per rendere valida la delibera.

2006-02-01
Autorizzazione per la perquisizione http://www.manfre.it/manfre_it/home.cfm/hurl/contenuto=1482/lingua=IT/manfre=News/manfre=Autorizzazione_per_la_perquisizione.htm

Qualora il procuratore della repubblica autorizzi la perquisizione domiciliare nell’abitazione del contribuente ma non vengano indicati nell’atto i gravi indizi di violazioni di norme fiscali riscontrate, l’atto che autorizza la perquisizione è nullo. A tale conclusione è arrivata la commissione tributaria regionale del Lazio confermando in toto la decisione di primo grado.
Infatti, l’articolo 52 del DPR 633/72, rispondendo all’esigenza di tutela e garanzia del diritto di inviolabilità del domicilio, prescrive che l’autorizzazione per accedere nei luoghi di abitazione privata debba contenere la specifica motivazione dei gravi indizi di violazioni tributarie riscontrate.

2006-01-26
Iva:no sanzioni se regolarizzazione tempestiva http://www.manfre.it/manfre_it/home.cfm/hurl/contenuto=1347/lingua=IT/manfre=News/manfre=Iva:no_sanzioni_se_regolarizzazione_tempestiva.htm

Un contribuente che non ha emesso la fattura nei termini previsti dalla legge può evitare la sanzione relativa alla violazione qualora emettesse e registrasse il documento fiscale in tempo utile da consentire che la relativa imposta confluisca nella liquidazione periodica di competenza, così da non creare danno alcuno all’erario.
Ad esempio, un soggetto IVA mensile che fattura una data operazione effettuata a Gennaio 2006 in ritardo ma comunque in tempo utile per includere la relativa imposta nella liquidazione periodica e nel versamento in scadenza il 16 Febbraio 2006, non sarà soggetto a sanzione.

2006-01-19
Riforma fallimento http://www.manfre.it/manfre_it/home.cfm/hurl/contenuto=1346/lingua=IT/manfre=News/manfre=Riforma_fallimento.htm

Già dal prossimo 16 Luglio 2006 nuove regole sul fallimento. In gazzetta ufficiale è stato pubblicato ieri il decreto legislativo n. 5/2006 recante la riforma della disciplina delle procedure concorsuali, in attuazione dell’articolo 1, comma 5, della legge 14 Maggio 2005, n. 80.
In buona sostanza traspare la volontà del legislatore nel rendere meno penalizzante la procedure, renderla più celere riequilibrando i poteri tra i vari soggetti coinvolti e le norme procedurali, favorire le composizione negoziali della crisi d’impresa.
Potranno fallire tutte le imprese commerciali ma solo di una certa dimensione e cioè alternativamente con investimenti di capitale di 300 mila Euro o con una media di ricavi lordi negli ultimi 2 anni di almeno 200 mila Euro.
Già da oggi comunque, abrogazione del registro dei falliti e meno limitazioni personali.
L’imprenditore fallito dovrà consegnare al curatore solo la corrispondenza attinente ai rapporti compresi nel fallimento e non ha più l’obbligo di residenza.

2006-01-19
Lettera rimborso iva http://www.manfre.it/manfre_it/home.cfm/hurl/contenuto=1345/lingua=IT/manfre=News/manfre=Lettera_rimborso_iva.htm

2006-01-19
Esercizio opzione trasparenza fiscale http://www.manfre.it/manfre_it/home.cfm/hurl/contenuto=1222/lingua=IT/manfre=News/manfre=Esercizio_opzione_trasparenza_fiscale.htm

Entro il 31 dicembre prossimo le società di capitali in possesso dei requisiti, che intendono optare per il regime di tassazione per trasparenza ai sensi degli artt. 115 e 116 del Tuir, devono presentare la comunicazione di opzione. Per ogni dettaglio si rinvia a quanto illustrato in maniera specifica nella presente circolare.

