Usufrutto
Secondo le fonti del diritto romano ?usufructus est ius alienis rebus utendi fruendi, salva rerum substanzia? (l? usufrutto è il diritto di usare e usufruire di cose altrui conservando la natura della cosa). L?usufrutto è il diritto di godere di un bene altrui traendone tutti i frutti da esso prodotti con l?obbligo di conservare la destinazione economica del bene stesso e di restituirlo alla scadenza stabilita. L?usufrutto è un diritto reale di godimento su cosa altrui.
L?articolo 979 del codice civile dice che la durata dell?usufrutto non può eccedere la vita del l?usufruttuario; è quindi da considerarsi un diritto assolutamente intrasmissibile agli eredi. Inoltre l?usufrutto costituito a favore di persona giuridica non può durare più di trenta anni (art 979 comma 2). L?usufrutto si costituisce per volontà dell?uomo ( con atti tra vivi o mortis causa quindi per contratto o testamento ), per legge (l?usufrutto legale dei genitori sui beni dei figli: articolo 324 ) e per usucapione.
Oggetto dell?usufrutto può essere un qualunque bene, mobile o immobile, che sia fruttifero.
L?usufruttuario ha il diritto di ottenere il possesso della cosa nello stesso stato in cui si trova e fa suoi tutti i frutti naturali e civili.
I frutti naturali e i frutti civili spettano all?usufruttuario per la durata del suo diritto (art 984).
Possono essere oggetto di usufrutto anche le cose consumabili o fungibili. Questo caso è definito come ?quasi usufrutto? e l?usufruttuario dovrà restituire al termine dell?usufrutto una somma di denaro equivalente al valore del bene consumato secondo la stima convenuta al momento della costituzione del rapporto (art 995).
L?usufruttuario deve usare la diligenza del buon padre di famiglia nell?esercizio del suo diritto (art. 1001 comma 2). Deve restituire il bene alla scadenza, prima di prendere possesso del bene deve compiere a sue spese l?inventario dei beni mobili e la descrizione dei beni immobili, deve custodire il bene, amministrarlo e compiere opere di ordinaria manutenzione sopportando le relative spese (art. 1004), deve pagare al nudo proprietario gli interessi delle somme sborsate per le riparazioni straordinarie (art 1005), deve pagare i pesi annuali gravanti il reddito (art. 1008), deve denunziare al proprietario le usurpazioni commesse da altri sul fondo e chiamarlo in giudizio.
L?usufrutto si estingue per scadenza del termine, per rinunzia che deve essere fatta per atto scritto ex art.1350 , per prescrizione, per consolidazione, per perimento totale della cosa e per provvedimento del giudice per abuso dell?usufruttuario susseguente o all?alienazione dei beni o al loro deterioramento o al loro perimento per mancanza delle ordinarie riparazioni (art. 1015).