Su proposta dell’INAIL, il Ministro del lavoro ha firmato il decreto di cui all’articolo 66 del Decreto-legge n. 73 del 2021 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021), recante “Disposizioni urgenti in tema di previdenza e assistenza nel settore dello spettacolo”, sull’estensione dell’obbligo assicurativo (Comunicato Ministero lavoro 12 gennaio 2022).
L’articolo 66 citato dispone che l’obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è esteso anche ai lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.
Il decreto in parola stabilisce le modalità di attuazione di tale obbligo assicurativo, individua i soggetti tenuti al versamento del premio assicurativo, l’inquadramento nella gestione tariffaria nei casi in cui non è applicabile l’articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e le retribuzioni imponibili da assumere per il calcolo dei premi e per la liquidazione delle prestazioni indennitarie.
L’obbligo di assicurazione per i lavoratori autonomi decorre dal 1° gennaio 2022.
Per adempiere all’obbligo sono “tenuti al versamento all’Inail del premio assicurativo i committenti e le imprese presso cui gli iscritti prestano la loro opera”.