2005-12-15
Redazione del DPS http://www.manfre.it/manfre_it/home.cfm/hurl/contenuto=1200/lingua=IT/manfre=News/manfre=Redazione_del_DPS.htm

Sabato 31 dicembre 2005 rappresenta l’ultimo giorno utile per redigere il DPS, nuova misura minima di sicurezza introdotta dalla normativa sulla Privacy per coloro che trattano dati sensibili o giudiziari tramite strumenti elettronici.

 

2005-12-12
Presentazione elenchi INTRASTAT http://www.manfre.it/manfre_it/home.cfm/hurl/contenuto=1199/lingua=IT/manfre=News/manfre=Presentazione_elenchi_INTRASTAT.htm

Scade martedì 20 dicembre 2005 il termine per presentare all'Ufficio doganale competente per territorio l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate nel mese di novembre.

2005-12-12
Testo unico sulla previdenza complementare http://www.manfre.it/manfre_it/home.cfm/hurl/contenuto=1161/lingua=IT/manfre=News/manfre=Testo_unico_sulla_previdenza_complementare.htm

Il 24 novembre scorso, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro, ha approvato il decreto legislativo che riordina la disciplina delle forme di previdenza complementare e dà attuazione alla delega contenuta nell’art.1 della L. n.243/04, al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale. Il testo reca disposizioni tese ad incrementare l’entità di flussi di finanziamento alle forme pensionistiche complementari, a garantire l’omogeneità del sistema di vigilanza sul settore, a ridefinirne la disciplina fiscale, a monitorare la gestione delle risorse finanziarie derivanti dalle contribuzioni degli iscritti. Le nuove norme diventeranno operative contestualmente all’entrata in vigore della riforma della previdenza obbligatoria, cioè dal 1° gennaio 2008, (con una moratoria a favore delle piccole e medie imprese che non sono in regola con i requisiti per l’accesso al credito all’entrata in vigore del decreto legislativo). Le misure compensative per le imprese consistono: nella deducibilità sul reddito d’impresa nel 4% dell’ammontare del Tfr conferito a forme pensionistiche complementari (al 6% per le aziende con meno di 50 addetti); nell’accesso agevolato al credito attraverso il Fondo di Garanzia; nella riduzione del costo del lavoro, attraverso la diminuzione degli oneri impropri e nell’esonero dal versamento del contributo di garanzia sul Tfr. E’, inoltre, previsto per i fondi negoziali un contributo a carico del datore di lavoro che però decade se il lavoratore sceglie di portare il Tfr in altre forme pensionistiche.

2005-12-06
Novità fiscali nel decreto legge 203 http://www.manfre.it/manfre_it/home.cfm/hurl/contenuto=1132/lingua=IT/manfre=News/manfre=Novita_fiscali_nel_decreto_legge_203.htm

Tra le principali novità contenute nel decreto legge 203 evidenziamo nuove disposizioni per la partecipation exemption e dividend washing; collaborazione e cooperazione nell’accertamento delle imposte erariali tra erario ed enti locali. Anticipo dei controlli sui versamenti. Inasprimenti sul redditometro, chiarimenti in ordine agli accertamenti bancari. Stop ai risparmi fiscali sui leasing immobiliari e l’avviamento. Tutti gli interventi sono improntati a una maggior rigidità delle regole fiscali, sia perché chiudono la porta a operazioni che fino a oggi avevano consentito risparmi fiscali sia perché stringono le maglie nel campo dell’accertamento. Tra le prime ricordiamo la norma sul dividend washing, operazione da sempre nel mirino del fisco che però non ha mai ottenuto una netta censura da parte della giurisprudenza da parte delle commissioni tributarie (ora con l’intervento per via legislativa l’erario si mette al riparo e vieta la possibilità di considerare deducibili le minusvalenze create con cessioni di partecipazioni rappresentative di un capitale prima svuotato dei dividendi pregressi), tra le seconde evidenziamo i nuovi poteri concessi ai comuni in tema di accertamento delle imposte erariale o anche le ampliate possibilità di controllo dei versamenti effettuati dai contribuenti ancor prima che gli stessi abbiano presentato la dichiarazione.

2005-11-29
CFL: recupero agevolazioni contributive http://www.manfre.it/manfre_it/home.cfm/hurl/contenuto=1041/lingua=IT/manfre=News/manfre=CFL:_recupero_agevolazioni_contributive.htm

L' I.N.P.S. con messaggio n. 37846 del 16.11.2005 ha chiarito che, il recupero da parte delle aziende delle somme fruite a titolo di agevolazione contributiva per i contratti di formazione e lavoro in difformità dagli orientamenti comunitari, riguarda i soli CFL stipulati a decorrere dal mese di Novembre 2001.

2005-11-21
P http://www.manfre.it/manfre_it/home.cfm/hurl/contenuto=1016/lingua=IT/manfre=News/manfre=P.htm

Entro Lunedì 10 Aprile i datori di lavoro dovranno versare i contributi per i loro collaboratori domestici e familiari e denunciare le assunzioni riferite al primo trimestre 2006.

2006-04-05
Chiarimenti sulla rilevanza delle differenze su cambi http://www.manfre.it/manfre_it/home.cfm/hurl/contenuto=990/lingua=IT/manfre=News/manfre=Chiarimenti_sulla_rilevanza_delle_differenze_su_cambi.htm

Le Entrate tornano ad occuparsi (dopo la R.M. n.80/E/05) del corretto trattamento, ai fini della determinazione del reddito imponibile, degli utili su cambi rilevati nel conto economico relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2004, dopo le modifiche apportate all'art.110 del Tuir. L’A.F. precisa che, sul fronte civilistico, emerge che i debiti a lungo termine non possono rientrare tra le poste immobilizzate ed essere valutati civilisticamente al tasso di cambio “storico”. Essi, al pari delle poste dell’attivo circolante, daranno luogo a componenti positive di reddito non distribuibili fino all’effettivo realizzo. Dal punto di vista fiscale, invece, la disciplina applicabile per il periodo d’imposta chiuso al 31 dicembre 2004 deve essere quella allora vigente e non quella introdotta dal D.Lgs. n.38/05. Né può farsi ricorso alla disposizione transitoria contenuta nel medesimo decreto, che deve essere riferita alle sole norme di applicazione dei principi contabili internazionali, e non a quelle di modifica dell’art.110 del Testo Unico.
(Agenzia delle Entrate, R.M. 4/10/2005 n.141)

2005-11-16
Riaperte le rivalutazioni di quote e terreni http://www.manfre.it/manfre_it/home.cfm/hurl/contenuto=983/lingua=IT/manfre=News/manfre=Riaperte_le_rivalutazioni_di_quote_e_terreni.htm

Pagando l'imposta sostitutiva e redigendo la perizia di stima entro il 30 Giugno 2006 sarà possibile rideterminare il valore delle partecipazioni non quotate e delle aree edificabili possedute alla data del 1 Gennaio 2005. Il D.L. 203/2005 convertito in legge prevede la possibilità di riaggiornare i valori storici di quei beni la cui cessione potrebbe essere impedita dall'eccessivo carico fiscale.

2005-11-14
Rivalutazioni a buon mercato http://www.manfre.it/manfre_it/home.cfm/hurl/contenuto=980/lingua=IT/manfre=News/manfre=Rivalutazioni_a_buon_mercato.htm

Pagando il 7% è possibile affrancare il saldo attivo di rivalutazione esposto in bilancio. Il maxi emendamento alla finanziaria 2006 prevede che l'imposta sostitutiva venga pagata in 3 rate annuali. Nel 2006 bisogna pagarne il 10%.

2005-11-14
Promotori finanziari obbligo contributivo Enasarco http://www.manfre.it/manfre_it/home.cfm/hurl/contenuto=961/lingua=IT/manfre=News/manfre=Promotori_finanziari_obbligo_contributivo_Enasarco.htm

Il Ministero del Lavoro ha chiarito che tutti i soggetti operanti con contratto di agenzia (art.1742 e ss., c.c.) e, quindi, anche gli agenti promotori finanziari, sono tenuti all’iscrizione all’Enasarco e al versamento dei contributi previdenziali integrativi obbligatori, ai sensi della L. n.12/73.
(Ministero del Lavoro, nota 24/10/2005, n.2524)

2005-11-14
Guida eredità dei beni http://www.manfre.it/manfre_it/home.cfm/hurl/contenuto=869/lingua=IT/manfre=News/manfre=Guida_eredita_dei_beni.htm

Le Entrate (http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/ebe74f41300f54c/guida4.pdf) hanno diffuso sul proprio sito una guida fiscale che illustra quali siano le diverse soluzioni normative previste per il passaggio generazionale del patrimonio, ponendo particolare attenzione agli adempimenti richiesti dalle disposizioni fiscali. In tal senso viene analizzata, anzitutto, la successione dei beni e delle partecipazioni in caso di morte del titolare. Di seguito, viene esaminata la possibilità di trasferimento del patrimonio con atto di donazione. Infine, è trattato il trasferimento dell’azienda, nelle ipotesi di successione, donazione e cessione dietro corrispettivo.
(Agenzia Entrate, sito Internet)

2005-11-10
Iva chiarimenti sulle modalità di fatturazione http://www.manfre.it/manfre_it/home.cfm/hurl/contenuto=868/lingua=IT/manfre=News/manfre=Iva_chiarimenti_sulle_modalita_di_fatturazione.htm

L’Agenzia delle Entrate ha diffuso importanti chiarimenti sulle modalità di fatturazione in materia di Iva, introdotte con il D.Lgs. n.52/04, che ha recepito, nell’ordinamento italiano, le disposizioni contenute nella direttiva n.2001/115/CE. Nel provvedimento è posta particolare attenzione, ai soggetti, al contenuto minimo obbligatorio del documento, al momento e alle modalità di emissione e di annotazione nonché al processo di conservazione e controllo del documento stesso. Con comunicato della medesima data, sono evidenziate le precisazioni più significative.
(Agenzia delle Entrate, C.M. 19/10/2005 n.45, comunicato del 19/10/2005)


2005-11-10
Cessione d'azienda con immobili, imposte ipotecarie e catastali http://www.manfre.it/manfre_it/home.cfm/hurl/contenuto=867/lingua=IT/manfre=News/manfre=Cessione_d_azienda_con_immobili,_imposte_ipotecarie_e_catastali.htm

L’Amministrazione Finanziaria è intervenuta per ribadire la propria posizione, conforme anche all’orientamento della giurisprudenza di legittimità, in materia di determinazione della base imponibile degli immobili ricompresi in azienda, in caso di cessione della stessa. Secondo le Entrate, mentre ai fini dell'imposta di registro la base imponibile non può che essere determinata tenendo conto del valore netto dei beni trasferiti, per le imposte ipotecaria e catastale è costituita dal loro valore di mercato, senza decurtazione alcuna delle passività (es. garanzie ipotecarie) gravanti su tali immobili. Ciò in quanto il presupposto delle imposte ipotecarie e catastali è rappresentato dalle formalità di trascrizione e di voltura, miranti a rendere certo il passaggio di proprietà di un bene, a tutela della fede pubblica.
(Agenzia delle Entrate, R.M. 5/10/2005 n.145)

2005-11-10
L'Irap sarà discussa presso la corte UE http://www.manfre.it/manfre_it/home.cfm/hurl/contenuto=815/lingua=IT/manfre=News/manfre=L_Irap_sara_discussa_presso_la_corte_UE.htm

Si riapre presso la corte UE la partita sulla legittimità dell'IRAP, la prossima udienza è previata per il 14 dicembre.

2005-11-02
Rimborsi fiscali-dati non comunicabili al telefono http://www.manfre.it/manfre_it/home.cfm/hurl/contenuto=755/lingua=IT/manfre=News/manfre=Rimborsi_fiscalidati_non_comunicabili_al_telefono.htm

La richiesta delle coordinate bancarie per l?accreditamento dei rimborsi fiscali avviene sempre e soltanto per iscritto tramite una lettera che in particolare contiene l?indicazione di riconsegnare l?apposito modulo di comunicazione allegato presso un qualsiasi ufficio postale o presso un qualsiasi ufficio dell?Agenzia delle entrate. A precisarlo è la stessa amministrazione fiscale, dopo aver ricevuto numerose segnalazioni di cittadini che sono stati invitati a fornire telefoni-camente gli estremi dei propri conti correnti bancari e postali, ai fini dell?accreditamento di rimborsi d?imposta, da parte di presunti dipendenti dell?Agenzia o di altri enti pubblici.

2005-10-23
Termini per rettificare le denunce di successione http://www.manfre.it/manfre_it/home.cfm/hurl/contenuto=754/lingua=IT/manfre=News/manfre=Termini_per_rettificare_le_denunce_di_successione.htm

La dichiarazione di successione, al pari di ogni dichiarazione fiscale, può essere rettificata e modificata, ma questo solo prima che l?ufficio notifichi un avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta. Con queste motivazioni, la sezione tributaria della Corte di cassazione ha precisato che solo in tale arco temporale è possibile modificare, correggere e integrare la dichiarazione di successione.

2005-10-23
Edilizia-Fisco: il sottotetto http://www.manfre.it/manfre_it/home.cfm/hurl/contenuto=753/lingua=IT/manfre=News/manfre=EdiliziaFisco:_il_sottotetto.htm

Il sottotetto non è pertinenza dell'abitazione se può essere utilizzato come vano autonomo.
Il sottotetto di un edificio rientra tra le pertinenze dell'appartamento sottostante solo quando assolva alla esclusiva funzione di isolare e proteggere l'appartamento medesimo dai fattori climatici, tramite la creazione di una camera d'aria e non anche quando abbia dimensioni e caratteristiche strutturali tali da consentirne l'utilizzazione come vano autonomo.

2005-10-23
Cooperative e Irap http://www.manfre.it/manfre_it/home.cfm/hurl/contenuto=750/lingua=IT/manfre=News/manfre=Cooperative_e_Irap.htm

L?Agenzia delle Entrate ha risposto all?istanza d?interpello presentata da una società cooperativa a mutualità prevalente, esercente attività di assistenza hardware e software, al fine di sapere se è possibile considerare l?attività esercitata esente dall?Irap (ex art. 11 del DPR n. 601/73) in considerazione del fatto che nello svolgimento della medesima attività si avvale del lavoro dei soci che prestano la loro opera con carattere di continuità e che l?ammontare delle retribuzioni corrisposte ai propri soci è superiore al 50% del totale dei costi esclusi quelli delle materie prime. L?Agenzia ricorda che la finanziaria per il 2005 ha previsto che il predetto art.11 ?si applica limitatamente al reddito imponibile derivante dall?indeducibilità dell?Irap? e che con C.M. n.34/E/2005 è stato chiarito che le società cooperative aventi le caratteristiche simili al preponente continueranno a fruire dell?esenzione da Ires limitatamente alla quota parte di reddito corrispondente all?Irap iscritta a conto economico. Tra l?altro, il predetto art. 11, riguarda l?Irpeg (ora Ires) e l?Ilor e la sua applicazione non può essere estesa a titolo interpretativo all?Irap.
(Agenzia delle Entrate, R.M. 26/09/2005 n.130)

2005-10-21
Nuova soglia per i tassi fissi usurai http://www.manfre.it/manfre_it/home.cfm/hurl/contenuto=748/lingua=IT/manfre=News/manfre=Nuova_soglia_per_i_tassi_fissi_usurai.htm

La Banca d’Italia ha fissato al 7,50% il nuovo livello oltre al quale i tassi fissi vengono considerati usurai. In particolare è stato stabilito il 5% per i mutui a tasso fisso e il 3,82% per i mutui a tasso variabile accesi tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2005.
(D.M. 21/09/2005, in G.U. 26/09/2005 n.224).

2005-10-21